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La scuola che comunica

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[p. 79 modifica]Capitolo 4

La scuola che comunica

Marzio Rivera


1. Gli Animatori Digitali nella scuola che comunica

Le pagine che seguono riassumono i contenuti di una breve serie di incontri di formazione rivolti agli Animatori Digitali (AD) della provincia di Pavia, realizzati nel periodo maggio-settembre 2016, nel quadro del progetto “Didattica digitale per il prossimo futuro”.

Gli incontri hanno cercato di analizzare il tema della comunicazione attraverso i siti web scolastici, coinvolgendo i partecipanti in un’attività di analisi della situazione attuale nella realtà pavese.

La prima osservazione importante condivisa con i partecipanti riguarda l’evoluzione che, nel corso di un ventennio, hanno compiuto i siti web scolastici, partiti da una funzione meramente espositiva (siti vetrina) e diventati progressivamente uno snodo centrale della comunicazione – interna ed esterna – dell’intera organizzazione scolastica.

Il sito web di una scuola, oggi, deve infatti rispondere a molteplici esigenze: [p. 80 modifica]

  • normative (ad esempio: rispettando gli obblighi di trasparenza e pubblicità);
  • di comunicazione (ad esempio: fornendo informazioni di vario tipo sulla scuola e sulle attività che vi si realizzano);
  • di servizio (ad esempio: erogando servizi online agli utenti).

2.  I siti web delle Pubbliche Amministrazioni

Per quanto riguarda gli obblighi cui sono soggetti i siti delle Pubbliche Amministrazioni (PA), il punto di partenza per i webmaster della scuola dovrebbe essere la lettura delle “Linee Guida per i siti web delle PA”, un documento aggiornato fino al 2011 da un gruppo di lavoro composto da DigitPA1, dal Dipartimento per la funzione pubblica, dal Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica e da FormezPA2.

I principi generali cui si ispirano le Linee Guida possono sintetizzarsi in questo modo:

  • Accertata utilità. I siti web delle PA non sono quindi da intendersi come contenitori da riempire di tutto quello

[p. 81 modifica] che si vuole; i contenuti pubblicati devono rispondere primariamente all’esigenza della pubblica utilità.

  • Semplificazione dell’interazione tra amministrazione ed utenza. Il sito web deve cioè avvicinare le PA all’utenza, offrendo informazioni e servizi.
  • Trasparenza dell’azione amministrativa. Si affaccia qui il concetto di trasparenza che diventerà successivamente uno dei punti di maggiore attenzione del legislatore; comincia inoltre a delinearsi l’idea delle PA come “case di vetro”.
  • Facile reperibilità e fruibilità dei contenuti. È un invito a porre tra gli obiettivi di progettazione e di realizzazione quelli dell’usabilità e dell’accessibilità3 del sito web.
  • Costante aggiornamento. Può apparire un’ovvietà, ma un sito che non viene costantemente aggiornato allontana rapidamente gli utenti e non può assolvere quindi i suoi compiti.

Tra i controlli che le Linee Guida per i siti web della PA suggeriscono per la valutazione dei siti compaiono in particolare:

  • La registrazione del sito al dominio gov.it. Un sondaggio compiuto tra i partecipanti agli incontri di formazione ha mostrato che ancora una certa percentuale di scuole non ha adempiuto a questo obbligo di legge.
  • Controlli di trasparenza. Le Linee Guida citano in particolare il D.Lgs 150 del 2009 e la versione allora vigente del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)4. Da allora,

[p. 82 modifica] come vedremo, si sono succedute diverse novità a questo proposito.

  • Controlli su formati file. Il CAD, all’art. 68 c.2, nella versione in vigore al momento della pubblicazione delle Linee Guida, prevedeva infatti che “Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche [...] che assicurino l’interoperabilità […] e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto”. Questo comma è stato purtroppo abrogato nell’aggiornamento del CAD ad opera del D.lgs. 26 agosto 2016, N. 179. Le Amministrazioni virtuose dovrebbero, a mio parere, attenersi comunque a questo principio.
  • Controlli aggiornamenti. Chi gestisce o coordina la gestione del sito web dovrebbe effettivamente avere tra le sue priorità il monitoraggio sulla frequenza degli aggiornamenti e sulla possibile obsolescenza dei contenuti.
  • Monitoraggio visite. Controllare il numero degli accessi alle pagine del sito non è un esercizio di vanità. È innanzitutto una informazione utile per capire quanto l’offerta del sito – in termini di informazioni e servizi – è apprezzata dall’utenza.

