Audizione Musco

../40 ../42 IncludiIntestazione 23 ottobre 2014 75% diritto

40 42


SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI

XIII LEGISLATURA




COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL DISSESTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI



RESOCONTO STENOGRAFICO

41a SEDUTA

MARTEDI’ 26 SETTEMBRE 2000

Presidenza del presidente Melchiorre CIRAMI



I lavori hanno inizio alle ore 12,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Presidenza del Presidente CIRAMI


Audizione del dottor Pasquale Musco, commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo della Federconsorzi

PRESIDENTE. Prima di procedere all’audizione del dottor Musco, vi informo che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha fissato il seguente calendario dei lavori per il mese di settembre: martedì 26, alle ore 12, l’audizione del dottor Pasquale Musco, commissario giudiziale del concordato preventivo della Federconsorzi; giovedì 28, alle ore 14, l’audizione del dottor Giovanni Briasco, presidente della sezione fallimentare del tribunale di Roma, del dottor Anacleto Grimaldi, presidente del Collegio giudicante, e del dottor Emilio Norelli, giudice delegato del concordato preventivo della Federconsorzi.

A seguito della medesima riunione, è stato predisposto il seguente programma dei lavori per il mese di ottobre: seguito dell’audizione del dottor Silvio Pellizzoni; audizione degli assessori e dei funzionari della regione Sicilia, cui compete la vigilanza sui consorzi agrari provinciali siciliani; audizione del dottor Ivo Greco, già presidente della sezione fallimentare del tribunale di Roma e giudice delegato al concordato preventivo Federconsorzi.

Avverto inoltre che, nel caso in cui la Camera dei deputati non dovesse approvare il disegno di legge di proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione, attualmente fissato al 31 ottobre 2000, sarà necessario dedicare una o più sedute alla definizione del regime degli atti acquisiti e alle conseguenti decisioni in ordine al versamento degli atti medesimi all’archivio del Senato, nonché alla discussione di una bozza di relazione che, pur non potendo fornire esaustive risposte ai quesiti posti dalla legge istitutiva, in quanto molti filoni dell’inchiesta rimangono aperti, consenta tuttavia al Parlamento di conoscere il contenuto delle indagini e degli accertamenti svolti dalla Commissione.

Informo infine di aver indirizzato, in data 13 settembre 2000, al Presidente della Camera dei deputati una breve nota al fine di rappresentare, nel rispetto delle determinazioni che la Camera dei deputati vorrà assumere, le ragioni della richiesta di ulteriore proroga del termine per la conclusione dei lavori, oggetto del disegno di legge approvato dal Senato e assegnato alla 13a Commissione permanente della Camera. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi della Camera dei deputati ha calendarizzato il disegno di legge per le sedute di lunedì 9 ottobre e martedì 10 ottobre (pomeridiana), qualora la Commissione concluda l’esame del disegno di legge. La 13a Commissione della Camera non ne ha ancora iniziato l’esame in sede referente e questo ci induce a qualche perplessità sul fatto che la Camera voglia prorogare la Commissione.

La Commissione procede oggi all’audizione del dottor Pasquale Musco, commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo della Federconsorzi, che ringrazio per aver accolto, con cortese disponibilità l’invito della Commissione. Avverto che i nostri lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l’articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Qualora da parte del dottor Musco o dei colleghi lo si ritenga opportuno, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverò l’impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Ricordo che l’audizione si svolge, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del Regolamento interno, in forma libera.

Preciso infine che dell’audizione odierna è redatto il resoconto stenografico, che sarà sottoposto, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del Regolamento interno, alla persona ascoltata e ai colleghi che interverranno, perché provvedano a sottoscriverlo apportandovi le correzioni di forma che riterranno, in vista della pubblicazione negli atti parlamentari.

Vi informo che il dottor Musco è stato nominato commissario giudiziale il 6 novembre 1997 dal Collegio giudicante su proposta del giudice delegato Norelli.

Mi sembra opportuno premettere, senza alcuna finalità didascalica, ma al fine di consentire ai colleghi di articolare le loro domande in funzione dell’incarico ricoperto dal nostro ospite, che nell’attuale fase del concordato preventivo il ruolo del commissario giudiziale, come disciplinato dall’articolo 185 della legge fallimentare, è il seguente: "il Commissario giudiziale sorveglia l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione e riferisce al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori". La liquidazione attiva compete invece ad un liquidatore, impropriamente chiamato commissario liquidatore, che secondo la prevalente dottrina e la prassi giudiziaria ha l’obbligo di rendiconto nei confronti sia del commissario giudiziale sia del giudice delegato.

Informo altresì i colleghi che il liquidatore dei beni della Federconsorzi è attualmente il professor Enrico Gabrielli nominato dal Tribunale fallimentare il 13 luglio 2000 in sostituzione dell’avvocato Caiafa, in carica dal 18 settembre 1997 e dimessosi dall’incarico in data 12 luglio 2000.

Torneremo tra breve sulla vicenda delle dimissioni dell’avvocato Caiafa - solo formali, trattandosi in realtà, come vedremo, di una vera e propria sostituzione - che hanno destato in me e nell’Ufficio di presidenza di questa Commissione la massima attenzione.

Mi preme formularle prima alcune domande di carattere generale, cercando di trarre profitto dalla sua nota esperienza in campo fallimentare. E’ noto, infatti, che lei vanta al suo attivo notevolissime esperienze operative quale curatore fallimentare e liquidatore.

Ci dica, dunque: qual è lo stato della liquidazione? Per orientarla nella sua esposizione, che lei potrà comunque articolare come riterrà più opportuno, le sottopongo specifiche domande.

Perché la liquidazione, dopo tanti anni, non è stata ancora chiusa? Qual è l’esatto ammontare del passivo? Quanti sono i creditori alla data odierna? Quanti sono stati soddisfatti, sia pur nella percentuale concordataria? Quanti sono insoddisfatti e perché? Quante sono le cause in corso derivanti dalla liquidazione? E’ esatto il seguente elenco: cause di lavoro, 603; cause ordinarie, 36; controversie tributarie, 122; il tutto per un valore nominale totale di oltre 126 miliardi! Come si spiega?

