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Libro terzo 189


Nota. — La conferma fattane da sei Corti d’onore è la prova più sicura che il principio di questa massima sacramentale e di fondamento in materia d’onore corrisponde alla coscienza pubblica e sopratutto al buon senso. Ed infatti, pensare diversamente può legittimamente far nascere il sospetto del partito preso per il salvataggio di un amico, e ciò emigra dalla cavalleria e sfugge ad ogni commento in materia d’onore, perchè naviga in altre acque. Tanto più grave è la lesione alle leggi d’onore, allorchè codesto compito d’interpretazione viene assegnato ad un giurì unilaterale, il quale non può legittimamente riunirsi ed essere considerato seriamente, quando si raccoglie senza e contro gli elementi dell'art. 280, pe’ quali solamente è tollerata la costituzione di un giurì unilaterale. Di conseguenza, il suo giudizio, qualunque si sia, verrà ritenuto nullo agli effetti cavallereschi, malgrado ogni pensiero contrario da qualunque parte possa venire, poichè esso è e resterà sempre una opinione personale e di parte; mentre i deliberati delle sei Corti d’onore rappresentano giudizi collegiali, di enti costituiti al di fuori di ogni dibattito delle parti, e perciò formano legge per i gentiluomini.

ART. 305 f.

Contro il lodo di un giurì, ritenuto viziato nella forma o errato nella sostanza (art. 305 b) non si può invocare il giudizio di altro giurì bilaterale, e tanto meno unilaterale; ma deve prodursi appello ad una Corte d’onore permanente o eventuale, formata ne’ modi indicati all’art. 305 g; richiesta di comune accordo; e, in caso di rifiuto, da una sola parte, semprechè il presidente del giurì giudicante siasi ricusato di dare corso alla domanda di revisione con le prescritte garanzie.

Però, qualora la Corte riscontrasse la infondatezza