Dell'Oreficeria rispetto alla legislazione/XVI

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Alla mancanza dell’obbligo del marchio verso i particolari e agli inconvenienti che ne derivano è stato creduto rimediare col caricare l’industria e il commercio di catene insopportabili: e questa è l’origine dei duri espedienti presi in tali occorrenze, da me accennati. Ma non occorre indagare troppo per sottile le cose a convincersi che i rettori anche in ciò hanno preso di bei granchi; essendochè non si può ammettere che tali regole possano essere salutari, perche le leggi che troppo s’intromettono nelle private faccende, oltre all’essere fastidiose, anzi appunto per questo, mai non ottengono il fine che si propongono. Che quelle sull’orificeria non l’abbiano ottenuto, fu per me provato abbastanza, e che per conseguenza fossero giudicate da ognuno insufficienti, lo dirò adesso. Seguitando a parlare della Francia, già è molti anni, che la guarentigia sui metalli preziosi fosse difettuosa lo manifestano le varie [p. 38 modifica]proposte di modificarla. Sventuratamente manca l’accordo sulle modificazioni: quattro volte dal 1836 in poi parve che la quistione stesse per essere risoluta, e parimenti quattro volte la Regía delle tasse indirette ha sottoposto al Consiglio di Stato proposte sopra questa materia, per variare il sistema del bollo obbligato, ordinato dalla legge del 19 brumajo; ma poi nulla ne è seguito, nè se n’è fatto motto all’assemblee legislative. Nelle molte private discussioni fra il governo e l’industria, un tale disse francamente: Se il regime governativo sarà soppresso, i negozianti onesti per certo ne guadagnerebbero. Questo è un bello elogio della libertà del lavoro, è una critica acerba della guarentigia governativa.

Anche in Germania esiste il marchio obbligato; i titoli legali dell’oro sono bassissimi, e l’obbligo della guarentigia ha generalmente per corollario una lunga serie di provvedimenti paterni che fanno ricordare le età patriarcali.

La Svizzera al Cantone di Ginevra, ove una gran parte del popolo si occupa di lavori d’oro, ha usata una bene intesa modificazione del bollo coattivo, essendo ordinato che la vigilanza sopra i titoli dell’oro e dell’argento sia fatta senza ingerenza del fisco. Il titolo legale è simile a quello di Francia, ma fu decretato non ha guari l’abbassamento del limite legale, e si aspetta da questo partito preso un favorevole risultato pel commercio di asportazione. Fu convenuto che ogni anno gli orafi paghino ragguagliatamente una tenue somma di denaro stabilito per [p. 39 modifica]occorrere alle spese cui soggiace l’amministrazione dell’ufficio del marchio; e con ciò hanno diritto di bollare qualunque lavoro di metalli preziosi, se v’ha la bontà legale, e senza pagamento di sorta; gli oggetti destinati al commercio di fuori sono esenti dal marchio.

Quanto all’Inghilterra, paese che porge all’Europa molti belli esempi di libertà e di economia, la legge non determina il titolo se non che per un piccolissimo numero di opere che servono ai bisogni ordinari e però si considerano come necessari; per tanto un decreto del Parlamento vuole che si debba apporre il marchio ad una sola qualità d’oro e d’argento con forte tassa di bollo: gli ornamenti di mero lusso girano senza passaporto.