MUSCO. Il primo quesito riguarda il motivo per cui la liquidazione continua nel tempo senza che arrivi a conclusione. Questo si spiega con alcuni fatti che si sono verificati nel corso della liquidazione ed essenzialmente per il contenzioso sorto dopo la cessione in blocco di tutto il patrimonio a SGR, società acquirente. Nella sentenza di omologazione si prevedeva l’ipotesi della cessione in blocco di tutto il patrimonio ceduto e si disciplinava la cessione attraverso le modalità di esecuzione del concordato. Veniva presa anche in considerazione l’ipotesi di realizzare il patrimonio ceduto attraverso la liquidazione ordinaria. A seguito di una offerta, successivamente accettata dal tribunale, la liquidazione ha ceduto l’intero patrimonio della Federconsorzi alla società SGR. I termini del contratto prevedevano il pagamento di una somma prefissata ma anche il pagamento, entro termini abbastanza ristretti, in senso molto lato, in circa 18 mesi.

Il venir meno della condizione temporale per motivi che saranno analizzati, ha creato un contenzioso tra la società acquirente e la liquidazione. In questa fase è intervenuto un provvedimento del tribunale di Perugia che ha provveduto al sequestro dei beni ceduti a SGR e di quelli ancora da cedere. Ciò ha paralizzato le operazioni e ha prorogato i tempi di esecuzione del concordato. Nello stesso periodo è subentrato il nuovo giudice delegato ed è iniziata una fase di rivisitazione di tutti gli atti compiuti nell’ambito del concordato.

In questo contesto è stato riesaminato anche il cosiddetto atto-quadro per accertare se in esso effettivamente vi fossero elementi di nullità o di annullabilità sul presupposto che un’eventuale impugnativa di tale atto avrebbe consentito un miglioramento dei pagamenti ai creditori a ristoro del ritardo con cui gli stessi erano stati fatti a seguito del conflitto sorto con SGR e dell’intervento della magistratura perugina. Ricordo tutto questo, a grandi linee, per arrivare alle ragioni del ritardo nell’esecuzione del concordato.

Il giudice delegato conferì l’incarico a due professionisti, il professor De Nova e il professor Gabrielli, perché valutassero l’esistenza o meno di elementi di nullità o di annullabilità dell’atto-quadro. Fu depositato un parere, che concludeva positivamente circa l’esistenza di tali elementi, e sulla base di quest’ultimo il giudice delegato ha autorizzato il liquidatore - che nel frattempo era stato sostituito con l’avvocato Antonio Caiafa (precedentemente si trattava del professor Antonino Cataudella) - ad iniziare le azioni nei confronti di SGR. Essendo l’atto-quadro un atto cornice, un atto di impegno, seguito da una serie di singoli atti esecutivi (circa ottocento, relativi al trasferimento degli immobili, alla cessione dei crediti, eccetera), la nullità di quest’ultimo comportava una serie di azioni autonome per l’annullamento dei singoli atti di esecuzione.

In questo contesto furono presi contatti con SGR e si arrivò ad una ipotesi di accordo attraverso un nuovo corrispettivo individuato in una sorta di cristallizzazione degli atti che erano stati compiuti. Non era stato eseguito per intero l’atto-quadro, quindi la liquidazione era ancora in possesso di consistenti beni (in gran parte rappresentati da titoli e, in misura ridotta, da qualche partecipazione), in particolare dei crediti vantati verso l’ex Ministero dell’agricoltura e foreste e verso numerosi altri creditori. Questo prezzo integrativo, possiamo chiamarlo così, per arrivare alla transazione fu valutato (si tratta sempre di una valutazione tecnica, sulla carta, che deve trovare riscontro solo quando realizzeremo effettivamente i singoli beni, o i singoli crediti) intorno ai mille miliardi. I crediti che la liquidazione possedeva non trasferiti a SGR, almeno per il valore nominale, ammontavano a circa 700 miliardi, mentre il credito MAF, che inizialmente era di circa 400 miliardi, con la capitalizzazione degli interessi, ammontava circa a 1.000 miliardi. La liquidazione, attraverso gli organi interessati (il comitato dei creditori, il commissario, il giudice, il tribunale) è stata autorizzata alla transazione. C’era però un altro ostacolo da rimuovere per portare avanti la liquidazione: il sequestro dei beni effettuato dal tribunale di Perugia, che bloccava anche i beni tornati nella disponibilità della liquidazione a seguito della transazione. Circa un anno dopo la transazione, il tribunale di Perugia ha revocato il sequestro limitatamente ai beni rimasti nella disponibilità della liquidazione e quindi si è posto il problema di come operare. Inoltre, c’era un altro aspetto che determinava l’impossibilità di andare avanti, quello del contenzioso, proposto da un altro concordato, collegato e riconducibile alla Federconsorzi: il concordato Agrifactoring. Quest’ultimo aveva iniziato un giudizio per vedersi riconoscere il privilegio su un credito di circa 450 miliardi e un ulteriore credito di circa 280 miliardi. Naturalmente, se il tribunale avesse riconosciuto il privilegio al credito Agrifactoring, sarebbe stato vanificato il riparto che si intendeva effettuare con le disponibilità possedute in quel momento dalla liquidazione, pari a circa 900 miliardi. Il tribunale non accolse la domanda di Agrifactoring e ciò consentì una transazione con quest’ultima, con la cristallizzazione del credito per l’importo effettivamente risultante dalle scritture contabili della Federconsorzi, ma riconducendolo tutto in sede chirografaria. Tale accordo ha permesso l’esecuzione di un secondo riparto, con la distribuzione di un secondo 20 per cento ai creditori; ad essi era già stato distribuito, prima del verificarsi dei fatti accennati, un primo 20 per cento, per cui si è arrivati ad un pagamento complessivo pari al 40 per cento per i creditori chirografari, mentre i creditori privilegiati sono stati pagati integralmente. Questo quindi è lo stato della procedura. Devo aggiungere, peraltro, che con la transazione di cui ho detto, la liquidazione è ritornata in possesso di beni che noi valutiamo, sul piano della realizzazione, in diverse centinaia di miliardi: in termini nominali essi ammontano a circa 1.700 miliardi, mentre con la loro realizzazione si potrebbero ottenere tra i 600 e i 900 miliardi. Il valore che si presume di realizzare è mediamente di 700 miliardi; poi possono essere 900 o 600; in gran parte dipende dalla definizione della ragione creditoria nei confronti dell’ex Ministero dell’agricoltura e foreste per crediti che Federconsorzi ha avuto in pagamento dai singoli Cap. Su quest’ultimo aspetto forse è opportuna qualche puntualizzazione. Il monte crediti, che riteniamo ammonti a circa mille miliardi con la capitalizzazione degli interessi, non nasce da un rapporto diretto tra la Federconsorzi e l’ex Ministero dell’agricoltura e foreste, ma da un rapporto derivato. La Federconsorzi non vanta crediti nei confronti del MAF per aver svolto attività per conto del Ministero stesso, ma perché i consorzi agrari soci della Federconsorzi hanno svolto attività per conto del Ministero, rimanendone creditori. Per fare fronte alla loro attività i Cap beneficiavano di finanziamenti che la Federconsorzi erogava sulla base di linee di credito che otteneva dal sistema bancario; quindi, Federconsorzi si indebitava verso il sistema bancario per poter finanziare i propri soci. Quando le somme diventarono rilevanti, i Cap, non potendo restituire i finanziamenti, cedettero i crediti che vantavano verso il Ministero a fronte delle anticipazioni ricevute dalla Federconsorzi. Ecco come oggi la Federconsorzi si trova ad essere creditrice dell’ex Ministero dell’agricoltura e foreste.

