Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
16 | Codice cavalleresco italiano |
vocazione o a insulti; se per utile proprio, o per disprezzo o danno altrui; se per difendersi od offendere; se per vendetta o risentimento; se per sè stesso o per altri, ecc.
Le offese fatte per mezzo della stampa, e quelle di turbata pace domestica, vengono considerate di quarto grado.
Però, le censure, anche aspre, dirette con la stampa contro persone che ricoprono cariche pubbliche, per atti e cose pubbliche, non dànno luogo ad azione cavalleresca, se non contengono offese contro la vita privata dell’uomo pubblico (v. art. 264 e seg.).
Nota. — In questo senso si pronunciò anche la Corte d’onore permanente di Firenze, 8 gennaio 1889; e 20 dicembre 1922 in vert. Sorcinelli-on. Corsi; e il Giurì d’onore di Ferrara (16 giugno 1896), riunitosi collo scopo di esaminare la vertenza fra il sig. Bernaldello, redattore della