Il contratto sociale/Libro primo/VI

Libro primo - Cap. VI

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Cap. VI

Del patto sociale.

Io suppongo gli uomini pervenuti a quel punto, in cui gli ostacoli nocivi alla loro conservazione nello stato di natura, per la loro resistenza superano le forze che ciascuno individuo può adoprare per mantenersi in quello stato. Allora quello stato primitivo non può più sussistere, e l’uman genere perirebbe se non cambiasse modo di esistere.

Ora siccome gli uomini non possono produrre forze novelle, ma soltanto unire ed indirizzar quelle che esistono, così non rimane loro più altra via per conservarsi fuorchè quella di formare per aggregazione una somma di forze, che possa vincere la resistenza, di metterle in moto per mezzo di un solo movente, e di farle agire d’accordo.

Questa somma di forze non può nascere altrimenti che dal concorso di parecchi; ma la forza e la libertà di ciascun uomo essendo i primi strumenti di sua conservazione, come [p. 24 modifica] li impegnerà egli senza nuocersi e senza mettere in non cale le cure dovute a se stesso? Questa difficoltà ridotta al mio soggetto può esprimersi in questi termini:

«Trovare una forma di associazione, che difenda e protegga con tutta la forza comune la persona ed i beni di ciascun associato, e per cui ciascuno unendosi a tutti non ubbidisca ciò non di meno se non a se stesso, e rimanga libero come prima.» Tale è il problema fondamentale, che il contratto sociale deve sciogliere.

Le clausule di questo contratto sono talmente determinate dalla natura dell’atto, che la menoma modificazione le renderebbe vane e di nessuno effetto; di maniera che, quantunque non siano forse mai state formalmente espresse, tuttavia sono dapertutto le stesse, dapertutto tacitamente ammesse e riconosciute, fino a tanto che, il patto sociale essendo violato, ciascuno rientra allora ne’ suoi primieri diritti, e ripiglia la sua libertà naturale nel perdere la libertà convenzionale per cui a quella rinunziò.

Queste clausule bene intese compendiansi [p. 25 modifica] tutte in una sola, nella piena alienazione cioè, che fa ciascheduno associato, di tutti i suoi diritti a tutta la comunità; perchè ciascuno dandosi intieramente, la condizione resta uguale per tutti, e la condizione essendo uguale per tutti, niuno avrà interesse di renderla onerosa agli altri.

Più, l’alienazione facendosi senza eccezione di sorta, l’unione rimane per quanto sia possibile perfetta, e sarà tolto ad ogni associato di fare richiami; imperciocchè se rimanesse qualche diritto ai particolari, siccome non sarebbevi nissun superiore comune da poter pronunziare tra essi ed il pubblico, ciascuno essendo in qualche punto il suo proprio giudice, pretenderebbe subito di esserlo in tutto: lo stato di natura sussisterebbe e l’associazione diverrebbe necessariamente tirannica o vana.

Finalmente ciascuno dandosi a tutti non si dà a niuno; e siccome non evvi associato, su cui non si acquisti il medesimo diritto, che gli si cede su le stesso, così guadagnasi l’equivalente di tutto ciò che si perde, e maggior forza per conservare ciò che si possiede. [p. 26 modifica]

Se adunque si scarti dal patto sociale ciò che non è della sua essenza, lo si vedrà ristretto in questi termini: «Ciascuno di noi mette in comune la propria persona, ed ogni suo potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi riceviamo ancora ciaschedun membro come parte indivisibile del tutto.»

Quest’atto di associazione, invece della persona particolare di ciaschedun contraente, produce in un tratto un corpo morale e collettivo, composto di tanti membri quante ha voci l’assemblea, il qual corpo riceve da quest’atto medesimo la sua unità, il suo io comune, la sua vita e la sua volontà. Questa persona pubblica che formasi per via dell’unione di tutti gli altri, prendeva una volta il nome di città, ed ora appellasi repubblica o corpo politico detto da suoi membri stato quando è passivo, sovrano quando è attivo, potenza se venga comparato a suoi simili. Riguardo agli associati, questi prendono collettivamente il nome di popolo, nomansi in particolare cittadini come partecipi dell’autorità, e sudditi perchè sottomessi alle leggi [p. 27 modifica] dello stato. Ma questi vocaboli si confondono spesso e si scambiano; ei basta che sappiansi distinguere quando sono usati in tutta la loro precisione.