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Libro terzo 169


Il giurì cessa dalle sue funzioni, ed è virtualmente sciolto, trascorso il termine prescritto (48 ore) per eventuali reclami dalla consegna del lodo e di tutti i documenti affidati al giurì.

ART. 285 a.

Il giurì si compone di tre o di cinque giudici, eletti uno o due da ciascuna parte. I due o i quattro giudici scelgono il presidente, ed in caso di disaccordo delegano la nomina a persona autorevole, nel fine d’impedire che altri possa ritenere il lodo da pronunziarsi un giudizio compiacente.

A meno che risulti squalificato (art. 223 c), o interessato direttamente o indirettamente nella vertenza in essere, nessuna delle parti può escludere o rifiutare un giudice scelto dalla contro parte, anche se delegasse i propri rappresentanti alla funzione di giudici. È, peraltro, incompatibile con la funzione di giudice chi ha avuto, o può avere motivo di risentimento verso uno dei giudicabili (art. 292), e chi precedentemente al verdetto abbia con atti o con parole dato adito a sospetto di parzialità.

Per altro non è incompatibile colla funzione di giudice chi precedentemente abbia espresso un giudizio sulla questione, purchè tale giudizio si riferisca a principî generici e di procedura e non intacchino profondamente il merito della causa.

Nota. — È per codesta ragione morale che tra gli obblighi dei giudici d’onore evvi quello di astenersi nel possibile dal contatto con le parti in causa; quello del segreto; e di una prudenza estrema di parole e di giudizi nel fine di non offrire agli interessati motivi di recusazione o di