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Ladin! 2007 4

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Sezion 1 • Articole Scientifiche

Fiorenzo Toso

La tutela dei patrimoni linguistici e delle lingue minoritarie: alcune considerazioni

Nel momento in cui vedono accentuarsi la loro crisi di rappresentatività identitaria e contrarsi ulteriormente il numero dei parlanti, i patrimoni linguistici tradizionali europei assistono oggi a una crescita dell’attenzione dei poteri locali, nazionali e sovranazionali: la «sistemazione» delle identità regionali e minoritarie è ormai entrata, infatti, nella prassi politico-amministrativa dei vari centri decisionali, e l’esigenza della loro tutela e promozione sembra essere un dato genericamente acquisito ai più diversi livelli, quasi un luogo comune del politically correct. Alla luce di processi di lungo corso - nell’ambito dei fenomeni di globalizzazione - che vedono un’espansione delle grandi lingue d’uso internazionale tale da erodere persino gli spazi tradizionalmente deputati alle lingue nazionali di cultura, questa considerazione introduttiva non deve indurre a soverchio ottimismo sui destini delle realtà minoritarie: ma è pur vero tuttavia che il ruolo a esse attribuito nel disegno di una identità comune europea si è oggi notevolmente evoluto in senso positivo, e ciò anche in ragione della minore portata eversiva attribuita ai processi rivendicativi connessi. I cittadini europei si sono abituati infatti all’idea che il superamento del modello di stato ottocentesco, considerato per molti aspetti obsoleto, passi non solo attraverso una delega di sovranità alle istituzioni sovranazionali, ma anche a realtà politico-amministrative più ristrette, spesso coincidenti con ambiti territoriali dotati di peculiarità culturali e linguistiche che hanno un loro valore simbolico in termini di contrattazione coi poteri centrali.

In questi ultimi anni è insomma maturato in Europa un contesto glottopolitico nel quale le situazioni realmente conflittuali e le questioni ancora aperte restano per lo più confinate in ambiti decentrati o a vario titolo marginali rispetto al profilo complessivo dello spazio europeo: alcune aree dei Balcani, il Caucaso, la problematica «periferia» anatolica in attesa di una maggiore integrazione continentale.

In un tale quadro di generale riformulazione del problema, un aspetto rilevante della questione è dato però dalla difficoltà di approdare a una definizione univoca del concetto di «minoranza linguistica»: per quanto possa sembrare paradossale, esso varia notevolmente da paese a paese e da situazione a situazione, al punto da condizionare la prassi giuridica e i provvedimenti legislativi. E se da un lato, come ho anticipato, l’esigenza della tutela e della promozione dei patrimoni linguistici regionali e minoritari è ormai ampiamente accolta a livello comunitario, continuano dall’altro a mancare, a dispetto di una produzione ormai ampia di normative e raccomandazioni, indicazioni generali proprio su cosa si debba intendere per tale tutela e promozione. Alla luce di una riflessione che coinvolge ormai da tempo ambienti variamente qualificati (e non soltanto le due categorie di «tecnici» più direttamente interessati, ossia i linguisti e i giuristi, ma anche sociologi, politologi e così via) sembra assodato peraltro che un’effettiva tutela dei patrimoni linguistici debba articolarsi su due linee d’intervento, solo in parte coincidenti nelle finalità e nelle modalità: occorre infatti tenere distinto il problema della tutela dei diritti linguistici dei parlanti (ossia la non discriminazione di essi in base alla lingua) da quello della tutela e della promozione del patrimonio linguistico, e soprattutto di quello tradizionale, in quanto bene culturale ed elemento costitutivo, in una prospettiva ampia e aggiornata, dell’identità comune nazionale ed europea. Emerge con una certa evidenza, anzitutto, che la nozione di 32 Sezion 1 • Articole Scientifiche diritto linguistico suscettibile di tutela non è automaticamente riferibile a tutti i contesti in cui si parlano varietà linguistiche tradizionali e neppure a tutti i contesti in cui si parlano varietà linguistiche minoritarie: a prescindere dal problema assai spinoso delle nuove minoranze, l’unica categoria di cittadini che abbiano, in merito alla tutela dei propri diritti linguistici, esigenze realmente differenti dalla maggioranza della popolazione sono essenzialmente i membri delle minoranze nazionali, ossia coloro che rivendicano storicamente una diversa appartenenza nazionale (e cioè non solo di lingua, ma di sentimento di appartenenza, di tradizioni storiche e culturali condivise ecc.) rispetto alla maggioranza: è in Italia, ad esempio, il caso dei Germanofoni (e per certi aspetti dei Ladinofoni) dell’Alto Adige.

