Legge del 17 dicembre 1860, n. 4513

Regno di Sardegna

1860 Diritto Diritto Legge del 17 dicembre 1860, n. 4513 Intestazione 31 ottobre 2017 75% Da definire

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei Regi Stati. Quelli che nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regi Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per Decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2. Di essere giunto all'età d'anni 25 compiti nel giorno dell'elezione.

3. Di saper leggere e scrivere.

Nelle Provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4. Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.

Art. 2. Il censo elettorale si compone d'ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'uffici e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1. I Membri effettivi, residenti, e non residenti, delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di Agricoltura, di Commercio ed Arti, delle Regie Accademie di Agricoltura e di Medicina, e della Direzione dell'Associazione Agraria, ed i Direttori dei Comizi Agrari.

2. I Professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i Dottori di Collegio delle diverse facoltà componenti le Università degli studi.

3. I Professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Accademie di belle arti.

4. I Professori insegnanti od emeriti degli Istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle Scuole normali, e magistrali.

5. I Funzionari ed Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Governo di S. M., o addetti agli Uffici del Parlamento.

6. I Membri degli Ordini equestri del Regno.

7. Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno.

8. I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'Appello, i Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati.

Gli Agenti di Cambio, e Sensali legalmente esercenti.

Art. 4. Gli esercenti commerci, arti, ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifizi, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria, ascenda:

1. Nei Comuni aventi una popolazione infer. a 2500 abit. a L. 200

2. In quelli di 2500 a 10000 abitanti. » 300

3. In quelli superiori a 10000 abitanti. » 400

4. In Genova » 500

5. In Torino e Milano » 600

Art. 5. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i Capitani marittimi, e i Capi direttori di un opificio, o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del Comune dalla presente legge.

Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un'annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 7. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale, il fitto stabilito tra case, botteghe, ed opifici pei commercianti dall'art. 4.

Art. 8. Il tributo prediale regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittajuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento s'imputa nel censo elettorale, il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 9. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per la computazione del censo elettorale attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 10. I proprietari di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno far istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta, che pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regi Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12. Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi, o da una Società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i soci.

L'esistenza della Società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del Tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali Società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori, fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 14. Le imposte, prediale, personale, e mobigliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale, revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

Art. 15. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che paghi imposte dirette in diverse distretti elettorali, potrà in quello d'essi, ov'egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno dei suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

Art. 16. Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei Collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 17. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. 18. Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

TITOLO SECONDO.

Capo I. – Della prima formazione delle liste elettorali.

Art. 19. Appena costituite le Amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della legge 23 ottobre 1859, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta:

1. Della loro età;

2. Del censo che pagano;

3. Di riunire le condizioni di cittadinanza, e di domicilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti;

4. Della professione che esercitano;

5. Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione eglino uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione, e dei documenti che avranno presentati.

Art. 20. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l'entrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali.

Art. 21. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'art. 19 le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

Art. 22. Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 23. Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all'art. 20.

Esse potranno dividersi in Sezioni non minori di tre Membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta intiera.

Art. 24. Le Giunte e le Sezioni decidono a maggioranza di voti secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 25. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli articoli 4 e 7.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura e di commercio, od un Tribunale di commercio, i Membri delle Camere istesse, ed i Giudici appartenenti al commercio interverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

Art. 26. Uno degli originali della lista formata dalla Giunta municipale sarà immediatamente affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali, chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli al l'Ufficio comunale.

Art. 27. I Consigli comunali pronunzieranno com'è stabilito all'art. 24 sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata entro i cinque giorni successivi.

I Consigli potranno dividersi in Sezioni non minori di cinque membri.

Art. 28. Le liste per tal modo formate dalle Giunte, e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 29. I Sindaci, terminata la revisione di cui all'art. 27, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo Comune, e l'altro originale resterà affisso all'albo pretorio per due giorni consecutivi.

Art. 30. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni alle Corti d'Appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per le future elezioni.

Capo II. – Della revisione annua delle liste elettorali.

Art. 31. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni, e le addizioni che possono seguire al tempo dell'annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 32. I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro Comune, i quali secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'Esattore, sarà spedito senza spesa agli Uffici comunali.

