Grida di Milano del 7 agosto 1630
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Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.
Ma perche non conviene tralasciar alcun rimedio per sradicare dal mondo sceleratezza tanto empia, e fiere tanto crudeli, ha risoluto l’Illustriss. & Eccellentiss. Sig. il Sig. Ambrosio Spinola, Marchese de los Balbases, Commendator maggior di Castiglia, del Consiglio di Stato di S.M., suo Governatore, & Capitano Generale nello Stato di Milano, co’l parer ancora del Senato, di far pubblicare la presente grida.
Con la quale, inherendo alle sudette, le quali vuole, che restino nel suo vigore, & forza, & a tutte le prohibitioni, & pene fatte, & imposte dalle Sacrosante Leggi, così communi, come particolari di questo Stato per la salute commune, & beneficio publico, prohibisce a ciascuna persona di qualunque condizione & stato si sia, senza eccettuarne alcuna, il fabricare, o far fabricare questi pestiferi veneni o l’usarli, sotto pena della vita, in modo, che condotti al luogo del patibulo, le sieno dal Carnefice con una ruota ben serrata, spezzate ad uno ad uno tutte le ossa principali del corpo, dal cranio della testa impoi, perche possino i loro corpi essere intessuti vivi fra i raggi di detta ruota, e poi che in essa fra quelli acerbi cruciati in pena della sua sceleratezza & ad essempio de simili mostri di crudeltà havranno vomitata quell’anima infelice, ch’informava quel corpo scelerato, sia quell’infame cadavero come peste del Mondo, gettato nelle fiamme, & ridotto in minima polvere, che sparsa nell’acque d’vn vicino fiume, si disperda, non conuenendo, che qual si voglia minima parte di lui habbia sepoltura in quella città o luogo che havrà così empiamente tradito.
Et se questi tali saranno cittadini o sudditi di questo Stato comanda S.E. che le case di tanto empij parricidi, come Nidi de traditori, siano rouinate e distrutte; & che i posteri loro, come quelli ch’haueranno hauuto la descendenza de traditori della patria, siano in perpetuo priui di tutti gl’honori, commodi, priuilegi, vtilità proprie de’ Cittadini e sudditi di questo Stato, e siano tenuti e trattati in tutto e per tutto come stranieri, & d’altre nazioni, & per la nota, che porteranno sempre seco d’esser discesi dà sangue d’empij Parricidi contra la propria patria, sia abborito il commercio loro, come se fossero nati fra quei popoli, che sono stimati più barbari e fieri, & sogliono servire ad altri per essempio d’ogni inhumanità, e crudeltà. Riservando sempre al Senato l’arbitrio d’aggiunger a queste pene quei maggiori cruciati che la giustizia e la seuerità delle leggi, hauuto risguardo all’attrocità del fatto richiederà.
Commanda di più S.E. che tutti i complici d’vn così horrendo delitto siano sottoposti alle stesse pene & in oltre ordina, che non sia alcuna persona ch’habbia ardire di tener in casa o in altro qual si voglia luogo conservare questo pestifero veneno, né trattar di fabricarlo, o vsarlo, sotto pena della vita, & rimettendosi nel genere della morte all’arbitrio del Senato, hauuto riguardo al fatto, & alle persone, seruando però sempre la douuta seuerità.
Et perchè il distinguere da veleno a veleno potrebbe turbar l’essecuzione della presente grida, Dichiara S.E. che tutti li veneni, che non saranno nella sua semplice, e natural forma, ma misti, o trasformati, siano giudicati per pestiferi, ad effetto d’esseguire le sudette pene.
Et acciò che tale, & così essecrando delitto non possa restar occulto, promette S.E. l’impunità a quello dei complici che preuenerà gli altri in darne parte alla giustitia; Et si dichiara, che a quelli, che si lascieranno preuenire sarà da S.E. denegata ogni grazia, & misericordia, & lascierà ch’habbia contra di loro effetto la seuerità della giustitia.
Di più commanda S.E. che tutti quelli, che sanno, o sapranno alcuni esser colpeuoli di tutti o alcuni de’ sudetti delitti, siano tenuti subito a venirli a denuntiare alla giustitia, sotto pena d’esser tenuti per complici, auuertendo bene a non lasciarsi preuenire da alcuno, perchè se si scoprirà, che l’habbiano saputo, & si siano lasciati preuenire da altri, non s’admetterà alcuna scusa, ma saranno con ogni pena più seuera, & esemplare castigati.
Dichiara in oltre S.E. che per la presente grida fatta in materia di questo pestifero veneno, non s’intende di derogare a qual si voglia altra legge, che prohibisca il fabbricare, vsare, portare, o ritenere veneni, anzi vuole, che tutte le leggi intorno a ciò fatte siano inviolabilmente osseruate, & esseguite.
Et commanda S.E. al Capitano di Giustizia, Podestà di Milano, & a gl’altri Podestà delle Città, & Terre solite, a far publicar questa grida acciò venga a notizia de tutti. Dat. in Milano alli 7 di Agosto 1630.
Ex ordine Suæ Eccellentiæ.
Antonius Ferrer.
V. Ferrer.
Proveria.
IN MILANO, per Gio. Battista Malatesta, Stampatore Reg. Camerale.