Negli altri casi - quando ci si liberi dai condizionamenti valutativi indotti dalle elaborazioni di gruppi della militanza culturale e politica, il più delle volte basate su una visione sentimentale del problema - non sembra in realtà esistere un «problema» di diritti linguistici conculcati, poiché l’uso generalizzato e accettato delle lingue nazionali accanto agli idiomi specifici consente a qualsiasi dialettofono o a qualsiasi locutore di una lingua o dialetto minoritario di integrarsi a pieno titolo e senza reali lacerazioni culturali nel contesto sociale ed economico del paese di cittadinanza, ciò che costituisce il suo reale e principale diritto linguistico. Del tutto diverso è lo scenario che si pone in merito alla tutela dei patrimoni linguistici tradizionali in quanto bene culturale, che può addirittura scontrarsi, per certi aspetti, col diritto dei singoli all’integrazione linguistica. Il problema che si pone in questo caso è quello di una tutela integrale di tale bene, nel quale vanno però ricomprese, per forza di cose, tutte le forme tradizionali di espressione: nel caso italiano ad esempio la lingua nazionale, i dialetti italiani, le lingue e i dialetti di tutte le minoranze linguistiche, i gerghi, le lingue liturgiche proprie di alcuni gruppi religiosi e anche (ma solo se si parte da un concetto di patrimonio linguistico tout court e non di patrimonio linguistico tradizionale) le lingue degli immigrati, le lingue straniere diffuse, e così via. Questa distinzione è essenziale anche per capire le differenti esigenze di promozione del proprio patrimonio idiomatico da parte di comunità linguistiche che condividono parlate a vario titolo affini: se i Ladini dell’Alto Adige tendono ad affermare, come abbiamo visto, una propria identità nazionale separata rispetto al contesto della maggioranza della popolazione dello stato nel quale si trovano integrati, richiamandosi semmai a un’ideale condivisione di valori e di tratti culturali col mondo germanico, lo stesso non si può dire per la popolazione di dialetto ladino del Cadore, presso la quale sembra essersi affermata soltanto l’esigenza di una salvaguardia e tutela del patrimonio linguistico tradizionale, senza che ciò metta in discussione un fondamentale senso di appartenenza nazionale italiana. Va da sé che i modi e le forme di tale tutela, affidata anzitutto alla responsabilità individuale dei parlanti, richiederebbero in primo luogo l’affermarsi di una sensibilità diffusa in merito al problema, qualcosa di affine, per certi aspetti, all’affermazione verificatasi negli scorsi decenni di una sensibilità ecologica, col coinvolgimento preponderante di agenzie culturali ed educative più ancora che mediante l’intervento legislativo. Va ancora sottolineato a livello di riflessione generale come proprio la mancanza di una distinzione chiara tra esigenze di tutela dei diritti linguistici ed esigenze di tutela dei patrimoni linguistici abbia generato, col progredire a livello continentale di una politica di attenzione nei confronti di questi temi, una discreta confusione, al punto che le raccomandazioni comunitarie e i provvedimenti legislativi nazionali non solo sono ben lungi dall’armonizzarsi, ma vengono riferiti di volta in 33 Sezion 1 • Articole Scientifiche volta a situazioni non omologabili tra loro.

Se si guarda a titolo di esempio agli elenchi di varietà linguistiche che sono state ammesse a tutela nei diversi paesi dell’Unione all’atto della sottoscrizione della Carta Europea della Lingue Regionali o Minoritarie emessa nel 1992 dal Consiglio d’Europa, l’impressione è quanto meno caotica.

In Francia, così, si ammette almeno in linea di principio l’esigenza di tutelare col titolo di langues regionales (al di là delle pratiche effettive in tal senso) tutte le varietà tradizionalmente parlate sul territorio nazionale, dai dialetti d’oïl a quelli d’oc, dal corso all’alsaziano fino al bretone e al basco, considerando ormai tradizionale persino l’uso dell’arabo magrebino e del berbero. In Germania, si riconosce l’esigenza di una tutela, oltre che della lingua di una vera e propria minoranza nazionale come quella danese dello Schleswig e di lingue minoritarie come il sorabo e il frisone, dei dialetti basso-tedeschi ma non di quelli alto-tedeschi, il che è un po’ come se in Italia si valorizzasse l’uso del genovese o del romagnolo ma non si ammettessero a tutela il calabrese o il napoletano.