A questo punto è opportuno parlare della strategia per accelerare la liquidazione cui siamo preposti. Se dovessimo portare avanti una procedura di liquidazione ordinaria, nel modo tradizionale, il concordato sarebbe probabilmente caratterizzato da tempi biblici: vantiamo infatti crediti nei confronti di soggetti in liquidazione coatta, quindi dobbiamo seguire il corso di tali procedure, nonché crediti nei confronti del Ministero delle politiche agricole. Stiamo cercando di ottenere il riconoscimento di questi ultimi per sentenza; abbiamo iniziato in proposito un giudizio nei confronti del Ministero delle politiche agricole, di accertamento e di condanna, ma ultimamente è stata ridotta la domanda al semplice accertamento. C’è infatti un indirizzo giurisprudenziale della Corte d’appello di Roma, poi fatto proprio da diverse giurisdizioni, che considera non azionabile il titolo esecutivo nei confronti dell’Erario, in considerazione del fatto che, secondo la vigente normativa, i debiti dello Stato possono essere ripianati solo se inclusi nel bilancio statale. Quindi, pur potendoci trovare un titolo esecutivo in mano - ammettendo che così sia - non potremmo eventualmente azionarlo e dovremmo quindi sempre aspettare che il Parlamento, attraverso la legge finanziaria o una legge specifica, finanzi il debito del Ministero delle politiche agricole nei confronti della liquidazione.

Nel corso degli ultimi due anni abbiamo preso contatti con diversi funzionari dei Ministeri dell’agricoltura e del tesoro, poiché era stata ventilata l’ipotesi di una transazione. Anche dagli atti di causa presso il tribunale di Roma non emerge un atteggiamento di diniego - non potrebbe essere diversamente - da parte dell’Avvocatura dello Stato nei confronti della pretesa creditoria. Emerge un atteggiamento dilatorio: si afferma che è opportuno rinviare perché forse si può fare una transazione. Sostanzialmente ad ogni udienza l’Avvocatura ribadisce tale posizione, che riflette una volontà politica, ma che poi dovrà trovare riscontro in un provvedimento legislativo.

Vorrei far capire le difficoltà che incontra la liquidazione. Il processo di accertamento del credito nei confronti del Ministero delle politiche agricole, a seguito della riforma della struttura giudiziaria, è oggi nella competenza di un giudice onorario, il quale ha fissato la prossima udienza al 2002. E’ stata chiesta un’anticipazione dell’udienza ma il giudice ha stabilito, in modo molto originale, che avrebbe anticipato l’udienza solo se fosse servita per firmare una transazione (ma in questo caso sarebbe forse più opportuno rinunciare agli atti e fare una transazione direttamente con il Ministero).

Di fronte a questo scenario abbiamo ritenuto di percorrere altre strade. In sede fallimentare si deve realizzare il patrimonio. Quali sono gli strumenti per realizzare il patrimonio? Per gli immobili è obbligatoria l’asta; i crediti si cerca di realizzarli e, se non vengono pagati, si cerca di azionare il titolo. Noi non possiamo azionare il titolo, quindi ci troviamo di fronte ad una impasse assoluta.

