Libretto personale Regio Esercito Italiano/Doveri e facoltà del militare in congedo illimitato
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Giunto nel comune scelto per sua residenza, il congedato ha l’obbligo di presentarsi al sindaco per fare apporre il visto al proprio foglio di congedo e deporre le stellette di divisa. Fino a che non adempie a tale obbligo, egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione militare.
Il militare, che smarrisce il foglio di congedo illimitato, può ottenere una copia facendone domanda, in carta libera, al comandante del distretto da cui dipende, preferibilmente per mezzo del Sindaco.
Deve ricordar sempre che appartiene all’esercito, e mantenere quindi illibata condotta nella vita privata per rendersi indegno dell’onorata divisa che da un momento all’altro può chiamato a rivestire.
Deve obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dalle autorità militari e dal sindaco relativamente ai suoi doveri come militare in congedo illimitato. Deve poi rispondere alla chiamata di controllo, poichè altrimenti, giusta l’art. 154 della legge sul reclutamento, incorre in un ammenda dalle lire 1 alle lire 5. Le chiamate di controllo non importano alcuna prestazione di servizio, ma soltanto l’obbligo di presentarsi alle autorità indicate nel manifesto di chiamata.
Deve presentare il foglio di congedo ogni qualvolta ne sia richiesto dalle autorità militari o di pubblica sicurezza; ma questo non può mai essergli tolto, salvo il caso di riammissione in servizio sotto le armi, o di richiesta fattane dal sindaco e dalla autorità militare, per qualche annotazione che vi debba esser fatta per disposizione superiore.
E’ libero di prender moglie senza che occorra la preventiva autorizzazione dell’autorità militare.
Può liberamente cambiare residenza nel Regno, ma è obbligato a notificare ogni cambiamento di residenza al Sindaco, entro 15 giorni dal trasferimento.
Contravvenendo a questa disposizione è punito, giusta l’art. 155 della legge sul reclutamento, con un ammenda da lire 1 a lire 5.
Volendo recarsi all’estero deve pure notificare al sindaco, qualche tempo prima della partenza, lo Stato, la località in cui si trasferisce e, ove sia possibile, anche il nuovo indirizzo.
Inoltre, se è militare di 1° o 2° categoria e non ha compiuto il 28° anno di età, per potere espatriare deve ottenere il nulla osta dal distretto militare, nulla osta che egli potrà chiedere per mezzo del Sindaco.
Durante la permanenza all’estero dovrà tenere sempre informato il R. console della sua dimora ed essere sempre pronto a tornare sotto le armi in caso di chiamata.
Se per infermità sopraggiunta, dopo che ha ottenuto il congedo illimitato, è divenuto inabile in modo assoluto a riprendere il servizio, se risiede nel regno deve chiedere, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto di essere sottoposto alla rassegna che ha luogo ogni mese; se risiede all’estero deve rivolgere identica domanda al R. console.
Ove non si curi di far valere le sue ragioni alla riforma e nel frattempo avvenga un richiamo sotto le armi, non potrà per alcun motivo essere dispensato dal raggiungere il corpo, riparto, deposito o distretto al quale deve presentarsi, dove giunto, sarà utilizzato in quei servizi di cui sia capace fino a che, compiute le operazioni della mobilitazione, possa farsi luogo alla rassegna.
Il militare in congedo illimitato cessa da ogni obbligo di servizio il 31 dicembre dell’anno in cui compie il 39° anno di età.