In Ungheria e in Polonia si applicano invece criteri estensivi e si considerano lingue minoritarie anche varietà prive di effettivo radicamento storico e territoriale, come il greco importato dagli esuli politici negli anni Cinquanta. In Spagna si distingue tra la lingua ufficiale di tutto il paese, tre lingue nazionali e ufficiali nei rispettivi ambiti regionali (catalano, basco e galego) e una serie di varietà, dall’asturiano all’aranese, fatte comunque oggetto di forme differenziate di promozione e tutela a livello regionale al di là delle prerogative sancite dalla costituzione.

In Finlandia, una lingua minoritaria come lo svedese è elevata al rango di lingua coufficiale a tutti gli effetti accanto al finnico, mentre in Irlanda, almeno sulla carta, la prima lingua ufficiale (ammessa anche tra quelle dell’Unione Europea) è in realtà una lingua minoritaria, il gaelico, di fronte all’inglese universalmente diffuso. In Italia, la legge nazionale 482 del 1999, giunta in ritardo rispetto al dettato costituzionale e frutto di scelte politiche compromissorie, ha rivelato fin da subito fortissimi limiti teorici e concettuali che si sono poi ripercossi anche sulle pratiche attuative. Il più grave errore della legislazione vigente è stato probabilmente quello di attribuire prerogative tipiche delle minoranze nazionali ad alcune (e solo alcune!) minoranze linguistiche selezionate in base a criteri impressionistici che tra l’altro hanno escluso e discriminato altre realtà appartenenti a tale categoria, come la lingua zingara, il gallosiculo, il tabarchino e il sardocorso, le ultime due contraddittoriamente riconosciute invece da una legge regionale di forte impatto innovativo come quella regionale sarda. Ma tra le conseguenze della 482, a sette anni ormai dall’approvazione, possiamo senz’altro annoverare anche l’eversione del panorama linguistico effettivo, la gerarchizzazione delle identità idiomatiche tradizionali e l’incoraggiamento di pratiche dannose in una prospettiva di reale conservazione dei patrimoni tradizionali.

Vediamo qualche esempio in dettaglio. Il primo aspetto, quello dell’eversione del panorama linguistico, consegue dall’enfatizzazione del principio di autoidentificazione in base al quale gli enti locali sono invitati a dichiarare l’appartenenza linguistica dei cittadini: si è assistito in questo caso a una indebita dilatazione di aree linguistiche minoritarie su ambiti comunali i cui amministratori abbiano percepito i vantaggi economici dell’ascrizione a una qualsiasi minoranza, o all’inopinato risorgere di identità linguistiche in comunità germanofone o ellenofone dove le varietà alloglotte sono da tempo estinte. La confusione ingenerata da questi atteggiamenti si può verificare anche dalla gestione e sovente dalla manipolazione da parte di frange della militanza politico-cul- 34 Sezion 1 • Articole Scientifiche turale (di fatto chiamata a essere interlocutrice dello Stato, assai più delle popolazioni locali o degli studiosi competenti) della realtà idiomatica dei territori. Nell’ambito della cosiddetta lingua «occitana», ossia dei dialetti provenzali parlati in alcune valli del Piemonte sud-occidentale, l’esiguità della base demografica dialettofona ha indotto questo tipo di organizzazioni a farsi promotrici di una dilatazione indebita che ha portato alla dichiarazione di «occitanità» parecchi comuni dove si usano tradizionalmente dialetti piemontesi (e persino liguri!), col risultato che le statistiche parlano di circa 180-200.000 persone di «lingua occitana» presenti in Italia, dato evidentemente privo di ogni aggancio con la realtà.

