Della compilazione d'un codice/Sezione II

Sezione II

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SEZIONE II.



DELLA INTEGRITÀ DEL CODICE


Non fo parola su tal argomento che per rinviare ai trattati di legislazione, veduta generale d’un codice completo, la sola opera ove, come in un planisferio, tutte le parti della legge appariscano insieme riunite, ove si scorgano facilmente tutti i punti di separazione, di ravvicinamento, le coincidenze, la proporzionale estensione e i limiti loro. Presenta essa il piano del codice penale con la suddivisione dei delitti privati e pubblici; — il piano del codice civile e la sua divisione in titoli generali e particolari; — l’analisi dei poteri politici (primo tentativo di tal genere ). — Le altre branche della legge marittima, militare, ecclesiastica, finanziera sono disposte secondo il loro rapporto col codice penale, civile, col diritto politico e con l’internazionale.

Vengon quindi e completano il sistema le leggi relative alla procedura ed all’organizzazione giudiciaria, le quali non fanno che determinare il modo d’eseguire le leggi positive. L’insieme di tutte queste leggi compilate col medesimo fine, in rapporto le une con le altre, che abbraccia tutti i diritti e tutte le obbligazioni dei cittadini, costituisce un codice universale, da Bentham chiamato un pannomion, denominazione priva di corrispondente voce italiana. [p. 12 modifica]«La raccolta delle leggi secondo questo disegno sarebbe vasta, ma non è un motivo per non comprendervi tutto. Una legge scritta o non scritta che sia, è egualmente necessario di conoscerla. Chiuder gli occhi sopra una cosa che si deve portare, non è un mezzo d’alleggerirne il peso.

Inoltre qual parte escludere? Quale obbligazione imporre al cittadino senza sua saputa? Quali insidie lo circondano mentre ignora tante leggi!....

«Compilazione totale: ecco dunque la prima regola.

Ciò che non trovasi nel corpo della legge non sarà legge.

Non bisogna far dipender nulla nè dall’uso, nè da leggi straniere, nè dal preteso diritto naturale, nè dal preteso diritto delle genti. Il legislatore, per esempio, che adotta il diritto romano, sa egli ciò che fa? Può mai saperlo?

Non è un campo eterno di dispute? Non è con una sola parola rendere all’arbitrio ciò che s’è voluto togliergli?

Questo amalgama non serve a viziare intieramente un codice? È un assioma di matematica, che riunendo due quantità, una finita l’altra infinita, la somma diviene infinita.

«Si obietta ad una compilazione delle leggi che è impossibile preveder tutti i casi. — Convengo che non possono prevedersi individualmente, ma possono prevedersi in specie; si può dir, per esempio, che ogni genere di delitto è compreso nelle tavole di quest’opera, sebbene non si possa dire che sieno stati previsti tutti i possibili delitti individuali.

«Con un buon metodo si precedono gli eventi in vece di seguirli; si dominano in vece di soggiacervi. Un legislatore gretto e timido aspetta che mali particolari [p. 13 modifica] sieno sorti per preparar loro un rimedio. Un legislatore filosofo sa prevederli e prevenirli. Certamente è stato necessario incominciare da far le leggi civili o penali, a seconda che le circostanze ne hanno mostrato il bisogno.

Le brecce sono state ripiene dai corpi delle vittime. Ma questo procedere dei secoli barbari non deve esser seguito nelle età civilizzate1»

Diverse nazioni hanno dei codici; la Danimarca, la Svezia, l’Austria, la Prussia, la Sardegna godono da molto tempo di questo vantaggio: la Francia l'ha più di recente ottenuto ed in un modo più esteso. Ma niuno di questi codici o collezioni di codici offre un insieme completo.

Non parlo del loro respettivo merito o demerito; meglio potrà giudicarsene quando si saranno vedute le qualità necessarie a costituire un buon codice. Addito queste nazioni solo per mostrare a quelle che vivono ancora con leggi non scritte, la possibilità di godere gli stessi vantaggi e di sortire dal caos.

L’Inghilterra non ha codice, ma possiede i più ricchi materiali per comporlo. Si percorra l’Europa, si faccia pur uso di tutte le biblioteche di giurisprudenza, di tutti gli archivi dei tribunali, non si potrà mai raccoglierne tanto che per la varietà, l’estensione, la chiarezza, la forza degli argomenti possa star di fronte alla massa delle sentenze inglesi unita ai compendj ed ai trattati che ne facilitan lo studio con un ordine più o meno metodico.

Altro non manca per giungere alla compilazione d’un intiero codice che un architetto il quale sappia disporre, [p. 14 modifica]impiegare questi materiali e rigettar ciò che non faccia d’uopo alla costruzione dell’edifizio. Quante biblioteche diradate! Quante migliaja di volumi coperti d’una polvere eterna! Qual sollievo per l’umano intelletto quando non dovrà più caricarsi di questa immensità di falsa scienza! Quanto tempo acquistato per le utili fatiche e lo studio delle vere scienze! Ma questo non è che un debole accessorio di tutti i vantaggi resultanti da un codice completo. Noi vedremo altrove che non può esservi solida garanzia per la libertà e la sicurezza dei cittadini, finché a tal segno non sien ridotte le cose.


  1. Questi passi son presi dai Trattati di legislazione civile e penale, veduta generale d’un codice completo, cap. 31.