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148 Codice cavalleresco italiano

cogliere cavallerescamente l'offesa, e deferire l’offensore al Tribunale ordinario, senza mancare in nulla alle leggi dell’onore (G. d’On. Torino, 27 marzo 1892, appell. Bonarelli).

Nota. — Alcuni autori di Codici d’onore ritengono che il minorenne, offensore, deve pagare di persona il debito cavalleresco contratto con l’offeso. Se non vuol esporre la propria vita, si faccia sostituire dal fratello o dal padre: ovvero, sottoscriva di battersi con l’arma che indicherà l’offeso il giorno in cui, egli offensore, avrà raggiunto il ventesimo anno di età. Se questa soluzione non gli talenta, subisca in anticipazione il passaporto per l’avvenire di uomo pauroso e senza cuore. Ma è da preferirsi la soluzione dell’art. 243 a qualunque altra, specialmente alla sostituzione del fratello o del padre, che espone l'offeso, in caso di resultati funesti, a rappresentare una parte niente simpatica al cospetto della pubblica opinione.

ART. 245.

A chi, offeso, è stata rifiutata una riparazione d’onore con le armi, causa l’eccessiva giovinezza, è riconosciuto il diritto:

a) di farsi sostituire dal fratello maggiore, se ne ha; oppure:

b) attendere di avere raggiunto la maggiorità sociale per chiedere conto delle offese ricevute.

Nota. — Per cui, non si riterrà valida la scusa, se la sfida non fu presentata entro le 48 ore dall’offesa. Ciò costituisce, in questo caso, un atto di semplice forma e non di sostanza; giacchè, se anche la sfida venisse presentata nel tempo utile delle 48 ore, lo scontro potrebbe aver luogo solo dopo che il giovane avesse raggiunto la maggiorità sociale. Così opinò la Corte d’onore permanente di Firenze, 15 gennaio 1889.