La regola di san Benedetto/Capitolo 55
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Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
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Delle vesti e delle calzature dei fratelli.
CAP. 55.°
Le vesti siano date ai fratelli secondo la condizione dei luoghi dove
abitano del clima; poiché nei paesi
freddi ce n’è più di bisogno, e nei caldi
meno. L’Abbate dunque abbia ciò
alla mente. Quanto a noi, giudichiamo
che nei climi temperati bastino a ogni
monaco la cocolla, che in inverno sia
pelosa ed in estate liscia o vecchia, la
tonaca, e lo scapolare per il lavoro: ai
piedi, scarpe e calze. Circa il colore o
grossezza di tutte queste cose i
monaci non si prendano pensiero, ma
sian quali si trovano nel paese di loro
dimora, o che costi meno. L’Abbate
però provveda circa la misura, affinché le vesti non siano corte a chi deve
usarne, ma aggiustate. Nel ricevere
le vesti nuove, sempre subito
restituiscano le vecchie per riporsi come
spoglie per i poveri. Imperciocché
basta al monaco avere due tonache è
due cocolle, per mutarsi la notte e
poterle lavare. Ciò che fosse di più,
come inutile va tolto. Anche le scarpe,
o qualsivoglia cosa strutta,
restituiscano nel ricevere le nuove. Coloro
che sono mandati in viaggio,
prendano dalla stanza de’ vestiarii le
brache; e ritonati che siano, le
restituiscano lavate. Si abbiano altresì delle
cocolle e delle tonache un poco
migliori di quelle che comunemente si
usano; e le piglino dalla stanza dei
vestiarii coloro ch’escono in viaggio,
e tornando le restituiscano.
Per i letti poi bastino il pagliericcio, la materassa, la coperta e il guanciale. E i letti siano spessi rovistato dall’Abbate, che non vi si trovi alcun che di particolare; e a chi si trovi cosa che l’Abbate non abbia data, gli siano applicate le più gravi pene. E perchè questo vizio di proprietà sia estirpato sin dalla radice, l’Abbate dia a tutti quello ch’è necessario; cioè la cocolla, la tonaca, le scarpe, le calze, le brache, la coltella, lo stilo, l’ago, la pezzuola, le tavolette, per toglier di mezzo ogni scusa. L’Abbate però sempre consideri quella sentenza degli Atti degli Apostoli; cioè, che davasi a ciascuno ciò che gli occorreva. E così dunque l’Abbate tenga di conto il bisogno dei deboli, e non il mal volere degl’invidiosi. E in tutti i suoi giudizii pensi alle retribuzioni di Dio.