Nell’area ladinofona invece, la preoccupazione di vedere estese le prerogative e i benefici propri della «minoranza nazionale» ladino-tirolese porta i cosiddetti Ladini storici a sconfessare o ridimensionare il carattere ladino della parlata di molte comunità cadorine che pure, secondo gli studiosi, presentano caratteri più o meno evidenti di ladinità, senza che sia chiaro peraltro, alla luce del testo di legge, chi sia abilitato o meno ad esercitare una qualche forma di controllo su queste auto-attribuzioni di «occitanità» o di «ladinità». Questa pratica di «zonizzazione» non tiene conto inoltre delle implicazioni plurilingui caratteristiche delle aree in cui è presente una varietà minoritaria, partendo dal presupposto storicamente aberrante (e del tutto assurdo nella realtà pratica) che in un comune dove si parla ad esempio un dialetto provenzale non si parlino effettivamente altre varietà, e che tutta la popolazione di quel comune sia effettivamente coinvolta nell’uso del dialetto. Del resto il sovvertimento della mappa linguistica del paese non è in ogni caso un servizio reso alla causa delle minoranze: non solo per la dispersione di risorse che esso comporta, quanto per le ripercussioni di carattere percettivo, che inducono a relativizzare la reale appartenenza linguistica delle popolazioni interessate, a configurarla e rimodellarla sulla base di convenienze vere o presunte, generando anche, nel caso specifico, «confini» linguistici fatalmente antistorici e arbitrari. Ciò che forse è più grave, l’elencazione delle lingue tutelate suppone inoltre la volontà di stabilire una gerarchia all’interno del repertorio linguistico del paese: come criterio-guida nella scelta dei gruppi linguistici ammessi a beneficiare della legge è stata ampiamente sopravvalutata la discriminante genealogica, e di conseguenza le «minoranze» sarebbero soltanto quelle che parlano varietà geneticamente distanti dall’italiano: tuttavia la distanza interlinguistica minimale che giustifichi tale criterio è e resta un fantôme terminologique, e se può avere un senso per il riconoscimento dei dialetti germanici o albanesi parlati in Italia, questo criterio non manca di suscitare perplessità in merito all’inclusione del sardo, del friulano e del ladino e all’esclusione del siciliano, ad esempio, del piemontese o dell’abruzzese. Esso ha finito così per svuotare il provvedimento dei principi ideali in nome dei quali è stato emanato (la «tutela» dei diritti linguistici di settori significativi della popolazione italiana nel suo insieme, in ottemperanza al dettato costituzionale, tutela che appare invece limitata ai casi elencati), e suscita al contempo nuovi elementi di ambiguità e di conflitto. In sostanza, quanto del patrimonio linguistico italiano resta fuori dalla sistemazione proposta all’art. 2 della legge non risulta suscettibile di tutela alcuna perché escluso da ogni categorizzazione, per quanto astratta, come «bene linguistico», e i deficit e i rischi di questa impostazione sono evidenti: attraverso di essa, anzitutto, la 482 legittima una valutazione discutibile del patrimonio linguistico italiano stabilendo in forma sostanzialmente intangibile una scala di valori tra ciò che merita una forma di tutela e ciò che non ne merita alcuna. 35 Sezion 1 • Articole Scientifiche Ma al contempo, il «numero chiuso» delle minoranze linguistiche storiche, attraverso una elencazione imprecisa e per molti aspetti contraddittoria, ingloba realtà sociolinguistiche profondamente diverse tra di loro, col risultato di fornire soluzioni di tutela, a seconda delle situazioni e dei contesti, di volta in volta insufficienti, poco efficaci, oppure già ampiamente superate dalla legislazione vigente: si veda il caso della popolazione di lingua «germanica», all’interno della quale confluiscono ad esempio sia la compatta maggioranza «etnica» della provincia di Bolzano che le residuali comunità di dialetto walser, mòcheno o cimbro disperse lungo l’arco alpino: è evidente che i provvedimenti previsti dalla 482 sono ampiamente superati dallo Statuto di autonomia della Provincia Autonoma di Bolzano, dove il tedesco è lingua coufficiale accanto all’italiano, mentre risultano del tutto velleitari presso piccole comunità linguistiche dove oltrettutto non si parla affatto il tedesco, ma una serie di varietà dialettali arcaiche le cui condizioni sociolinguistiche non sono in nulla diverse da quelle dei dialetti italiani circostanti. E non meno evidente è la difficoltà di considerare in maniera univoca la realtà linguistica altoatesina o quella degli Sloveni di Trieste, ad esempio, e quella della Sardegna, dove non esiste uno standard linguistico universalmente accettato e dove le esigenze di utilizzo del sardo a livello di coufficialità sembrano essere condivise essenzialmente da una risicata militanza politico-culturale.

