Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XLVII

Cap. XLVII. - De quelli i quali vendono formaggio, sevo, & altre grassine

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De quelli, i quali vendono Formaggio Sevo, & altre cose simili.


C A P. XLVII.


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Arimenti, che qual si voglia persona de qual si voglia luoco, la quale venderà, o farà vendere, nel detto luoco, o Comune d’Alzano alcuna quantità di Sevo, Songia, Carne Salata, di qual si voglia maniera, Formaggio, Butiro, & Puina siano tenuti à pagare al suo Datiaro per ogni lira di peso delle sudette cose un dinaro Imperiale sotto pena de soldi 5. Imperiali per ogni lira di peso da esser applicata al detto danaro. Salvo che i Beccari, & altre simili persone, le quali havessero cavato il Sevo, o Songia dalle bestie per loro vendute alla Beccaria, per le quali havessero pagato il Datio al detto Datiaro non sono tenuti al pagamento del detto Datio.