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120 | Codice cavalleresco italiano |
cartello di sfida all’offensore, qualora loro consti in maniera positiva, e sia materialmente provato, che è indegno di trattare una vertenza d’onore (v. articolo 223 e segg.) (Giurì d’On. Genova, 5 luglio 1893).
In tal caso i rappresentanti dell’offeso sono in obbligo di rilasciare una dichiarazione al loro rappresentato. Di questa, che deve essere comunicata alla controparte, essi assumono ogni e qualunque responsabilità. L’offeso a sua volta si potrà appellare alla Corte d’onore.
L’accusa d’indegnità deve essere espressa in modo chiaro preciso e dettagliato in scritto dall’accusatore e controfirmata dai suoi rappresentanti, che ne assumono la responsabilità; altrimenti verrà ritenuta infondata l’accusa addotta per sfuggire alla soddisfazione richiesta.
Nota. — Così il Giurì d’onore, Firenze, maggio 1889 — giudici: Gen. Michelozzi; presidente: Col. Torre; Colonn. mar. Tolomei; mar. di Laiatico, Grande scudiere di S. M. ; Comm. J. Gelli, relatore.
Anche Bellini, II, V, e le C. d’O. Bari, 3 maggio 1922, pres. Gelli, confermarono questa massima.
Nel caso di avanzata accusa di indegnità, è obbligo dell’attore di fornire le prove dell’accusa entro ventiquattr’ore dalla sospensione delle trattative; trascorse le quali, se le prove non furono depositate, la vertenza sarà troncata e il duello non avrà più