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e delle Pene. 137

§. X X X I.


Contrabbandi.


Il contrabbando è un vero delitto, che offende il sovrano e la nazione; ma la di lui pena non deve essere infamante, perchè, commesso, non produce infamia nella pubblica opinione.

Ma perchè mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al principe, e per conseguenza alla nazione medesima? Rispondo, che le offese che gli uomini credono non poter esser loro fatte, non gl’interessano tanto che basti a produrre la pubblica indignazione contro di chi le commette. Tale è il contrabbando. Gli uomini, su i quali le conseguenze rimote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno che può loro accadere per il contrabbando; anzi sovente ne godono i vantaggi presenti.