Dei delitti e delle pene (1821)/IX
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§ IX.
Accuse segrete.
Evidenti, ma consacrati disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della costituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri sentimenti, e coll’uso di nasconderli altrui, arrivano finalmente a nasconderli a loro medesimi. Infelici gli uomini, quando son giunti a questo segno! senza principii chiari ed immobili che li guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che li minacciano, passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, li consolano di esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl’intrepidi soldati difensori della patria e del trono? E fra questi troveremo gl’incorrotti magistrati che con libera e patriotica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano; che portino al trono, coi tributi, l’amore e le benedizioni di tutti i ceti d’uomini, e da questo rendano ai palagi ed alle capanne la pace, la sicurezza e l’industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli stati? Chi può difendersi dalla calunnia, quando ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il segreto? Qual sorte di governo è mai quella, ove chi regge sospetta in ogni suo suddito un nemico, ed è costretto pel pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?
Quali sono i motivi con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? La salute pubblica, la sicurezza e il mantenimento della forma di governo? Ma quale strana costituzione è quella, in cui chi ha per sè la forza e l’opinione, più efficace di essa, teme di ogni cittadino! L'indennità dell’accusatore? Le leggi dunque non lo difendono abbastanza; e vi saranno dei sudditi più forti del sovrano! L’infamia del delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta, e si punisce la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si chiamano delitti, le accuse e i giudizi non sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell’esempio, cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni governo, e non parlo di alcuno in particolare. Tale è qualche volta la natura delle circostanze, che può credersi l’estrema ruina il togliere un male, allor quando ei sia inerente al sistema di una nazione. Ma se avessi a dettar nuove leggi in qualche angolo abbandonato dell’universo, prima di autorizzare un tale costume, la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhi.
E già stato detto dal signor di Montesquieu, che le pubbliche accuse sono più conformi alla repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de’ cittadini, che alle monarchie, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del governo, e dove è ottimo stabilimento il destinare de’ commissari che in nome pubblico accusino gl’infrattori delle leggi. Ma ogni governo e repubblicano e monarchico deve al calunniatore dare la pena che toccherebbe all’accusato.