Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XI

Cap. XI - Della elettione de duoi Campari.

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Della elettione de duoi Campari.


CAP. XI.


H
Anno parimente statuito, che ogni anno nel detto Conseglio siano eletti duoi Campari delli Huomini del detto Comune nel Mese di Genaro di buona fama, & conditione alla custodia delle pezze di Terra, possessioni, & raggioni tanto del detto Comune quanto delle persone private, stimate in detto Comune. I quali Campari siano obligati giurare nel medesimo Conseglio nelle mani del Nodaro di detto Comune, di bene, giustamente, & lealmente essercitare l’officio loro della Camparia. Et tutti coloro, che essi, o alcuno di loro trovarà malfattori, o dannificatori delle dette pezze di Terra, come di sopra gli accusaranno. Et se nelli detti beni tanto di detto Comune, quanto de particolari del detto Comune stimati come di sopra sarà fatto alcun danno, & che dai Campari non fosse stato accusato il malfattore siano tenuti essi Campari alla risattione, & emendatione di quel danno dopiamente, se però essi Campari giurassero di non sapere il malfattore. In qual caso può il Comune esser accusato, & astretto alla emendatione del danno, secondo la forma dei Statuti della detta Valle. Et detti Campari habino per suo Salario quel tanto, che gli sarà limitato per i Conseglieri del detto Comune sopra la ratta delle possessioni, overo pezze di terra.