Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/III
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Anonimo - Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina (1744)
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Cap. III - Modo di eleggere i Sindici della Misericordia.
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Modo di eleggere i Sindici della Misericordia.
CAP. III.
I
Sindici della Misericordia di Alzano siano eletti sul publico, & general Arengo de gli Huomini del detto Comune, cioè uno per ogni Squadra, talche gli Huomini delle trè Squadre devono eleggere il Sindico nell’altra quarta Squadra, & così de Sindico, in Sindico, & de Squadra in Squadra, & in caso di discordia cioè se più fossero eletti in una Squadra, che sia levato per sorte, & per bolettini quel tale, & ogni discordia insieme tal che resti un sol Sindico per ogni Squadra. I quali Sindici possino, & debbino durare per un anno, & tanto di più quanto i loro successori ad uno per uno ritarderà ad entrar al suo Offitio, I quali Sindici devono esser Huomini di bona fama, & conditione, & consienzia, & siano tenuti giurare nel Consiglio del detto Comune, ò nell’Arengo, se però saranno presenti nel detto Arengo al tempo della loro elettione di essercitare giustamente, & fedelmente l’Offitio loro, lontanato da loro ogni odio amore preghiere, & favore, & habbino, & ipso jure s’intendino havere piena, & libera facoltà, & libertà, & balìa, in tutte le cose occorenti alla detta Misericordia, o per lei così ingiudicio, come fuori in qualsivoglia modo, & in amministrare, governare, & distribuire l’entrate della detta Misericordia alli poveri & bisognosi del detto Comune come à loro piacerà, non possino però dar principio ad alcuna lite, ò controversia senza special licenza, ò deliberatone degli Huomini del detto Conseglio, ò della maggior parte di essi. Et siano tenuti, & obbligati i detti Sindici in frà otto giorni doppo finito il loro offitio rendere i conti delle cose per loro fatte, & amministrate per la detta Misericordia à i Fattori dei conti del detto Comune, ò ad altri, se però altri degli Huomini del detto Conseglio, ò dalla maggior parte di essi saranno specialmente deputati.