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24 | Codice cavalleresco italiano |
bìta, se il grado e la natura di questa lo comportano, e la riparazione al danno subìto.
La negazione dell’offesa (art. 2, 3, 3, 4, 35) è fatta dal supposto offensore in iscritto o verbalmente ai rappresentanti dell’offeso, i quali redigono apposito verbale da rilasciarsi al loro rappresentato, dopo datane comunicazione e copia al supposto o reale offensore.
La ritrattazione, invece, deve essere scritta dall’offensore, o dai rappresentanti di questi, e consacrata in un verbale in duplice copia (una copia per ciascuna parte), redatto con l’intervento e la sottoscrizione di quelli della controparte.
Nota. — Negare l’offesa, quando questa non venne realmente fatta, non implica alcuna responsabilità cavalleresca. E nemmeno la ritrattazione porta seco conseguenze morali, allorquando venga disdetto ciò che innanzi era stato detto o fatto di offensivo, per la successiva conoscenza di circostanze documentate, che l’offensore ignorava al momento dell’offesa, e che lo convincano di aver egli ingiustamente — benchè in buona fede — recato ingiuria a chi non la meritava. Quando la ritrattazione non ha per base la paura, ma il profondo convincimento di essere caduto in errore per una non esatta conoscenza dei fatti, il ritrattare non disonora, sibbene onora chi lo fa, perchè è dovere di ogni uomo onesto e da bene di riconoscere il proprio torto, quando senza giustificato motivo o per una ingiusta interpretazione, o per una imperfetta conoscenza delle cose, abbia recato lesione alla onorabilità di un galantuomo. In tal caso, il verbale dei rappresentanti di una o di ambedue le parti, dovrà essere redatto in modo, che mentre suoni riparazione all’offeso, onori l’involontario offensore. Ad esempio: