La regola di san Benedetto/Capitolo 46
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Benedetto da Norcia - La regola di san Benedetto (540)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Di coloro che fallano in altre cose. CAP. 46.°
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Di coloro che fallano in altre cose.
CAP. 46.°
Se alcuno occupato in qualsivoglia
lavoro, nella cucina, nella celleraria,
nella dispensa, nel forno, nell’orto, in
qualunque mestiere o in qualsiasi
luogo, commette fallo, o rompe
qualcosa, o la perde, o cade in alcuno anche lievissimo mancamento; s’egli
subito non va a soddisfare, svelando il
suo fallo, innanzi all’Abbate, o alla
Comunità; conosciuto che sia ciò per
altro modo, venga sottoposto a
maggiore ammenda. Che se il peccato
dell’anima è secreto, lo manifesti solo
all’Abbate o ai padri spirituali; i quali
sappiano curare le proprie ed altrui
ferite, senza scoprirle e publicare.