3. Controllare usabilità e accessibilità di un sito

Il controllo più laborioso, tra quelli suggeriti dalle Linee Guida, è quello riguardante usabilità e accessibilità.

Il testo di riferimento, in questo caso, è la cosiddetta Legge Stanca (L. 4/2004), che ha stabilito per la prima volta principi e obblighi per le PA; il Decreto [p. 83 modifica] Ministeriale del 20 marzo 2013 ha poi aggiornato i criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla legge.

I requisiti previsti riguardano:

  • la necessità di fornire alternative testuali per tutti i contenuti non testuali (immagini, audio, video), in modo da poter rendere fruibili questi contenuti anche agli utenti con disabilità mediante opportune tecnologie assistive, cui i siti devono garantire la massima compatibilità (requisiti 1, 2 e 12);
  • la necessità di strutturare le pagine dei siti in modo tale che “le informazioni, la struttura e le correlazioni fra distinti blocchi di contenuto trasmesse dalla presentazione devono essere rese fruibili in qualsiasi situazione”. In particolare il suggerimento vuole essere quello di evitare l’uso delle tabelle per l’impaginazione (requisito 3);
  • la chiara distinzione tra contenuti in primo piano e sfondo, sia per quanto riguarda i testi (il classico testo in nero su sfondo bianco è sempre la scelta migliore) sia per i contenuti audio (requisito 4);
  • la possibilità di accedere a tutte le funzionalità del sito anche solo attraverso la tastiera (requisito 5);
  • la necessità di mettere l’utente “a proprio agio”, fornendogli il tempo necessario per leggere e utilizzare i contenuti,  ponendolo in un contesto familiare e prevedibile, con tutti i possibili aiuti nell’invio di dati ed evitando di inserire contenuti capaci di sviluppare crisi epilettiche (requisiti 6, 7, 10 e 11);
  • la massima chiarezza e leggibilità del testo. Ciò significa non solo utilizzare opportune dimensioni per i caratteri utilizzati (fornendo sempre la possibilità di aumentarle [p. 84 modifica]

in caso di bisogno), ma anche usare espressioni facilmente comprensibili per tutti (requisito 9).

Una volta chiariti quali sono i punti di attenzione nella progettazione e nella redazione delle pagine di un sito web della PA, si pone il problema della verifica dei requisiti. Quali procedure, quali strumenti usare? E con quale frequenza?

Nei momenti successivi all’entrata in vigore della legge 4/2004 si verificò una specie di “corsa al bollino”; la legge infatti prevedeva l’apposizione di un logo di certificazione dell’aderenza alle norme sull’accessibilità che doveva essere fornito da un opportuno ente certificatore autorizzato. Le PA, però, potevano autocertificare l’accessibilità del proprio sito; di conseguenza molti webmaster iniziarono ad apporre bollini di qualità a testimonianza della bontà del loro lavoro.

I bollini si riferivano (e si riferiscono tuttora):

  • all’aderenza del codice html delle pagine ad una particolare versione di questo linguaggio (validazione html);
  • al corretto uso dei fogli stile delle pagine (validazione css);
  • all’accessibilità propriamente detta.

Questo modello delineato dalla legge Stanca di fatto non poté funzionare: il fatto che l’intera platea delle aziende private non fosse soggetta agli obblighi della legge e che le PA potessero autocertificare l’accessibilità dei propri siti limitò di fatto l’interesse dei potenziali certificatori, che a oggi sono in numero decisamente esiguo5. [p. 85 modifica]Riguardo alle attenzioni che gli sviluppatori/manutentori dei siti web scolastici devono porre in essere, vale la pena precisare innanzitutto che le tre validazioni sopra descritte sono strettamente legate tra loro; una pagina non è infatti accessibile se non ha un codice html valido o se presenta errori nei fogli di stile css.

Il consorzio W3C (World Wide Web Consortium) è la comunità internazionale formata da numerosi partner pubblici e privati che sviluppa e mantiene gli standard del Web; il W3C mette a disposizione alcuni strumenti automatici per la validazione html6 e css7 attraverso cui lo sviluppatore (o il controllore) possono facilmente verificare la bontà del codice.

Più difficile risulta accertare l’accessibilità di una pagina; esistono comunque alcuni servizi web che consentono di accertare in modo automatico un primo livello di accessibilità.

Ad esempio AChecker8 è uno strumento open source9 che permette di identificare un certo numero di barriere nell’accesso ai contenuti delle pagine web in riferimento a diverse linee guida di riferimento, come quelle pubblicate dal WAI10 o quelle enunciate dalla Legge Stanca.

Anche l’italiano Vamolà11 svolge funzioni analoghe, mentre una ricca lista di strumenti per sviluppatori12 è stata raccolta dal W3C.

Una valutazione completa dell’accessibilità di una pagina deve comunque essere compiuta da un [p. 86 modifica] operatore umano; si pensi ad esempio al requisito 9 del D.M 20/3/2013 riguardo all’uso di espressioni “facilmente comprensibili”.

Nel mondo della scuola va ricordata l’iniziativa che da molti anni porta avanti la comunità di pratica “Porte aperte sul web”13; oltre a condividere e divulgare informazioni ed esperienze, mette a disposizione modelli di sito scolastico basati sui più comuni CMS open source aventi una architettura comune per quanto riguarda la navigazione e la organizzazione delle sezioni. Questi modelli, costruiti per rispondere ai principi dell’accessibilità sono utilizzati da oltre 1000 scuole in Italia.

In riferimento all’accessibilità del sito web scolastico l’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la circolare n. 1/201614, che  definisce le modalità di pubblicazione degli Obiettivi di accessibilità che le PA sono tenute annualmente a pubblicare sul proprio sito web. Si tratta in realtà di una operazione piuttosto semplice, che consiste nel pubblicare il link alle risposte fornite alle domande poste dall’applicativo “Obiettivi di accessibilità”15 dell’AgID.

Per concludere questa breve rassegna di indicazioni e strumenti per i webmaster e webdesigner della scuola, si segnala il recente nato design.italia.it, portale governativo contenente linee guida per il design dei servizi delle PA.

4. La privacy nei siti web scolastici

La pubblicazione di dati o immagini all’interno dei siti web scolastici è uno degli elementi cui la scuola [p. 87 modifica] deve porre molta attenzione, in particolare quando si tratta di minori. Il punto di riferimento è in questo caso rappresentato dalle linee guida del Garante per la Privacy16, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014.

L’attenzione per la riservatezza dei dati personali delineata da queste linee guida suggerisce che la pubblicazione venga limitata a quelli previsti come obbligatori dal D.Lgs. 33/2013; ogni altro riferimento a dati personali deve pertanto essere in qualche modo omesso o oscurato.

La stessa durata dell’esposizione dei dati deve rispondere alle più strette necessità di trasparenza e pubblicità e non deve comunque essere superiore ai cinque anni.

Il Garante per la Privacy ha anche emanato, in applicazione alle direttive 2002/58/CE del 12 luglio 2002 e 2009/136/CE del 25 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il provvedimento che impone ai siti web l’acquisizione del consenso esplicito dei visitatori ad una eventuale profilatura mediante lo strumento dei cookie17.

5. L’amministrazione trasparente e gli obblighi di pubblicazione

Il D.Lgs. 33/2013 ha introdotto l’obbligo, per i siti delle PA, della pubblicazione di un considerevole numero di informazioni e documenti in una apposita [p. 88 modifica] sezione denominata “Amministrazione trasparente” (AT), ben visibile sulla home page.

L’elenco dei dati oggetto di pubblicazione, dapprima indicato nell’allegato 1 della delibera 50/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è stato successivamente rivisto alla luce delle modifiche al D.Lgs. 33 introdotte dal D.Lgs. 97/2016; l’elenco attualmente in vigore è un allegato alle Prime Linee Guida “recanti indicazioni sull’attuazione degli   obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni” pubblicate dall’ANAC con delibera 1310 del 28/12/2016.

