Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XXXVI

Cap. XXXVI - Che i Revenditori non possano comprare, se non à una certa hora

../XXXV ../XXXVII IncludiIntestazione 11 aprile 2014 100% Da definire

XXXV XXXVII
[p. 29 modifica]

Che i Revenditori non possano comperare se non à una certa hora.


CAP. XXXVI.


E
T per il bene publico degli Huomini del detto Comune, & luoco, & acciò con più abondanza si possa comprare nel detto luoco le robbe Comestibili, hanno statuito, & ordinato, che non sia persona alcuna del detto Comune di qualsivoglia stato, & conditione, che ardisca in modo alcuno comperare, ne far comperare Formaggio, Formaggiello, Butiro, Puina, Carne morta, fresca, ò salata, Ovi, ò altre cose simili nel detto luoco d’Alzano, ne presso la Piazza di detto luoco à due balestrate, per revendersegli poi nell’istesso luoco, ò altrove se non doppo mezzo giorno sotto pena de soldi dieci Imperiali per ogni uno, & ogni volta da esser applicata per la metà all’Accusatore, & l’altra metà al detto Comune; Et sia creduto ad ogni Accusatore di buona fama col suo giuramento, & che nissuno Revenditor di Legne di detto Comune possi comperare in detto luoco, ò Comune, ne presso à due Balestrade in alcun tempo Legne, che si conducessero, ò fossero per condursi per venderli nel detto luoco d’Alzano sotto pena de sol. 10. Imperiali per ogni volta da esser applicati come di sopra, & sia creduto all’Accusatore come di sopra.