L’altra ipotesi che viene seguita anche in sede fallimentare è quella di cedere, sempre attraverso un’asta, tutto il pacchetto dei crediti inventariati. Tale percorso non è sempre di facile attuazione. Ci si è indirizzati, essendo stata ultimamente approvata una legge in materia, verso un’ipotesi di cartolarizzazione. Da circa otto mesi si sta seguendo questo percorso che si ritiene possa dare soluzione al problema. Non è semplice arrivare alla cartolarizzazione. Sono stati presi contatti con quasi tutto il sistema bancario, sia domestico che estero, il quale rappresenta i creditori maggiori, informandolo della intenzione e acquisendone un consenso di massima. E’ stato quindi sentito il comitato dei creditori ed anch’esso ha espresso un parere favorevole. Sono stati poi contattati gli operatori più significativi: la Morgan Stanley, la Deutsche Bank e il gruppo Paribas. Si sono poi anche fatti avanti numerosi altri operatori, anche italiani, associati ad operatori stranieri. A tutti sono state sottoposte le esigenze della liquidazione, i budget dei crediti di cui disponeva e le linee di realizzo che si ritiene di dover raggiungere. La cartolarizzazione potrebbe anche dare delle sorprese, in quanto la cessione del credito ad una cosiddetta società veicolo trova poi come corrispettivo il realizzo delle obbligazioni che questa colloca sul mercato. Sostanzialmente la società alla quale si cedono i crediti sottopone gli stessi al rating ed emette una serie di obbligazioni che cerca di collocare sul mercato; quanto realizzato dalle obbligazioni viene attribuito come corrispettivo. Non si poteva però correre il rischio di trovarsi poi "a scatola chiusa" con una collocazione molto modesta o con un ritorno delle obbligazioni emesse, cioè con una surroga di titoli senza ottenere l’effetto che si intende ottenere. Per cui è stata condizionata la cartolarizzazione ad un’offerta a fermo. Si deve garantire che i titoli verranno collocati almeno ad un prezzo minimo concordato.

La Morgan Stanley sta per completare la fase preparatoria di accertamento della validità dei crediti, caratterizzata dalla cosiddetta due diligence. Anche Paribas dovrebbe seguire la stessa strada. Con la Deutsche Bank siamo invece in una fase incerta, perché componente il comitato dei creditori e potrebbe sopravvenire una sorta di incompatibilità. Se, come nei nostri intendimenti, si riesce a portare avanti la cartolarizzazione sulla base delle previsioni di realizzo, cedendo l’intero pacchetto dei crediti, ciò dovrà avvenire, in base agli accordi intercorsi, entro gennaio dell’anno prossimo. Questo significa che nel prossimo anno potremmo fare un ulteriore riparto, che potrebbe presumibilmente consentire il pagamento di una ulteriore percentuale (intorno al 15-18 per cento). In questo modo si otterrebbe il pagamento di circa il 58 per cento dei crediti, sempre che la cartolarizzazione avvenga. Con quest’ultima la liquidazione si spoglia completamente di ogni bene ed evita una serie di costi, relativi al recupero dei crediti, rilevantissimi ed incidenti sul rendiconto finale.

Sono partito da una premessa per illustrare quali siano stati i motivi che hanno allungato i tempi di esecuzione del concordato. Trattandosi di un concordato con cessione dei beni, non vi era certezza di realizzazione. Anche se era pervenuta l’offerta ad un prezzo certo che doveva prevedere il pagamento dei creditori entro 4-5 anni massimo. Tutto ciò non si è realizzato per i motivi che ho cercato di rappresentare. Nel momento in cui il concordato è rientrato nuovamente in possesso di una parte del patrimonio ceduto, e quindi deve provvedere alla sua realizzazione trattandosi di crediti verso lo Stato e verso enti non particolarmente solventi, abbiamo intrapreso questa strada per accorciare ulteriormente i tempi. Se il progetto andrà avanti, riteniamo che entro due anni il concordato si concluderà sul piano sostanziale. Sul piano formale potrà rimanere del contenzioso, senza particolare incidenza, che si ritiene opportuno mandare a sentenza.


PRESIDENTE. Il processo di cartolarizzazione attraverso la costituzione di una società, è qualcosa di analogo alla vendita a SGR per i beni immobili? Valutereste l’intero pacchetto creditizio cedendolo ad una società per un prezzo forfettario?

MUSCO. C’è un iter.

PRESIDENTE. Al valore cartolare dei crediti alla fine il risultato è una percentuale minore purché probabilmente solvibile?

MUSCO. E’ così, ma non a condizioni determinate da noi. Ci sono società di rating utilizzate anche dai nostri Ministeri per le privatizzazioni. Queste società cercano di prevedere qual è la realizzazione dei crediti sul mercato indicando una percentuale che è sempre condizionata dai tempi di incasso, dalla solvibilità del debitore, dalla qualità dei crediti e dalla loro complessità.

PRESIDENTE. Qual è la quota di abbattimento rispetto al credito nominale?

MUSCO. Ancora non lo sappiamo. Abbiamo indicato delle basi sotto le quali non si può andare. Il tetto massimo da non sforare è intorno ai 700 miliardi su una base calcolata di circa 1600 miliardi. Bisogna analizzare i crediti per capire se vi è una svendita o un realizzo.

CARUSO Antonino. Una operazione del genere consente forse di realizzare l’obiettivo mancato con l’atto-quadro, cioè quello della certezza del tempo della liquidazione. Dall’atto-quadro si attendeva, ed era l’unica giustificazione della falcidia del prezzo, la realizzazione dei beni in tempi certi, ma così non è avvenuto.

PRESIDENTE. Credo che siano stati spiegati i motivi della lunghezza della procedura concordataria ed è stato fatto riferimento anche al contenzioso. Vorrei fare un’altra domanda. Rispetto all’atto-quadro vi sono delle vicende affrontate in sede di tribunale fallimentare. Prima è stato autorizzato l’atto-quadro e poi nel 1998 è stata autorizzata dal giudice una azione di annullamento, di nullità o di rescissione. Nell’ambito di questa decisione è stata autorizzata la transazione a determinate condizioni. La nullità è un atto assoluto, l’annullabilità è un fatto relativo. Comunque fu autorizzata la transazione. Ritroviamo il parere di nullità del dottor Norelli all’interno di un provvedimento che niente aveva a che vedere con l’atto-quadro, cioè in occasione di una istanza di modifica del decreto di liquidazione dei compensi ai commissari governativi. Il dottor Norelli continua a sostenere la nullità dell’atto-quadro. Vorrei capire, se l’atto-quadro era nullo, perché si è autorizzata la transazione, il cui vantaggio è stato indicato nel recupero di determinati crediti alla liquidazione, ma che dal punto di vista giuridico è stata una forzatura?

