La regola di san Benedetto/Capitolo 8
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Benedetto da Norcia - La regola di san Benedetto (540)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Degli Officii divini di notte. CAP. 8.°
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Degli Officii divini di notte.
CAP. 8.°
Nella stagione invernale, cioè dal
primo di novembre sino a Pasqua, per
una ragionevole considerazione, si
destino i monaci all’ora ottava della
notte, sicché riposino appena un poco
più di là della mezza notte, e si levino
digeriti. Il tempo che resta dopo la
veglia, si occupi nella meditazione e
nel recitare qualche parte del salterio
delle lezioni che fosse stata
tralasciata. Da Pasqua poi sino al primo di
novembre, l’ora della veglia sia regolata
in guisa, che lasciato un brevissimo
intervallo ai fratelli ond’escano per
le necessità naturali, subito si attacchi
il mattutino, che dee cantarsi al primo
apparire della luce.