La scienza nuova seconda/Brani soppressi o mutati/Libro quarto/Sezione settima

Libro quarto - Sezione settima

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LIBRO QUARTO

SEZIONE SETTIMA

1342[939]..... talché il pretore non potesse rilegargliele. Che prima professavano, come Pomponio dice, «privati ingenii fiducia», da Augusto in poi (che, con saggio consiglio, a sé, come monarca e perciò fonte di tutto il diritto civile, volle anco richiamar questa parte) il professarono coloro a’ quali esso ne avesse permesso e dato la facilitá. Che durò infin ad Adriano, il qual ordinò che, nata appo i giudici difficultá se la formola data dal pretore cadesse sul fatto o no, eglino, col tacer i nomi de’ litiganti, ne consultassero i giureconsulti ordinati da esso, a’ quali questi davano chiuse e suggellate le loro risposte, dalle quali «iudicibus recedere non licebat»: onde da Adriano salí in tanta riputazione la giurisprudenza, perché indi in poi in mano de’ giureconsulti erano tutti i giudizi romani. Cosi a’ tempi barbari ritornati, tutta la riputazione de’ dottori..... ch’era appunto il «cavere» e «de iure respondere» de’ romani giureconsulti. Il qual ricorso di cose in giurisprudenza non è stato avvertito da niuno di tutti gl’interpetri, ed antichi e moderni, della romana ragione.