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Sezione VI.}}}}
Delle Cause che dispensano dalla Tutela.
427. Sono dispensati dalla tutela,
I membri delle autorità stabilite nel titolo II del secondo statuto costituzionale, e nel titolo IV. del terzo statuto;
I giudici del tribunale di cassazione, il Regio Procuratore generale ed i sostituti presso il medesimo;
I commissarj della contabilità nazionale; 1
[Le persone indicate nei Titoli III, V, VI, VIII, IX, X, e XI, dell’atto delle costituzioni del 18 Maggio 1803, i giudici nella Corte di Cassazione, il Regio Procurator Generale nella detta Corte, e suoi sostituti, i Commissarj della Contabilità Regia.] 2
I prefetti;
Tutti i cittadini esercenti un pubblico impiego fuori del dipartimento in cui deve conferirsi la tutela.
Leg. 6, §. 16, Leg. 17, §. 5, ff. de excusation. tutorum.
428. Sono egualmente dispensati dalla tutela,
I militari in attività di servizio, e tutti coloro che hanno una missione del Governo fuori del Regno.
Leg. 1, et 2, cod. si tutor. vel curator reipublicæ causa aberit. Leg. 32, et 36, Leg. 38, §. 1, Leg. 10, §. 2, Leg. 3, Leg. 22, §. 11, ff. ex quibus causis majores. Leg. 4, cod. qui dare tutores vel curatores possunt.
429. Se la missione non è autentica, e sia impugnata, non si ammetterà la dispensa se non dopo che il Governo avrà su di ciò emessa la sua dichiarazione col mezzo del ministro, da cui dipende la missione addotta per titolo di scusa.
430. I cittadini della qualità indicata ne’ precedenti articoli, che hanno accettata la tutela posteriormente alle funzioni, servigj o missioni che gli dispensano, non saranno più ammessi a chiedere d’esserne liberati per le stesse cause.
Leg. 17, §. 5, ff. de excusationibus tutorum.
431. Coloro, per lo contrario, ai quali le mentovate funzioni, servigj o missioni saranno state conferite posteriormente all’accettazione ed amministrazione
- ↑ Testo soppresso dalle Aggiunte e variazioni del 3 settembre 1807.
- ↑ Testo inserito dalle Aggiunte e variazioni del 3 settembre 1807.