MUSCO. Innanzitutto vorrei precisare che si trattava di ipotesi sia di annullabilità che di nullità dell’atto-quadro. Su questo punto esistono dei pareri ma non una pronuncia dell’autorità giudiziaria. Si sarebbe dovuto svolgere un giudizio di nullità. La nullità è stata ipotizzata nell’ambito di un parere e non di una decisione giurisdizionale. Il rischio dell’azione ha consigliato di transigere su una base ritenuta conveniente per i creditori. Non esiste un giudizio che ha dichiarato nullo l’atto-quadro, esiste un parere di due professionisti secondo il quale l’atto-quadro poteva contenere vizi di nullità o annullabilità.

PRESIDENTE. Potremmo discutere all’infinito sulla nullità o sulla annullabilità dell’atto-quadro ma credo che la transazione abbia impedito la pronuncia su questo atto.

MUSCO. C’è stato un creditore, di nome La Rocca, che ha iniziato un giudizio di nullità dell’atto-quadro nel quale ci eravamo costituiti in giudizio. Quando si è risolto il rapporto con SGR questo giudizio si è concluso con una decisione di rigetto della nullità. Però il punto è stato affrontato in maniera molto marginale.

PRESIDENTE. Può darci questo riferimento giurisprudenziale?

MUSCO. La sentenza del tribunale di Roma è di un anno e mezzo fa.

MAGNALBÒ. Vorrei fare un commento sulla vicenda e chiederle: Visco ha visto questo atto-quadro, ha fatto le sue valutazioni? Lo chiedo perché il tribunale fallimentare, si legge a pagina 26 del parere espresso dai professori De Nova e Gabrielli, "con l’ordinanza del 23 marzo 1993 aveva minuziosamente disciplinato la cessione dei beni del patrimonio Federconsorzi, precisando, al punto 4, che le spese tutte di trasferimento saranno a carico dell’acquirente". Leggiamo poi a pagina 49, in relazione ai singoli atti - perché l’atto-quadro era solamente un atto programmatico - che "a proposito del prezzo di lire 2.150 miliardi, che il corrispettivo di tale trasferimento è "soggetto ad aumento o a riduzione in virtù di parametri in tale atto fissati", e che i corrispettivi indicati per la cessione" - in questi atti – "dei singoli cespiti, per quanto indicati nell’atto ai fini dell’assoggettamento all’imposizione fiscale, "non vengono pagati con il presente atto, ma vanno imputati al corrispettivo complessivamente fissato per l’intero trasferimento"", che non è un trasferimento: quindi per tutto ciò non è stata pagata una lira. Deve essere fatto, allora, un accertamento fiscale su quei 2.150 miliardi che, essendo passato del tempo, credo arriveranno a 4.000 miliardi, e Visco forse andrebbe informato di tutto ciò per vedere che effetti può avere questo recupero da parte del fisco nei confronti di transazioni, atti revocabili, pagamenti, e così via. Vorrei un chiarimento su tutto questo.

MUSCO. Cercherò di dare un chiarimento per quanto posso. Innanzi tutto, non parlerei dell’atto-quadro come di un atto nullo: l’atto-quadro esiste, non è stato dichiarato nullo e fino a quando non c’è una pronuncia di un tribunale è un atto che vive. È stato ritenuto da alcuni esperti che esso potrebbe avere aspetti di nullità, ma fino a quando questo non viene dichiarato dall’autorità giudiziaria l’atto-quadro non è nullo.

Mi pare poi che il sistema fiscale italiano non preveda la doppia imposizione sullo stesso atto.

MAGNALBÒ. Ma almeno una sì.

MUSCO. L’atto-quadro era un atto programmatico: gli atti esecutivi che trasferivano effettivamente i singoli beni sono stati sottoposti ad imposizione fiscale per il regime che ogni atto doveva subire. Il trasferimento degli immobili ha subito l’imposizione dell’IVA o dell’imposta di registro, il trasferimento di crediti non ha scontato l’imposta di registro in quanto avvenuto per lettera commerciale. Quindi, tutte le imposte sono state pagate sui singoli atti. Non sarebbe stato possibile fare diversamente, perché si tratta di atti pubblici che hanno bisogno dell’intervento del notaio, il quale ha la responsabilità solidale e non potrebbe non far pagare le imposte. E’ il notaio che percepisce le somme dovute e poi le versa all’erario.

Quindi, i trasferimenti che sono intervenuti sono stati tutti tassati.

MAGNALBÒ. Che significa allora quello che leggiamo a pagina 49 del parere?

MUSCO. Mi sembra che sia abbastanza chiaro; riflette, se non vado errato, quello che ho detto. De Nova riporta tra virgolette una clausola dell’atto-quadro e scrive che i corrispettivi indicati per la cessione dei singoli cespiti, per quanto indicati nell’atto ai fini dell’assoggettamento ad imposizione fiscale, "non vengono pagati con il presente atto", quadro, aggiungo io, "ma vanno imputati al corrispettivo complessivamente fissato per l’intero trasferimento", vale a dire quando avviene l’atto di trasferimento reale, perché l’atto-quadro non trasferisce alcunché.

MAGNALBÒ. Non è così, dottor Musco, mi scusi, in questi atti è detto che non viene pagata l’imposizione.

MUSCO. Non è possibile, sarebbe una clausola nulla, ma fra le altre cose non applicabile per un motivo semplicissimo. Gli atti di esecuzione dell’atto-quadro sono atti singoli, ad esempio di trasferimento di un bene immobile a Pavia, di trasferimento di beni immobili a Roma, e così via di seguito; essi hanno obbligatoriamente necessità di un atto scritto e in particolare dell’atto notarile. Il notaio è responsabile solidale e non penso che alcun notaio avrebbe stipulato un atto correndo il rischio di pagare egli stesso somme spropositate.

PRESIDENTE. Un’altra serie di domande era questa: quanto è costata finora la liquidazione? Quanto hanno percepito i liquidatori? Con quale denaro sono stati pagati?

