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170 Codice cavalleresco italiano


reclamo verso il Presidente. Un giudizio pronunciato col concorso di un giudice, sospettato comunque di parzialità, è moralmente discutibile e spesso nullo. E perciò si fa obbligo a codesto giudice di ritirarsi, salvo, beninteso, a far valere le proprie ragioni in opportuna sede e a tempo debito, e cioè appena esaurita la vertenza alla quale partecipò come giudice.

ART. 285 b.

Il giurì costituito, come all’art. 285 a, con l’intervento diretto e personale dei quattro rappresentanti (altrimenti la costituzione è nulla: art. 60) esplica la sua azione dove ne fu decisa la costituzione, a meno di accordi speciali tra le parti interessate.

ART. 286.

Quando il giurì è unilaterale i rappresentanti non possono fungere da giudici, e perciò affideranno la nomina del giurì a persone autorevoli e superiori a qualunque sospetto di parzialità.

Nota. — Generalmente di codesta nomina s’incaricano: il Presidente del Tribunale, il Comando militare più elevato, il Sindaco o altra persona cospicua, estranea alla competizione delle parti (art. 292). Sono peraltro incompatibili con la carica di giudici coloro i quali hanno funzioni pubbliche inquirenti; poichè per essi la sola domanda di soddisfazione è un reato. Quindi, se venissero assunti a giudici d’onore, potrebbero trovarsi nell’alternativa di mancare o al proprio dovere professionale, o a quello cavalleresco.

ART. 287.

Per i giudici d’onore vigono tutti i diritti e i doveri dei rappresentanti le parti, tanto per ciò che