Alla 482 va quindi imputato un atteggiamento che ignora lo specifico profilo sociolinguistico delle diverse aree, ponendo sullo stesso piano minoranze già opportunamente tutelate in base a legislazioni specifiche (e addirittura a trattati internazionali) e minoranze assai più deboli. Ancora una volta, è l’elencazione delle lingue ammesse a tutela a generare confusione e ad indurre ad equivoci, soprattutto perché molti dei provvedimenti previsti implicano già in partenza situazioni di standardizzazione linguistica e di accettazione di una varietà sovraordinata. Il caso ladino (così come quello, ad esempio, degli Sloveni della provincia di Udine rispetto a quelli di Trieste e Gorizia) dimostra inoltre come le esigenze di tutela possano variare all’interno delle stesse comunità linguistiche individuate dalla legge, e come la 482, appiattendo la situazione sociolinguistica dei contesti minoritari, non consenta in realtà la formulazione di programmi adeguati alle specifiche esigenze delle popolazioni coinvolte, il più delle volte ridotte a soggetti passivi e prive di reali poteri decisionali in merito alla gestione delle proprie prerogative idiomatiche. Il carattere velleitario di una parte delle norme previste dalla legge è dovuto al fatto, inoltre, che esse presuppongono in molte delle situazioni ammesse a tutela l’utilizzo della lingua in ambiti che le sono per lo più storicamente estranei, oppure implicano l’esigenza di una elaborazione, promozione e soprattutto accettazione in tempi rapidi, da parte dei parlanti, di una varietà sopralocale riconosciuta e «ufficializzata»: ed è qui che cozza inevitabilmente il criterio di definizione di una «lingua minoritaria» presupposto dall’elencazione proposta dall’art. 2 della 482, come se la presa d’atto dell’appartenenza dei dialetti sardi o francoprovenzali (o ladino-cadorini!) a un sistema linguistico diverso da quello italiano risolvesse immediatamente tutti i delicati problemi inerenti all’utilizzo dell’idioma come codice «totale». Questa distorsione è legata al criterio in base al quale la lingua «tutelata» debba immediatamente assumere prerogative concorrenti rispetto a quelle condivise dal codice egemone e su quelle ricalcate, come se ciò dovesse rappresentare una effettiva chance dal punto di vista della rivitalizzazione degli usi parlati, quelli cioè ai quali dovrebbe rivolgersi in primo luogo l’azione di salvaguardia: secondo i modelli noti al legislatore la promozione di un idioma si esaurisce in gran parte, quindi, nella burocratizzazione della prassi comunicativa in lingua minoritaria, non nella rivitalizzazione degli usi tradizionali che 36 Sezion 1 • Articole Scientifiche rappresentano l’orizzonte reale della prassi comunicativa. E non è stato considerato che la frammentazione dialettale è in realtà uno strumento identitario di notevole portata: in molti casi i parlanti tendono infatti a riconoscersi non in un’«identità» linguistica astratta, sopralocale, bensì nello specifico della propria parlata materna. Da qui il rifiuto frequente, da parte della base, di proposte volte ad affermare il principio di una lingua comune a discapito di usi ancora vitali in ambiti più ristretti.

Ai tentativi di affermazione di una «norma» comune si oppone quindi anche il problema del rispetto di una varietà interna che è spesso l’elemento che vincola effettivamente i parlanti all’utilizzo dell’idioma minoritario, che lega il tema della tutela dei diritti linguistici a quello della tutela dei patrimoni linguistici tradizionali. Anche la mancata considerazione delle interazioni plurilingui, come si è anticipato, discende dal criterio di inventariazione dei patrimoni linguistici minoritari ammessi a tutela basata su un equivoco di fondo, secondo il quale esisterebbero gruppi linguistici rigidamente compartimentati. In questo caso la legge rivela non solo, ancora una volta, una mancata consapevolezza della realtà attuale, ma anche del vissuto storico delle comunità alloglotte e dei singoli individui che vi si integrano, accreditando spesso le istanze di quei gruppi radicali dell’attivismo politico-culturale che interpretano il monolinguismo a base minoritaria come meccanismo di acquisizione di una «coscienza» etnica del tutto slegata dal vissuto personale e dal retroterra culturale dei singoli parlanti. Sulla base di una reinterpretazione storica largamente viziata da una percezione sentimentale del problema, si finisce insomma per fornire «personalità» a un concetto astratto di etnia, deprivando contestualmente i singoli membri del diritto all’appartenenza plurale che costituisce il retaggio culturale di ciascuno di essi. L’esperienza italiana dimostra dunque che, fatti salvi i diritti linguistici delle minoranze nazionali, per quanto riguarda la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio linguistico tradizionale è opportuno in primo luogo riformulare il concetto di «bene linguistico», eliminando la distinzione tra ciò che è «meritevole» di tutela e ciò che non lo è. È chiaro poi che le forme di tutela dei patrimoni linguistici che si integrano in ciascun contesto nazionale andranno differenziate in base alle tipologie e alle situazioni, e in questo senso la tutela di ciascuna varietà minoritaria porrà problemi specifici meritevoli di ulteriore approfondimento: tutto ciò, se si parte dal presupposto in base al quale la tradizionale pluralità linguistica è un aspetto costitutivo non soltanto delle singole realtà nazionali, ma della comune identità europea, come tale suscettibile di rispetto e di promozione a livello continentale.