MUSCO. Nella lettera di convocazione queste domande mi erano state indicate ed ho predisposto dei dati che posso lasciare agli atti della Commissione.

Innanzi tutto, mi si chiedeva l’ammontare del passivo. Il passivo accertato non è mai definito nel concordato, perché non c’è uno stato passivo che si cristallizza: c’è un elenco dei creditori, redatto in concorso con il debitore, che viene depositato dal liquidatore ed è fluttuante, perché in qualsiasi momento possono esservi ulteriori accertamenti per cui l’elenco viene modificato. Ad oggi, comunque, l’elenco dei creditori indica un passivo di 4.109 miliardi.

Mi si chiedeva poi quanti sono i creditori. Si tratta di un numero rilevante: 5.354 unità. Di questi però 3.954 sono i cosiddetti creditori concorrenti per ammasso volontario, rimasti creditori molte volte di 100.000, 200.000 o 500.000 lire, quindi di piccole somme, mentre i creditori più significativi sono circa 1.400.

CARUSO Antonino. Sarebbe forse interessante spiegare le ragioni del contenzioso.

PRESIDENTE. Ci arriviamo.

MUSCO. Mi chiedevate poi dei pagamenti. Il primo riparto è stato eseguito negli anni 1994-1995, quando il commissario giudiziale era il professor Picardi, ed ha comportato una erogazione di 859 miliardi e 602 milioni.

Il secondo piano di riparto, che è stato approvato dopo la transazione con Agrifactoring di cui ho parlato, fino ad oggi è stato eseguito per 797 miliardi rispetto agli 870 miliardi da assegnare; debbono essere ancora pagati creditori per circa 73 miliardi.

Una delle ragioni per cui, dopo un anno e mezzo circa, non è stato ancora eseguito il riparto limitatamente ai 73 miliardi è rappresentata dalla necessità di conciliare i crediti che le banche vantano, rappresentati da cambiali scontate e da garanzie fideiussorie. In merito è necessaria una spiegazione.

L’elenco dei creditori è stato redatto sulla base delle segnalazioni che i singoli creditori hanno fatto e della contabilità della società debitrice. Una parte di questi crediti non sono rappresentati semplicemente da un finanziamento o un rapporto diretto, ma da uno scoperto derivante da effetti non andati a buon fine. Ebbene, gli istituti portatori di questi effetti hanno iniziato delle azioni di recupero con le cambiali in loro possesso e per poterli pagare è necessario sapere quale recupero hanno fatto e quali titoli effettivamente posseggano. Quindi, di volta in volta, presso la Federconsorzi vengono portati i titoli in loro possesso, noi li sigliamo, mettiamo dei timbri ed effettuiamo il pagamento del 20 per cento ulteriore. Tutto ciò richiede un tempo di conciliazione significativo, ed ecco, in parte, la ragione del ritardo; poi può darsi che esso sia dovuto anche ad una lentezza nella esecuzione.

CARUSO Antonino. Chiedo scusa, non ho colto la risposta ad una domanda che riguarda il contenzioso. Ci sono dei dati che danno globalmente 126 miliardi di lire in contenzioso: suddiviso tra cause di lavoro, cause ordinarie e controversie.

MUSCO. Ho qui tutti i dati, se vuole posso anticipare anche quelli relativi al contenzioso ma sono un po’ elaborati; forse è preferibile che prima vi fornisca i dati sui costi della liquidazione.

PRESIDENTE. Va bene.

MUSCO. Innanzi tutto, vi fornisco il dato assoluto e globale relativo a tutto il costo della liquidazione dal 1991, data di ammissione alla procedura, sino al luglio di quest’anno, che però necessita di una interpretazione. Infatti, nei costi della procedura sono inclusi anche i crediti prededucibili maturati nel corso della procedura. Per esempio, tutto il costo del personale - gli stipendi, le liquidazioni, eccetera - dalla data della domanda di ammissione alla procedura ha gravato negli anni successivi, diventando un costo prededucibile; cioè, non faceva più parte dello stato passivo, perché la liquidazione doveva pagarlo al di fuori del riparto e delle richieste dei creditori concorrenti. Quindi, in questo importo di 416 miliardi sono inclusi circa 180 miliardi di costi del personale. Le spese generali amministrative ricorrenti dalla metà del 1991 ammontano a 94 miliardi, quelle non ricorrenti a 18 miliardi. Le spese straordinarie ammontano a 49 miliardi. I finanziamenti alle società partecipate e controllate - in questo caso inclusi tra le spese ma poi recuperati - ammontano a 48 miliardi. Le spese di commercializzazione - si tratta della gestione che la Federconsorzi ha continuato nel corso della procedura - sono state pari a 10 miliardi e 500 milioni. I compensi agli organi della procedura ammontano a 13.232 milioni. Devo qui precisare che è stata modificata una colonna perché le spese generali amministrative ricorrenti includono anche le spese per i professionisti.

Per ogni anno, si hanno importi diversi: nel 1991, il primo anno, 71 miliardi; 95 miliardi nel 1992; 117 miliardi nel 1993; 51 miliardi nel 1994; 21 miliardi nel 1995; 17 miliardi nel 1996; 8 miliardi nel 1997; 17 miliardi nel 1998; 12 miliardi nel 1999; 4.457 milioni fino a luglio 2000.

PRESIDENTE. Questi sono stati i costi della liquidazione.

MUSCO. I costi e i pagamenti prededucibili, che sono i pagamenti ai creditori.

PRESIDENTE. Ma i liquidatori quanto hanno percepito?

MUSCO. Vi è una voce che comprende i liquidatori e commissari giudiziali; alla data del 13 luglio tutti coloro che si sono succeduti hanno percepito 13.232 milioni.

PRESIDENTE. Passiamo adesso ad approfondire la questione delle cause di lavoro.

MUSCO. Inizierei accennando al contenzioso in generale, diviso in tre rami: lavoro, ordinario e tributario.

