Dell'Oreficeria rispetto alla legislazione/XIV

XIV

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Due sono i sistemi pel bollo di guarentigia che si applica negli oggetti lavorati d’oro e d’argento. Il primo è il sistema di libertà il quale ha uffici di [p. 30 modifica]semplice verificamento, ove può andare chiunque dubita della bontà dell’oggetto per farlo saggiare o anche marcare se così gli aggrada; ma gli orefici non ne sono obligati: sistema che è in vigore in Inghilterra, nell’Unione Americana, nella Svizzera e nella Toscana la quale l’ottenne dalle famose leggi leopoldine.

Il secondo sistema del marchio obligatorio, differente assai dal primo, complicato ed inefficace allo scopo, è in pieno vigore sì in Italia come in Francia e in altri paesi che l’imitarono. Siccome in Francia appunto tal sistema fu creato e compiuto con maggior cura, coll’intendimento di sottoporre l’orificeria a disciplina non altrimenti che un esercito, faremo principalmente oggetto del nostro studio il costume e la legge di quel paese per ciò che spetta al proposito. Colà adunque il legislatore ha pensato di rendere obligatorio e governativo dirò così, il pulzone di bontà già appartenente a capi di arte, affinchè con questo legalmente si potesse indicare ai compratori il titolo di ciascun pezzo; e per evitare la confusione che una lega troppo grande avria condotto, no ha limitato il numero dei titoli a tre per l’oro e a due per l’argento. Volle che qualsiasi lavoro fabbricato in Francia non potesse essere eseguito che ad uno dei titoli legali determinati dalla legge. Quella del 19 brumale, anno sesto, (novembre 1797) fissò per l’oro

primo titolo 920/1000
secondo » 840/1000
terzo » 750/1000

[p. 31 modifica]ma quest’ultimo, salvo alcuna rara eccezione è divenuto il solo usato.

Per l’argento stabilì

primo titolo 950/1000
secondo « 800/1000

Qualunque lavoro finito è obligo di presentare ad alcuni prepositi publici, residenti in un officio che chiamasi di guarentigia, per essere saggiato e marcato se il titolo è conforme alla legge; altrimenti l’oggetto è spezzato, e così vanno a monte le spese di fattura.

Quest’obligo del marchio ufficiale, voluto dal sistema preventivo, porta seco minuziose formalità cui deve sottoporsi il fabricatore e il negoziante di gioie; vieta di tenere a bottega oggetti privi di marchio; impedisce di depositare in uno stesso luogo quelli che non sono di metallo prezioso ossia di dorato, e interdice pur anco di custodire oggetti altrui per essere accomodati, quando essi non sieno bollati. Da ciò deriva naturalmente che gli orefici soggiacciono a visite inquisitorie usate dai preposti allo officio di guarentigia, i quali godono di poteri esorbitanti sopra i soggetti, facendola da birri degli orefici. Un’idea dello stato degli orefici e argentieri in Francia soffocati dall’incresciosa tutela del governo si può cogliere dalle seguenti parole che un impiegato primario dell’officio di guarentigia scrisse nel 1835: egli dice. «I legislatori avrebbero dovuto comprendere che essi sottoponevano la fortuna e l’esistenza commerciale di un’onorevole classe di [p. 32 modifica]cittadini alla mercè di un semplice impiegato dell’ufficio del marchio, cui basta voler esser cattivo per rovinare uno de’ suoi dipendenti facendogli tre visite e tre verbali successivi...... Non temo di poter affermare (egli esclama) che non esiste un solo negozio importante di orificeria in cui non sia facile di trovare materia sufficiente non soltanto per un processo verbale ma anche per tre, in un tempo più o meno corto.» Observations sur l’orfévrerie, par Hilaire Loverdet, contrôleur en chef, Bordeaux, 1835. L’autore di tali riflessioni, del quale mi fu impossibile avere la memoria originale, e che è riferito dal Paillottet, Dictionnaire de l’Économie politique, si ferma sul numero di tre processi verbali, perchè la legge interdice il commercio degli ori e argenti a chiunque sia soggiaciuto alla terza condanna. Tuttavia giustizia vuole che si dica che la legge non fu mai eseguita così a rigore; pure è certo che gl’impiegati degli offici di guarentigia quivi si ebbero poteri esorbitanti, avendo modo di far pronunciare dai tribunali, più spesso che vagliono, la pena di confisca e la rifazione de’ danni contro gli orefici.