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164 Codice cavalleresco italiano

dubbi sorti tra i rappresentanti delle parti avversarie durante le trattative della vertenza;

b) per comporre amichevolmente la questione quando i mandatari non sieno concordi su i modi, su i mezzi, su la qualità e la quantità di riparazione da concedersi alla parte offesa; e ciò perchè i rappresentanti, per quanto giusti e imparziali, hanno sempre una tendenza naturale a identificarsi con il loro cliente, e quindi a tentare tutti i mezzi leciti e cavallereschi per far prevalere il loro modo di vedere e di tirare, come suol dirsi, l’acqua al proprio mulino.

ART. 276.

L’arbitro deve essere nominato d’unanime accordo dai quattro mandatari e gradito ai due primi; ed è obbligo delle parti di accettarne le decisioni. Disconoscerle porta seco la squalifica cavalleresca.

Nota. — Le qualità che deve possedere l’eletto sono molte e non comuni.


XIV.

Giurì d’onore — Diritto di appellarsi al Giurì.

ART. 277.

Al di sopra dell’arbitraggio evvi il giuri d’onore. Il suo giudizio è inappellabile, tranne nei casi previsti dall’art. 305 a.

La parte che, dopo avere accettato il giurì; dopo aver concorso alla formazione di quello; dopo averne riconosciuta l’autorità, promettendo di presentarsi a