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dare cauzione pel pagamento delle spese e dei danni ed interessi risultanti dal processo, quando non possieda nel Regno beni stabili d’un valore sufficiente ad assicurarne il pagamento.

Instit. de satisdationibus. Leg. unic. cod. eodem titulo. leg. 46, §. 2, ff. de procuratoribus. Toto titulo, ff. judicatum solvi.

CAPO II.

Della privazione dei Diritti civili.

Sezione prima.

Della privazione dei Diritti civili derivata dalla perdita della qualità d’Italiano.

17. La qualità d’Italiano si perde, 1mo. per la naturalizzazione acquistata in paese straniero; 2do. per l’accettazione, non autorizzata dal Governo, di pubblici impieghi conferiti da un governo estero; 3zo. per l’aggregazione a qualsivoglia corporazione straniera che esiga distinzione di nascita; 4to.1 finalmente, per qualunque stabilimento eretto in paese straniero, con animo di non più ritornare.

Gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come formati senz’animo di ritornare.

Argum. ex leg. 17, et 19, §. 4, ff. de captivis et postliminio reversis.

18. L’Italiano che abbia perduta la qualità d’Italiano, potrà sempre ricuperarla rientrando nel Regno coll’approvazione del Governo, e dichiarando di volervisi stabilire, e di rinunziare a qualunque distinzione contraria alla legge italiana.

19. Un’Italiana, maritandosi con uno straniero, seguirà la condizione del marito.

Se rimane vedova, ricupererà la qualità d’Italiana, quando essa abiti nel Regno, o vi rientri coll’approvazione del Governo, e dichiari di voler fissare il domicilio nel Regno.

20. Gl’individui che riacquisteranno, nei casi contemplati

  1. Testo soppresso dalle Aggiunte e variazioni del 3 settembre 1807.