Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XXI

Cap. XXI - Che niuno procuri contra il Comune, ne contra i Datiari.

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Che niuno procuri contra il Comune, ne contra i Datiari.


CAP. XXI.


P
Arimente, che alcuna persona del detto Comune non possa ne debbi prestare agiuto, ne in qual si voglia modo procurare in giudicio per qualche persona del detto Comune contro il detto Comune, se non fosse Figliolo, o Padre, o Fratello senza licenza del detto Comune, o del Conseglio, o della maggior parte, & questo ordine sia anco contro coloro che procuraranno contro i Datiari del detto Comune, poichè essi rappresentano il detto Comune sotto pena à chi contrafarà de lire X. Imperiali da esser applicati per la metà all’accusatore, & l’altra metà al Comune.