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142 Codice cavalleresco italiano


n) chi venisse provocato da colui al quale negò un imprestito;

o) il padre di famiglia, o il tutore, provocati dal pretendente della figlia o pupilla; il fratello, capo di famiglia, provocato dal pretendente della sorella;

p) il funzionario pubblico sfidato da un subalterno, che fu da lui redarguito o punito nell’esercizio legale delle sue funzioni;

q) gli arbitri, i giudici di un giurì o di una Corte d’onore, sfidati per cose inerenti alla loro missione;

r) il pubblicista e il direttore di un periodico non devono rispondere con le armi di un articolo pubblicato (sia di apprezzamenti, sia di semplice cronaca), nel quale non si contenga vera e propria offesa, o allusione offensiva personale (v. Responsabilità dei giornalisti, art. 252 e 253);

s) l’offeso, a cui una malattia qualunque impedisse il libero uso delle armi;

t) non è esonerato l’offensore, che può servirsi delle due gambe, di un braccio e dell’occhio corrispondente al braccio. Se privo di una gamba, non potendosi battere con altre armi, può battersi con la pistola.

Nota. — Nel fine di evitare dibattiti inutili e ingiuste imputazioni per essersi avvalsi di un sacro diritto, sarà opportuno che il rifiuto della domanda di soddisfazione venga fatto sempre per mezzo di due rappresentanti, i quali solleveranno l’eccezione nella prima riunione con quelli dell’avversario.