La regola di san Benedetto/Capitolo 13
Questo testo è stato riletto e controllato. |
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
◄ | Capitolo 12 | Capitolo 14 | ► |
Come si debba regolare il Mattutino nei giorni feriali.
CAP. 13.°
Nei giorni feriali l’officio mattutino
si regoli così, che si dica il salmo
sessagesimo sesto senza antifona,
allungandolo un poco (come anche la
Domenica), affinchè tutti si trovino al
cinquantesimo, che si dirà
coll’antifona. Dopo di che si dicano altri due
salmi secondo il fissato; cioè, nella
feria seconda, il quinto e trentesimo
quinto; nella terza feria, il
quarantesimo secondo e il cinquantesimo
sesto; nella quarta feria, il sessantesimo
terzo e sessantesimo quarto: nella
quinta feria, l’ottantesimo settimo e l’ottantesimo nono: nella sesta feria, il
settantesimo quinto e il nonagesimo
primo: nel sabbato poi il centesimo
quarantesimo secondo, e il cantico del
Deuteronomio, che si dividerà in due
Gloria. Ma negli altri giorni si dica il
cantico dei Profeti, appropriato a quel
giorno, come usa la Chiesa Romana.
Dopo di ciò si dicano le laudi, e poi una
lezione dell’Apostolo, a memoria, il
responsorio, l’inno, il verso, il cantico
del Vangelo, la litanie: e si finisce.
L’officio del mattino e della sera
non termini giammai, senza che si dica
in ultimo dal Superiore, ascoltando
tutti, l’orazìone domenicale, a cagione
delle spine degli scandali che sogliono
nascere; onde tutti i presenti, per la
promessa di quell’orazione, con cui
dicono, Rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori, si purifichino da cosifatto
vizio. Ma l’ultima parte di questa
orazione si reciti da tutti sicché ognuno
risponda; Sed libera nos a malo.