Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/169


Libro terzo 143

VIII.

Tra chi non può aver luogo il duello.

ART. 241.

Il duello non può aver luogo:

a) tra parenti di primo grado, e cioè tra padre e figlio; tra fratelli consanguinei od uterini; tra zio e nipote; tra cugini consanguinei in primo grado; tra suocero e genero;

Il duello è interdetto (per quella e sola determinala vertenza):

b) a chi pretendesse battersi alterando le prescrizioni del Codice cavalleresco, o dichiarasse a priori di disconoscere la legge e l’autorità della Corte d’onore;

Nota. — Sotto il nome di Codice cavalleresco intendiamo quel complesso di norme e di regole, portato naturale della trasformazione delle idee attraverso il tempo, passate allo stato di cousuetudini, che nelle vertenze di onore tra i gentiluomini costituiscono ed hanno la forza di leggi e alle quali nessuno oserebbe sottrarvisi, poichè conformi al buon senso, a giustizia e correttamente cavalleresche. La dichiarazione di disconoscere la legge e l’autorità della Corte d’onore porta seco la limitazione dei poteri illimitati dei rappresentanti e implicitamente la condizione essenziale di escludere qualsiasi soluzione della vertenza, che non sia quella delle armi.

c) al giovane che non ha ancora estratto il numero di leva;

d) al parente ed all’amico che volessero sostituire il parente o l’amico, tranne i casi contemplati negli articoli 250 e successivi;