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156 Codice cavalleresco italiano


a) che l’amico minorenne sia stato offeso da un maggiorenne (veggasi all’art. 243);

b) che l’amico, toccato nell'onore, sia nell’impossibilità materiale di vendicare l'ingiuria da sè stesso e sia privo di padre e di fratello, capaci di sostituirlo;

c) che il legame di amicizia del sostituito verso l'offeso, incapace di chiedere ragione dell'insulto ricevuto, non sia piuttosto che vero attaccamento, un atto d’intempestiva generosità;

Nota. — Essendo l’amicizia un legame imponderabile, è necessario che i padrini, prima di concedere la sostituzione, si accertino, che veramente esistono legami di lunga e sincera amicizia tra l’offeso e il sostituto: o se invece, non sia un’occasione qualunque, di cui questi tenti approfittare per dar sfogo a vecchi rancori contro l’offensore.

d) Per non derogare dal principio formulato, per quanto concerne la personalità dell’ingiuria, è indispensabile che i testimoni esigano dall’aggressore una dichiarazione scritta, per la quale accetta questa sostituzione e che gli è gradita.

Nota. — Tale dichiarazione è necessaria per conservare al sostituto gli stessi diritti spettanti all’amico offeso, poichè è prescritto da tutti i Codici che:

ART. 260.

Il sostituto usufruisce sempre dei diritti riconosciuti all’ingiuriato.

ART. 260 bis.

Malgrado la concessione del voto politico e amministrativo; malgrado tutti i riconoscimenti giuridici