La sezione deve essere strutturata in sottosezioni (associate alla categoria tassonomica “Macrofamiglia”), suddivise a loro volta in sotto-sottosezioni (corrispondenti alle “Tipologie di dati”); ad ogni singola tipologia di dati corrispondono riferimenti normativi che prevedono ciascuno uno o più obblighi di pubblicazione.

I dati previsti da questo schema di pubblicazione possono peraltro essere già presenti in altre sezioni del sito (ad esempio nell’Albo Pretorio); ciò non esime comunque gli amministratori del sito dal riportare il medesimo dato o documento (per lo meno come link) nella sezione AT. Per fare un esempio, gli obiettivi annuali di accessibilità, che è sensato pubblicare in una pagina dedicata all’accessibilità, deve comunque comparire nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”.

Il D.Lgs 33 e le Prime Linee Guida dell’ANAC prevedevano inoltre che i documenti venissero pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente in formato aperto, ai sensi dell’art. 68 del CAD ( [p. 89 modifica] peraltro, come già detto, già emendato); vale comunque la pena attenersi a quanto quest’articolo prescriveva.

Come si è visto, la questione degli obblighi di trasparenza è in continua e rapida evoluzione; è importante, per le PA, seguire costantemente l’evoluzione normativa e le indicazioni emanate dall’ANAC. Quest’ultima ha comunque riconosciuto, con la recentissima determinazione ANAC 8 marzo 2017, n. 24118, la “particolarità delle istituzioni scolastiche”, il “ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo”, “la peculiarità della natura e delle funzioni svolte nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001”.

Per tale ragione, in un’ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici vengono in particolare  in qualche misura ridotte le misure di trasparenza previste per tutti i dirigenti delle PA.

6. L’accesso civico

Una delle principali novità introdotte dalla legge sulla trasparenza è l’istituto dell’accesso civico. Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Pertanto, l’accesso civico è lo strumento con cui l’utente può obiettare alla mancata pubblicazione, [p. 90 modifica] obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.

L’accesso civico può essere esercitato da chiunque; infatti, la richiesta di accesso civico non è vincolata ad una legittimazione soggettiva del richiedente, né   deve essere motivata. Deve solo identificare in maniera chiara e puntuale i documenti dei quali  si fa richiesta; non sono, cioè, ammesse richieste di accesso civico generiche.

L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione si limita ad indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

7. Il web nella scuola pavese

Come anticipato nel prologo, gli incontri di formazione con gli AD pavesi hanno rappresentato l’occasione per realizzare un’analisi delle realtà del territorio. I partecipanti agli incontri sono stati invitati a rispondere ad un questionario che mirava a raccogliere informazioni sui siti web scolastici, sugli altri servizi utilizzati e, più in generale, sulla loro gestione.

Hanno partecipato a questa raccolta di informazioni 45 docenti, 33 dei quali con l’incarico – spesso uno dei tanti incarichi loro attribuiti – di AD; gli altri partecipanti svolgono ruoli che di volta in volta sono qualificati come referente ICT, responsabile del sito, membro del team dell’innovazione. [p. 91 modifica]Dalle risposte emerge che la gestione tecnica del sito web è affidata, nella maggior parte dei casi, ad una “funzione strumentale”; solo in 7 casi la scuola si rivolge ad un referente esterno.

Riguardo alle scelte per lo sviluppo del sito, appare evidente come la gran parte delle scuole abbia adottato un CMS; tra questi, poi, la fa da padrone WordPress, scelto dai due terzi delle scuole che si sono orientate verso questa soluzione. In questi risultati si avverte molto l’influenza delle soluzioni proposte dalla comunità di  “Porte aperte sul web”, che, pur dichiarandosi neutrale rispetto alla scelta dei CMS19, di fatto ha garantito un maggior supporto a WordPress.

Al di là degli aspetti tecnici, la questione cruciale riguarda la gestione dei contenuti; la soluzione più diffusa, nelle scuole pavesi, è quella di un gruppo di persone che si occupa – ciascuna per un’area di competenza – del sito scolastico.

È però consistente il numero delle scuole (esattamente un terzo) che affida ad una sola persona la pubblicazione dei contenuti. [p. 92 modifica]


[p. 93 modifica] Gestire un sito non vuol dire solo organizzarne la struttura e pubblicare contenuti; significa anche curarne la manutenzione, effettuando controlli periodici su tutti i suoi aspetti. Ai corsisti è stato chiesto se e quali controlli vengono realizzati sui propri siti.

