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Libro terzo 151


l’animo gentile del cavaliere, pure vi sono circostanze imperiose, di fronte alle quali la generosità deve tacere.

Difatti, i Codici cavallereschi francesi stabiliscono che tutte le volte nelle quali, chiunque, anche se infermo, si rende colpevole d’imputazioni disonoranti, di calunnie e di tutto ciò che può recare offesa, produce lo stesso pregiudizio a danno di un gentiluomo, come se dette offese fossero state dirette da chi possiede l’uso di tutte le sue facoltà fisiche.

Da ciò la necessità di privare gl’infermi di qualsiasi immunità, quando si mettono nel caso di essere considerati provocatori od offensori.

Le condizioni che in proposito vengono stabilite dal Codice cavalleresco sono contenute negli art. 251 a 254.

ART. 251.

L’offensore storpiato può rifiutare la spada e la sciabola, a meno che l'offeso non sia stato insultato con vie di fatto (Châteauvillard, IV, 16°; De Rosis, I, 4°-5°).

ART. 252.

Fatta astrazione dalle vie di fatto, lo storpio offensore può rifiutare le suddette armi, se, a causa dell’infermità di cui è afflitto, non può servirsene efficacemente (De Rosis, I, 4°-5°).

Nota. — Così, ad esempio, se fosse privo di una gamba, o che questa fosse paralizzata, è ragionevole il rifiuto di quelle armi, per adoperare le quali è necessaria la posizione di in-guardia.

ART. 253.

Esistendo le vie di fatto, l’offeso può imporre allo storpio l’arma che meglio gli talenta; però, è bene che il gentiluomo si astenga dalla scelta delle armi