Le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno pubblicate nella domenica seguente.

Art. 33. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni e conterranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo agli uffici comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

Art. 34. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1. Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre la data della concedutagli naturalità.

2. L'indicazione dei Circondari di percezione in cui sono allogate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale.

3. Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei Circondari suddetti.

Art. 35. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria, o la professione, o tiene la sua abitazione.

Art. 36. La pubblicazione prescritta dall'art. 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agl'individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 37. Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettori che vi erano inscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi di ore 18 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommessione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 38. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di ore 48 dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d'agenti comunali.

Art. 39. I nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore della definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al Governatore della Provincia a mente dell'art. 43 della presente legge.

Art. 40. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone inscrittevi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente del Circondario.

Un esemplare della lista sarà riserbato nella Segreteria del Comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Ufficio comunale nelle ventiquattro ore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

Art. 41. L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al Governatore.

Art. 42. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nell'Ufficio del Governatore. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 43. Ogni individuo stato erroneamente inscritto, od indebitamente omesso, escluso, ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comunale, potrà rivolgersi al Governatore unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

Art. 44. Il Governatore entro dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, procederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi.

Egli ne stralcierà: 1. Gl'individui che si resero defunti.

2. Quelli, la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi:

1. Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità.

2. Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente inscritti, con tutto che la loro inscrizione non sia stata impugnata.

Art. 45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel Capoluogo della Provincia e nel Comune.

E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai Consigli comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui aventi interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel Circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. 46. Sarà aperto nell'Ufficio del Governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno soscritte dal reclamante o da un suo mandatario.

Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo, e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane registrazione.

Art. 47. Gl'individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente inscritti, ommessi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al Governatore che pronunzierà sentito il Consiglio di Governo.

Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite, fossero presentate dopo trascorso i giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 48. La ragione di reclamare davanti ai Consigli comunali ed al Governatore l'iscrizione di un cittadino omesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso Collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente Legge.

Art. 49. Niuna delle domande accennate nell' antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. 50. Il Governatore, sentito il Consiglio di Governo, pronunzierà sulle domande menzionate dall'art. 46 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario: e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'art. 49 dove siano formate da terzi; le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v'ha interesse ed il richiede.

Art. 51. Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque della loro data agli individui la cui iscrizione o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo terrà luogo di notificazione agli individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

Art. 52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, il Governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto, e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 53. L'elezione dei Deputati in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal Governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte di Appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo.

La domanda dovrà a pena di nullità notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza dei luoghi, così al Governatore, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda di iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 55. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Causidico, od Avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte, od il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 56 Il Governatore sulla notificazione che gli verrà fatta dalla proferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 57. Se vi è ricorso in Cassazione la Corte provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte d'Appello.

Art. 58. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 59. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'art. 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tale titolo riscuotersi dai Ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 60. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno ed esporle in vendita.

Art. 61. Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

TITOLO III.

Dei Collegi elettorali.

Art. 62. Ogni Collegio elegge un solo Deputato.

Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443 distribuiti come segue:

La Provincia di Abbruzzo citeriore ne elegge N. 7

Abbruzzo ulteriore lº » 5

Abbruzzo ulteriore 2º » 7

Alessandria » 13

Ancona » 5

Ascoli » 4

Arezzo » 5

Basilicata » 10

Benevento » 1

Bergamo » 7

Bologna » 8

Brescia » 10

Cagliari » 7

Calabria citeriore » 10

Calabria ulteriore lº » 7

Calabria ulteriore 2º » 8

Capitanata » 7

Catania » 9

Caltanisetta » 4

Como » 9

Cremona » 7

Cuneo » 12

Ferrara » 4

Firenze » 14

Forlì » 4

Genova » 13

Girgenti » 5

Grossetto ed Isola d”Elba » 2

Livorno » 2

Lucca » 5

Macerata » 5

Massa e Carrara » 2

Messina » 8

Milano » 18

Modena » 5

Molise » 8

Napoli » 18

Novara » 12

Noto » 7

Palermo » 11

Parma » 5

Pavia » 8

Pesaro e Urbino » 4

Piacenza » 4

Pisa » 5

Porto Maurizio » 3

Principato citeriore » 12

Principato ulteriore » 9

Ravenna » 4

Reggio » 5

Sassari » 4

Siena » 4

Sondrio » 2

Terra di Bari » 11

Terra di Lavoro (incluso Pontecorvo) » 16

Terra di Otranto » 9

Torino » 19

Trapani » 4

Umbria » 10

La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla Tabella annessa alla presente Legge, e che fa parte di essa.