Una buona parte delle cause di lavoro è già stata transatta, esiste però ancora una parte rilevante da definire, che mi risulta sia di 288 cause per un ammontare di sorte di 13.710 milioni. Qualora la liquidazione dovesse risultare soccombente, la sorte verrebbe incrementata degli interessi e della rivalutazione ( ma non disponiamo di elementi precisi per poter stabilire di quanto).

A proposito del contenzioso lavoro io vorrei esprimere anche il mio punto di vista. Ho ritenuto fin dal primo momento controproducente e lesivo degli interessi dei creditori gestire il contenzioso giudizialmente. Tutti i dipendenti della Federconsorzi hanno infatti avviato giudizi per vedersi riconoscere attività straordinarie, qualifiche diverse o pretese di altra natura e sul piano processuale le testimonianze si susseguono "a catena"; poiché nei tempi lunghi si è perdenti, fin dal primo momento ho cercato di rappresentare l’opportunità di transigere l’intero contenzioso lavoro.

PRESIDENTE. La sua opinione è ben registrata in una relazione da lei fatta al giudice fallimentare sulla gestione del contenzioso, ove parla diffusamente anche della strategia da seguire per trattare le cause di lavoro con il personale dell’ex Federconsorzi, tant’è che ne fa poi oggetto di contestazione al liquidatore. Ai colleghi vorrei ricordare che è in distribuzione la bozza di provvedimento che il tribunale fallimentare aveva predisposto per la destituzione dell’avvocato Caiafa, al quale sono allegate le relazioni dalle quali sono state tratte le contestazioni avanzate al liquidatore.

MUSCO. Dopo la sostituzione del precedente liquidatore, il nuovo professionista nominato ed il giudice delegato hanno ritenuto di avviare una politica di definizione del contenzioso; si sta per fare uno screening di tutto il contenzioso al fine di valutare i parametri per pervenire ad una soluzione. Riteniamo che entro la prossima primavera si possa riuscire a definire il 90 per cento del contenzioso. Il pagamento del contenzioso lavoro, se ridotto in una percentuale che renda gli interessi dei creditori compatibili con le pretese dei singoli lavoratori, potrebbe portare a un costo onnicomprensivo di circa 12-15 miliardi, compresi interessi e spese.

Quanto alle spese, ho accennato alla precedente politica di gestione del contenzioso. Purtroppo, gestire il contenzioso significa farlo sempre in perdita perché anche le poche volte che si vince un giudizio la relativa sentenza compensa le spese, quindi occorre sempre pagare il legale incaricato, con costi rilevanti per la liquidazione. La previsione di definizione del contenzioso in via di accertamento - che costituisce un dato astratto, poiché si stanno sentendo i legali delle controparti - è di 12-15 miliardi, che rappresenterebbero circa lo 0,30 per cento di un punto percentuale distribuito ai creditori (un punto percentuale che noi distribuiamo ai creditori ammonta a 41 miliardi). Quindi, per chiudere il contenzioso lavoro di 300 cause con 280 dipendenti dovremmo sostenere un costo di 12-13 miliardi, che in percentuale non avrebbe una incidenza significativa.

BUCCIERO. Lei ha parlato di un 90 per cento dei crediti che sarebbe in via di definizione. Il restante 10 per cento di crediti, non definito o per il quale si ritiene opportuno arrivare a una sentenza, a cosa si riferisce, ai crediti maggiori e più difficili?

MUSCO. C’è una certa omogeneità tra i crediti. Molte volte ci sono posizioni particolarmente rigide rispetto alla possibilità di una transizione, si tratta di pretese assolute. Noi preferiamo seguire una politica di definizione laddove vi siano le condizioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla differenza tra cause ordinarie e controversie tributarie.

MUSCO. Per quanto riguarda le cause ordinarie, il contenzioso era molto rilevante a seguito dei diversi giudizi promossi da Agrifactoring per decine di miliardi. Quando è stata perfezionata la transazione con Agrifactoring sono venuti meno i relativi giudizi, a costo zero, perché abbiamo compensato le spese. Esiste tuttora un contenzioso attivo, ma quello più significativo e più interessante ritengo sia il contenzioso passivo perché è quello che riduce la distribuzione delle somme ai creditori. Con una causa intentata dall’ICCRI vengono chiesti 65 miliardi per crediti vantati nei confronti dell’erario, per l’attività svolta dalla Federconsorzi sempre per conto dell’erario. La Federconsorzi, oltre l’attività istituzionale propria, svolgeva una attività demandata dallo Stato, regolata da un decreto legislativo del 1948 e da un provvedimento del 1956, che prevedevano la delega a Federconsorzi di una serie di attività per conto dello Stato, come la gestione di particolari settori agricoli, il cui risultato economico per la Federconsorzi era neutro. Federconsorzi utilizzava linee di credito concesse da banche edotte circa l’attività svolta per conto dello Stato. Si documentava l’esistenza del mandato per tale attività e le singole banche concedevano determinati affidamenti. Federconsorzi acquistava e realizzava il grano. Il risultato economico, se era positivo veniva riversato allo Stato, se era negativo lo Stato faceva fronte al deficit. L’eventuale perdita si riversava automaticamente sull’esposizione bancaria perché Federconsorzi non utilizzava soldi propri ma il credito del sistema bancario. Questa esposizione era a carico dello Stato. Poiché lo Stato non ha fatto fronte al relativo obbligo, alcuni istituti hanno cercato di rivalersi, senza esito, anche nei confronti di Federconsorzi. Pende, comunque, un giudizio in tal senso.