Come si vede dall’istogramma, i controlli risultano poco frequenti; in particolare in meno del 30%  dei casi si presta attenzione al numero dei visitatori delle pagine del sito.

Quanto agli ulteriori servizi web di comunicazione messi in campo dalle scuole, risulta che la quasi totalità delle scuole (91%) utilizza il registro elettronico, mentre le percentuali si riducono drasticamente per gli altri strumenti; solo Google for Education supera il 25%, mentre l’uso di canali social come Facebook e Twitter è appannaggio di una ridotta minoranza di scuole del territorio.

[p. 94 modifica] 8. Il check up dei siti web delle scuole pavesi

Ai partecipanti agli incontri è stata proposta un’attività di peer review avente per oggetto una valutazione dei siti web delle altre scuole, in merito alla presenza dei contenuti minimi previsti dalla normativa, alla conformità delle pagine agli standard (html e css) e alla usabilità e accessibilità del sito.

In tutto sono stati eseguiti 32 check up completi, che hanno fornito risposte di grande interesse. Per quanto riguarda i contenuti minimi è risultato che mediamente le informazioni correttamente pubblicate dalle diverse scuole si attestano attorno al 50%; spesso l’esame ha rilevato come, benché fossero correttamente riprodotte sezioni e sottosezioni dell’AT, queste risultassero in realtà prive di contenuti.

Ancora più difficile risulta essere la situazione evidenziata dall’indagine sulle conformità e sull’accessibilità delle pagine; solo uno dei siti esaminati supera la validazione W3C senza alcuna indicazione di errore, mentre addirittura nessuno supera con successo il controllo sui fogli di stile CSS. Già il controllo automatico sull’accessibilità dei siti, eseguito con Achecker e Vamolà, denota numerosi problemi, non lasciando alcuna speranza di una possibile reale validazione di accessibilità per la quasi totalità dei siti in esame.

Bisogna però precisare che questa situazione è strettamente legata alla scelta, operata dalla maggior parte delle scuole, di avvalersi di un CMS. Il codice generato dai CMS e dagli stessi moduli e plugin opzionali installati -spesso di terze parti - è sovente carente di attenzione per gli aspetti della conformità agli standard e dell’accessibilità; gli stessi template [p. 95 modifica]“accessibili” sviluppati per i CMS più diffusi, non sono peraltro esenti da problemi.

I CMS open source rappresentano peraltro, per la maggior parte delle scuole, la soluzione tecnicamente ed economicamente più sostenibile, garantendo una gestione e una manutenzione compatibile con le competenze normalmente presenti.

9. La comunicazione dematerializzata

I servizi web possono rappresentare uno strumento fondamentale per dematerializzare la comunicazione interna e semplificare, avviando anche in questo caso un percorso di digitalizzazione, la comunicazione con gli utenti esterni.

A seconda delle necessità le scuole possono avvalersi a tale scopo di alcune soluzioni “artigianali” a basso costo, oppure contare su plugin per qualcuno dei CMS più utilizzati, o  prendere in considerazione piattaforme dedicate “stand-alone”.

G Suite for Education (già Google Apps for Education) è l’insieme delle applicazioni cloud-based che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole per la didattica, ma che possono efficacemente essere utilizzate anche per la comunicazione con utenti esterni ed interni.

I moduli Google consentono ad esempio di raccogliere in modo rapido dati, informazioni e, almeno limitatamente agli utenti della propria organizzazione, anche file; i dati raccolti vengono automaticamente inseriti in fogli Google per una rapida consultazione o per un successivo trattamento. Aggiungendo il contributo di componenti aggiuntivi di terze parti (come [p. 96 modifica]ad esempio Form Publisher20, un add-on gratuito per un numero limitato di impieghi mensili), un modello di documento precedente creato per una particolare esigenza può essere automaticamente riempito con i dati raccolti da un modulo, conservato in una opportuna cartella di Google Drive, trasformato in formato pdf ed eventualmente inviato ad una casella di posta elettronica predefinita, magari integrata con il sistema di gestione documentale in uso nella scuola.