Art. 63. I collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale, od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi d'altro oggetto, che dell'elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi rappresentare.

Art. 64. I Collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante Sezioni quanti sono i Mandamenti che li compongono semprechè il numero degli elettori inscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori non giungano a questo numero, il Mandamento verrà aggregato per Decreto Reale alla Sezione la più vicina dello stesso Collegio elettorale.

Art. 65. Nei Collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei Mandamenti più popolosi gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo numero, si dividono pure in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da scegliere.

Art. 66. Ove il decreto di convocazione dei collegi non disponga altrimenti, gli elettori delle sezioni che comprendono tutto un mandamento si riuniscono al capo-luogo del mandamento stesso.

Negli altri casi, ogni sezione sarà formata di comuni o frazioni di comuni i più vicini fra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna sezione. Sarà lecito, dove il numero delle sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 67. Avranno la presidenza provvisoria dei collegi e sezioni elettorali, sino alla nomina elettiva dei loro presidenti;

Nei luoghi dove risiede una Corte d'Appello, i Presidenti e Consiglieri della Corte, per ordine di anzianità;

Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'Appello, ma di un Tribunale di Circondario, il Presidente, e dopo di lui i Vice-Presidenti, i Giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità;

Negli altri luoghi i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri comunali, anche per ordine d'anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più Collegi, o più Sezioni di Collegio, si terrà per la Presidenza provvisoria la stessa regola: al Collegio elettorale, od alla Sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado o più anziani fra i pubblici Ufficiali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisori.

L'Ufficio composto del Presidente e dei quattro Scrutatori provvisori nominerà il Segretario, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 68. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del Collegio o sezione di Collegio elettorale.

Art. 69. Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

Art. 70. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia, o di assenza d'alcuno fra gli Scrutatori.

Art. 71. Il Presidente del Collegio o della Sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze.

Le Autorità civili ed i Comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre Membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 72. L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio o della Sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte, e delle ragionate decisioni profferite dall'Ufficio: le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vidimate da ciascuno dei Membri dell'Ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato alla Camera dei Deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudizio definitivo.

Art. 73. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudicio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti; gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni diritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Art. 74. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna a duecento lire, e se insolvibile, col carcere da dieci giorni ad un mese.

Art. 75. Chiunque non essendo nè elettore, nè membro dell'Ufficio, s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento.

Art. 76. Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno d'approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente li chiamerà all'ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna alle duecento.

Art. 77. I Presidenti dei Collegi o Sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli art. 73 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 78. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

Art. 79. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 61.

Art. 80. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'Ufficio definitivo, sia per l'elezione del Deputato, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza di Corte di Appello, con cui si dichiari ch'essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'articolo 58.

Art. 81. Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

Se l'elettore per l'eccezione di cui al n. 3 dell'art. 1 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino, sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il Segretario ne farà risultare nel verbale.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell'Ufficio; quest'ultima, cui siedono il Presidente, gli Scrutatori ed il Segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 82. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli Scrutatori ed il Segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i Membri del Collegio o della Sezione.

Art. 83. Ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto.

Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 84. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore.

Il risultato di ciascuno squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 85. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

Art. 86. Nei Collegi divisi in più Sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna Sezione. L'Ufficio della Sezione ne dichiara il risultato mediante verbale soscritto da suoi Membri. Il Presidente di ciascuna Sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima Sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle Sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero Collegio.

Art. 87. I bollettini nei quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

Art. 88 Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 89. L'Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 90. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 91. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

Art. 92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due Candidati che ottennero il maggior numero dei suffragi, e si procede nel giorno che in previsione di questo caso sarà fissato nel Decreto di convocazione ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due or detti Candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

Art. 93. A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Art. 94. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'Ufficio prima che sciolgasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 95. I Membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al Ministro dell'Interno nei giorni otto dalla sua data.

