Il contratto sociale/Libro quarto/III

Libro quarto - Cap. III

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Cap. III

Delle elezioni.

Riguardo alle elezioni del principe e dei magistrati, che sono, come già dissi, atti composti, vi sono due vie da tenere, cioè Ja scelta e la sorte. L’una e l’altra si adoprarono in alcune repubbliche, ed ancora oggidì vedesi un misto complicatissimo delle due nella elezione del doge di Venezia.

«Il suffragio per sorte, dice Montesquieu 1, si addice alla natura della [p. 191 modifica] democrazia». Io ne convengo, ma in che modo ciò? «La sorte, continua quegli, è una maniera di eleggere che non offende nessuno; lascia a ciascun cittadino una speranza ragionevole di servire la patria». Quelle non sono ragioni.

Se si ponga mente, che l’elezione dei capi è un ufficio del governo e non della sovranità, si vedrà perchè la via della sorte, si addica più alla natura della democrazia, in cui l’amministrazione è tanto migliore, quanto men moltiplicati ne sono gli atti.

In ogni vera democrazia la Magistratura non è un vantaggio, ma un incarico oneroso, che giustamente non si può imporre ad un particolare piuttosto che ad un altro. La legge soltanto può imporre un tale incarico a quello, su cui la sorte cada. Imperciocchè allora la condizione essendo uguale per tutti, e la scelta non dipendendo da nessuna volontà umana, non vi ha particolare applicazione, che alteri l’universalità della legge.

Nella aristocrazia il principe sceglie il principe, il governo si conserva da per sè, ed in quella i suffragii stanno bene. [p. 192 modifica]

L’esempio della elezione del doge di Venezia ben lungi dal distrurre una tale distinzione, la conferma: quella forma mista conviene in un governo misto. Imperciocchè erra chi crede il governo di Venezia essere una vera aristocrazia. Se il popolo non vi partecipa del governo, ivi è popolo la nobiltà stessa. Una moltitudine di poveri barnaboti non si appressò mai a nessuna magistratura, e di sua nobiltà non gli rimane altro fuorchè il vano titolo di eccellenza, e il diritto di assistere al consiglio grande. Essendo questo numeroso al par del nostro consiglio generale a Ginevra, i suoi membri illustri non vi hanno maggiori privilegi de’ nostri semplici cittadini. Egli è certo, che togliendo l’estrema disparità delle due repubbliche, la borghesia di Ginevra rappresenta esattamente il patriziato veneziano; i nostri nativi ed abitanti rappresentano i cittadini ed il popolo di Venezia; i nostri contadini rappresentano i sudditi di terraferma: finalmente in qualsiasi modo si consideri quella repubblica, fatta astrazione della sua grandezza, il suo governo non è più aristocratico del nostro. [p. 193 modifica] Tutta la differenza consiste in ciò che noi non avendo nessun capo a vita, non abbiamo lo stesso bisogno della sorte.

Le elezioni per sorte incontrerebbono pochi inconvenienti in una vera democrazia, in cui essendo ogni cosa uguale sia pei costumi e per l’ingegno, sia per le massime e per la fortuna, la scelta diverrebbe quasi indifferente. Ma ho già detto non esservi vera democrazia.

Quando trovansi frammiste la scelta e la sorte, la prima si addice a quei posti che richiedono un ingegno proprio, come gli impieghi militari, e l’altra a quelli, per cui bastano il buon senso, la giustizia, l’integrità, come gli impieghi di giudicatura, perchè in uno stato ben costituito, quelle qualità sono comuni a tutti i cittadini.

Nè la sorte nè i suffragi non hanno luogo nel governo monarchico. Essendo il monarca di diritto solo principe e magistrato unico, la scelta de’ suoi luogotenenti non appartiene che a lui. Quando l’abbate di Saint-Pierre proponeva di moltiplicare i consigli del re di Francia, e di eleggerne i membri per [p. 194 modifica] isquittinio, ei non s’avvedeva che proponeva di cambiar la forma del governo.

Mi rimarrebbe a parlar del modo di dare e di raccogliere le voci nella assemblea del popolo; ma facendo la storia della romana polizia a questo riguardo spiegherò forse più sensibilmente tutte le massime che io potrei stabilire. Non è cosa indegna di un lettor giudizioso il vedere minutamente come si trattavano gli affari pubblici e particolari in un concilio di duecento mila uomini.

Note

  1. Spirito delle leggi, lib. 2, cap. 2.