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806 ferrovie lombarde e dell'italia centrale

CXLII.


1860, 25 giugno.



1860 TORINO


Convenzione fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze di Sardegna e la Società anonima delle ferrovie Lombardo-Venete e dell’Italia Centrale, avente per oggetto di confermare, in esecuzione dell’art. 2 del Trattato di Zurigo, le concessioni fatte dai Governi d’Austria, di Parma, Modena, Toscana e degli Stati Romani.


I. — Le concessioni di ferrovie accordate sul territorio degli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele II alla Società delle ferrovie Lombardo-Venete e dell’Italia Centrale, quali risultano dalle Convenzioni col Governo Austriaco, in data del 14 marzo 1856. 8 aprile 1857 e 23 settembre 1858, e dalla Convenzione del 17 marzo 1856 coi Governi austriaco, parmense, modenese, toscano e pontificio, vengono riconosciute e confermate colle modificazioni specificate nella presente Convenzione e nell’annesso capitolato.

II. — Conseguentemente lo Stato guarentirà alla Società, per tutta la durata della concessione:

1. Un interesse annuo del 5 per 0/0 e l’ammortizzazione computata sulla base di 2/10 per 0/0 sulla totalità delle spese incontrate per l’acquisto o per l’esecuzione delle linee lombarde comprese negli Stati di S. M.

2. Una rendita annua netta di 6,500,000 lire italiane per le linee dell’Italia Centrale. Queste guarentigie, separate ed indipendenti da quelle riferibili alle linee possedute dalla Società sul territorio dell’Impero austriaco, verranno applicate in conformità delle condizioni stipulate nell’annesso Capitolato.