Se ne deporrà un esemplare nella Segreteria del Tribunale del Circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il Collegio elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale dai Membri dell'Ufficio.

TITOLO IV. – Dei Deputati.

Art. 96. Chiunque può essere eletto Deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto.

Art. 97. Non sono eleggibili i Funzionari ed Impiegati Regi aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione:

1. Dei Ministri Segretari di Stato;

2. Del Presidente e Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato;

3. Dei Consiglieri di Stato;

4. Dei Primi Presidenti, Presidenti e Consiglieri delle Corti di Cassazione e d'Appello;

5. Dei Segretari Generali dei Ministeri;

6. Degli Ufficiali Superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;

7. Dei Membri dei Consigli Superiori della pubblica istruzione e di sanità, del Congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio delle miniere;

8. Dei Professori ordinari delle Regie Università, o degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i Supremi Gradi accademici.

Art. 98. Non sono parimente eleggibili gli Ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i Membri dei Capitoli e delle Collegiate.

Art. 99. Ogni Funzionario e Impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di Funzionari o d'Impiegati Regi stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei Deputati.

Gl'Impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai numeri 4 e 8 dell'art. 97, non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degl'Impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb'essere annullata.

Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi determinato non assoggettando in questo caso all'estrazione se non se gl'Impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte.

Quando il numero degl'Impiegati sia completo, le elezioni nuove d'Impiegati saranno nulle.

I Ministri Segretari di Stato, salvo il disposto dell'art. 103, non saranno computati nel novero degl'Impiegati.

Art. 101. Il Deputato eletto da vari Collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

Art. 102. La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere le demissioni de' suoi Membri.

Art. 103. Quando un Deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull'istante d'essere Deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dell'art. 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese.

TITOLO V. – Disposizioni generali.

104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

TITOLO VI. – Disposizioni speciali.

Art. 105. Il disposto del n. 4 dell'art. 1 non si applica alle Provincie di Cagliari, Sassari e Portomaurizio, a quella di Genova, meno i Comuni del Mandamento di Dego, al Circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i Comuni del Mandamento di Ovada, nè ai Comuni di Tenda e di Briga della Provincia di Cuneo, dove continueranno, ad essere ammessi all'elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti.

Art. 106. Nei Circondari dell'Ossola e della Valsesia e nei mandamenti di Gozzano e Orta, finchè non cessi, in ordine alle imposte, il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell'art. 4 della presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione la cui annua pigione si possa valutare a L. 200.

Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opifici, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. 107. Il Consiglio comunale dell'isola di Capraja potrà a sua scelta mandare cinque elettori ad uno dei Collegi elettorali di Genova.

Art. 108. Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono, non che l'applicazione del n. 4 dell'art. 1 e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente Legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Art. 109. Per Mandamenti s'intendono, nelle Provincie dove i medesimi non esistono, le circoscrizioni giudiziarie che vi corrispondono, qualunque sia la loro denominazione.

Art. 110. Gli uffici che la presente Legge attribuisce ai Sindaci, alle Amministrazioni comunali, alle Giunte municipali, ai Consigli, sono affidati, nelle Provincie dove non è in vigore la legge sull'Ordinamento comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, n. 3702, ai Funzionari e Corpi amministrativi che ne fanno le veci; lo stesso avrà luogo per riguardo agli Intendenti, Governatori e Consigli di Governo per le materie dei ricorsi che la Legge affida alle dette Autorità, non che per gli uffizi affidati ai Ricevitori delle Contribuzioni dirette.

In caso di dubbio, la decisione è riservata al Ministro dell'Interno, salvo per le Provincie Napolitane e Siciliane per le quali tale decisione spetterà ai Luogotenenti generali delle medesime rispettivamente.

Art. 11l. Nelle Provincie nelle quali non fossero ancora costituite le Amministrazioni comunali a norma dell'articolo 226 della Legge predetta 23 ottobre 1859, le Amministrazioni comunali esistenti faranno le veci delle Giunte nella prima formazione delle liste elettorali.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Napoli, addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.


(V. la Tavola delle circoscrizioni dei Collegi elettorali nell'annesso Supplemento)