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Libro quinto 253


ART. 456.

Circa l’uso delle lenti e del saluto valgono le norme stabilite per i duelli di sciabola e di spada (v. articolo 316).

ART. 457.

Non ultimo degli obblighi dei testimoni è di accertarsi che i duellanti conoscono il modo di condursi durante il combattimento; perciò li renderanno edotti che:

a) un testimone è prescelto a dirigere lo scontro: e quindi non deve armarsi il cane se non dietro il suo comando «A loro»; e che al comando «Alt!» di lui, non si deve più far partire il colpo; sibbene rivolgere tosto la bocca della pistola in alto, o verso il suolo;

b) i colpi mancanti, o sfuggiti, sono considerati come fatti;

c) la pistola può essere impugnata indifferentemente da la mano destra o da la sinistra; però è vietato qualsiasi sostegno o appoggio, tanto per l’arma, quanto per la persona. Il braccio può riposare sul busto;

d) al ferito è lasciata facoltà di tirare prima, o dopo la medicatura, e gli è concesso di sparare da ritto o da coricato, come più gli aggrada; ma senza essere sostenuto da alcuno, tenendo l’arma con una sola mano, senza appoggiare nè questa, nè il braccio;

e) è vietato (fosse anche offensore) sparare in aria, o rifiutarsi di far fuoco1;

  1. A questo proposito il generale Angelini scrive:
         «Qualora uno dei duellanti (fosse pur l’offensore) sparasse in aria o dichiarasse di non voler far fuoco, commetterebbe un atto di fellonia, perchè dimostrerebbe o d’aver paura, ovvero