Questo semplice esempio mostra come, con strumenti gratuiti o quasi, si possa rapidamente dematerializzare un modulo cartaceo, inserendolo a tutti gli effetti in un moderno sistema di gestione documentale; si tratta comunque di un approccio artigianale, utile in particolare per far fronte a necessità nuove o non previste.

I siti sviluppati con WordPress possono avvalersi di plugin come Contact Form 721, che permette di creare moduli personalizzabili che memorizzano i dati inviati, trasmettendoli anche a caselle di posta predefinite, come nel caso visto precedentemente; analoghi plugin (ad esempio Visforms22) sono disponibili per i siti basati sul CMS Joomla.

Un approccio radicalmente diverso è quello di affidarsi a piattaforme progettate specificatamente per la comunicazione nell’organizzazione scolastica, come Schoolcom23.

Schoolcom infatti scaturisce dall’esigenza di semplificare, razionalizzandolo e dematerializzandolo in [p. 97 modifica] toto, il flusso delle comunicazioni all’interno della scuola, integrandosi senza difficoltà con il sito web e con i sistemi già adottati per la protocollazione, gestione documentale e conservazione sostitutiva.

Uno dei punti di forza di Schoolcom è quello di favorire i processi decisionali, permettendo una interazione tra i molteplici attori della comunicazione.

Prendiamo ad esempio il caso di una domanda di congedo inoltrata, attraverso un apposito modulo, da un collaboratore scolastico; la pratica viene presa in carico, direttamente sulla piattaforma, da un assistente amministrativo incaricato. L’assistente amministrativo effettua una prima valutazione di ammissibilità della domanda, sottoponendone la definitiva approvazione al DSGA e, successivamente al DS. Quando quest’ultimo approva in modo definitivo l’accettazione della domanda, il richiedente ne prende visione nella sua pagina personale, mentre viene contemporaneamente inviato un documento pdf contenente l’istanza approvata al sistema di protocollazione.

La modularità di Schoolcom consente di adattarne l’uso alle particolari esigenze delle singole scuole; possono infatti essere gestiti dal sistema, oltre alle richieste del personale, sia le comunicazioni più comuni, come le circolari e gli atti pubblicati all’albo pretorio, sia il complesso iter di elaborazione, approvazione e rendicontazione finanziaria dei progetti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Altri aspetti didattici e organizzativi della vita scolastica trovano supporto in Schoolcom: attraverso la piattaforma possono ad esempio essere gestite la documentazione delle riunioni dei gruppi di lavoro, il sistema di gestione della qualità,  il conferimento degli incarichi e la registrazione delle attività aggiuntive.

  1. DigitPA subentrò al CNIPA (istituito dall’art. 176 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 in sostituzione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione). Successivamente, secondo quanto disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, DigitPA è stato soppresso, al pari dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e del Dipartimento per la Digitalizzazione e Innovazione tecnologica; il medesimo decreto legge n. 83/12 ha istituito l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) a cui sono state trasferite le funzioni di tali enti.
  2. Formez PA è un organismo in house al Dipartimento della Funzione Pubblica
  3. Usabilità e accessibilità, sebbene legati tra loro, sono termini da non confondere. Mentre un sito “usabile” potrebbe non essere accessibile, il viceversa non può accadere.
  4. Link alla versione attuale
  5. http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita/elenco-valutatori-accessibilita
  6. https://validator.w3.org/
  7. https://jigsaw.w3.org/css-validator/
  8. http://achecker.ca/checker/index.php
  9. https://it.wikipedia.org/wiki/Open_source
  10. Web Accessibility Initiative, una sezione del W3C
  11. http://www.validatore.it/vamola_validator/checker/index.php
  12. https://www.w3.org/WAI/ER/tools/
  13. http://www.porteapertesulweb.it/
  14. http://www.agid.gov.it/circolare-n12016
  15. http://accessibilita.agid.gov.it/
  16. http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/ docweb-display/docweb/3134436
  17. https://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
  18. http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6708
  19. https://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
  20. https://sites.google.com/site/scriptsexamples/available-webapps/form-publisher/documentation
  21. https://it.wordpress.org/plugins/contact-form-7/
  22. https://extensions.joomla.org/extensions/extension/contacts-and-feedback/forms/visforms/
  23. http://www.schoolcom.it