Dei delitti e delle pene (1780)/Capitolo XXXI

Capitolo XXXI. Contrabbandi.

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Capitolo XXX Capitolo XXXII
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§. X X X I.


Contrabbandi.


Il contrabbando è un vero delitto, che offende il sovrano e la nazione; ma la di lui pena non deve essere infamante, perchè, commesso, non produce infamia nella pubblica opinione.

Ma perchè mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al principe, e per conseguenza alla nazione medesima? Rispondo, che le offese che gli uomini credono non poter esser loro fatte, non gl’interessano tanto che basti a produrre la pubblica indignazione contro di chi le commette. Tale è il contrabbando. Gli uomini, su i quali le conseguenze rimote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno che può loro accadere per il contrabbando; anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. [p. 138 modifica]Essi non veggono che il danno fatto al principe; non sono dunque interessati a privare dei loro suffragj chi fa un contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali che posson loro accadere. Principio evidente, che ogni essere sensibile non s’interessa che per i mali che conosce. Questo delitto nasce dalla legge medesima; poiché crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio e però la tentazione di fare il contrabbando; e la facilità di commetterlo, cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce proibita, e la robba che l’accompagna, è giustissima; ma sarà tanto più efficace quanto più piccola sarà la gabella, perchè gli uomini non rischiano, che à proporzione del vantaggio che l’esito felice dell’impresa produrrebbe.

Ma dovrassi lasciare impunito un [p. 139 modifica]tal delitto contro chi non ha robba da perdere? Nò: vi sono dei contrabbandi che interessano talmente la natura del tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio, la prigionia del contrabbandiere di tabacco non deve essere comune con quella del sicario o del ladro; e i lavori del primo, limitati al travaglio e servigio della regalia medesima che ha voluto defraudare, saranno i più conformi alla natura delle pene.