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Art. 10

Valorizzazione delle migliori esperienze

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di istruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.

Art. 11

Relazione alle Camere


1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull’attuazione della presente legge, anche nella prospettiva dell’eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l’ora di insegnamento di educazione civica.

Art. 12

Clausola di salvaguardia


1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.