Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/31




LIBRO PRIMO.

DALL’OFFESA ALLA SFIDA


I.

Delle offese.

ART. 1.

Costituisce offesa tutto ciò che lede l’amor proprio, la moralità, i diritti o l’onore di un terzo, a seconda delle idee accettate e predominanti, nonchè delle leggi morali e civili della società nella quale vive l’offeso (in questo senso si pronunciò pure il Giurì d’onore di Milano, 18 febbraio 1892). Veggansi pure gli art. 3, 4, 31, 35.

Nota. — L’offesa si sente e si giudica a seconda della più o meno rigorosa pretesa del giusto e naturale, che ciascuno usa in rapporto a tutti gli altri, di essere valutato come persona.

Questo riconoscimento dell’entità personale costituisce il fondamento della vera stima dell’uomo, che è la sintesi dell’impulso di agire in conseguenza del proprio essere, della coscienza propria, della dignità personale, e del dovere morale di conservare immacolato il proprio onore.