Pende inoltre un giudizio con ICCREA; ma è un giudizio che per la liquidazione, in caso di vittoria, avrebbe un concreto apporto, mentre in caso di soccombenza avrebbe un costo zero. La pretesa di ICCREA è quella di farsi riconoscere il privilegio sul proprio credito. In fase di omologazione, ICCREA si era costituita in opposizione al concordato. Per ottenere la desistenza è stato raggiunto un accordo che prevedeva il deposito su un libretto di 30 miliardi. Oggi, diventati quasi cinquanta. La somma verrebbe svincolata a favore di ICCREA solo dopo una sentenza - passata in giudicato - favorevole alla stessa ICCREA. Nell’ipotesi che il privilegio non venga riconosciuto, la somma verrà restituita a Federconsorzi. Per questo giudizio esiste dunque un accantonamento che non incide sui creditori se non positivamente in caso di vittoria. L’andamento della causa è stato per noi favorevole in primo grado, negativo in secondo grado; adesso pende ricorso in Cassazione.

C’è poi un’altra causa simile a quella con ICCRI che ha promosso direttamente Federconsorzi come agente contabile. L’avvocato Lettera ha notificato una citazione chiedendo il riconoscimento di 95 miliardi per i cosiddetti conti sotto la riga. Noi riteniamo che il giudizio sia assolutamente infondato. Sono previsti colloqui al Ministero dell’agricoltura per cercare di risolvere l’intero contenzioso ad eccezione di quello attivo. E’ infatti inutile la prosecuzione di tutto il contenzioso, perché serve solo a creare costi da una parte e dall’altra; si afferma che non è stato documentato il deficit scaturito dall’attività svolta, per cui la situazione debitoria esistente in alcuni conti non deve far capo all’erario ma alla liquidazione. Però, per converso, la liquidazione non ha mai acquisito le attività svolte per conto dello Stato, nel senso che l’avvocato Lettera ha acquisito un patrimonio sotto la riga, cioè di liquidità che apparteneva allo Stato e la liquidazione non l’ha mai pretesa. Si tratta di somme che oggi ammontano a circa 150 miliardi e che dovrebbero servire per pagare le banche esposte per i finanziamenti delle attività svolte per conto e nell’interesse dello Stato.

Per legge i conti dovevano essere separati, in quanto l’attività che Federconsorzi svolgeva per conto dello Stato non doveva essere svolta con liquidità propria ma solo con finanziamento bancario finalizzato. La lettura del conto indicherebbe il risultato economico della gestione.

CARUSO Antonino. Quando è stata iscritta la causa a ruolo, cosa è stato indicato come petitum?

MUSCO. Non ho la citazione, ma gliela posso mandare. Comunque viene contestata la mancata documentazione dei costi sostenuti dalla Federconsorzi in relazione all’attività svolta sotto la riga.

PRESIDENTE. Su questa vicenda abbiamo acquisito un’interessante sentenza del 1971 del giudice istruttore di Roma Alibrandi che spiega tutta la questione; credo che ne abbiamo dato comunicazione. In ogni caso è interessantissimo l’esame giuridico che in essa viene fatto, dall’ipotesi di peculato, da parte del pubblico ministero, e di tentata truffa, da parte del giudice istruttore che svolse l’istruzione formale, all’archiviazione dell’intero procedimento, giustificata da motivi procedurali di prescrizione o di insussistenza del reato di truffa per elementi di configurazione dell’illecito, dando però per scontato che i bilanci della Federconsorzi erano falsi. È una sentenza interessantissima, che abbiamo acquisito e sulla quale, se il Parlamento ce ne dà il tempo, cominciamo a lavorare adesso.

Su questa vicenda, quindi, al di là del parere illuminato del dottor Musco, c’è già una presa di posizione nel 1971 da parte del giudice Alibrandi che spiega l’intera vicenda, a far data dal periodo 1952-1954.

MUSCO. In effetti è tutto riconducibile a quegli anni.

PRESIDENTE. È il punto della situazione allora; indipendentemente da come si configurava l’illecito, dava per scontato che comunque le iscrizioni, per quanto riguarda soprattutto la differenza tra interessi attivi e interessi passivi, scartellamenti, eccetera, fossero false, ed ipotizzava altre forme di erogazione di questi fondi acquisiti, come forma di ripartizione esterna a partiti o gruppi politici. Questo si legge nella sentenza ed è molto interessante, è un’ipotesi nuova di lavoro che abbiamo avuto da un mese e mezzo circa, per cui, se il Parlamento ce ne darà il tempo, vale la pena di approfondire l’esame di questo aspetto, anche perché ci dà la spiegazione di come poi tutti i successivi decreti-legge saltavano sistematicamente, e come poi da ultimo si aprì quella maglia di quella legge sui famosi 1.000 miliardi. Comunque questo lo vedremo successivamente.

Se non ci sono domande sul punto specifico, per chiudere sull’argomento, volevo sapere com’è la situazione delle controversie tributarie. Se lei ha dei dati, basta fare un breve riferimento, poi la Commissione acquisirà il materiale relativo.

MUSCO. Il contenzioso tributario ha un costo presunto di circa 15 miliardi ed è rappresentato da una serie di accertamenti sia da parte degli ex uffici del registro per l’INVIM sugli atti di esecuzione dell’atto-quadro...

MAGNALBÒ. È quello che dicevamo prima; lei diceva che non c’era niente!

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore Magnalbò, lei ipotizzava che la tassazione potesse essere fatta sull’intero atto-quadro, ma il dottor Musco diceva che la tassazione era sui singoli atti, a mano a mano che essi venivano posti in essere.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, a questo punto esigo che la Presidenza faccia una annotazione su questo: io chiedo espressamente che si faccia chiarezza sulla pagina 49 della relazione del professor De Nova e dell’avvocato Gabrielli, che poi tra l’altro ritroviamo come liquidatore. Tutti hanno un ruolo doppio, qui: perché? Non è possibile. Il professor Capaldo era presidente della Banca di Roma, però era anche consulente della Federconsorzi; il professor Gabrielli fa la perizia sull’atto-quadro e poi ce lo ritroviamo nominato dal giudice come liquidatore, perché un altro in tutta Italia non si trovava!

A questo punto, signor Presidente, siccome ci hanno tutti preso in giro, prima che questa Commissione venga soffocata da una volontà politica, e voglio che quello che dico sia verbalizzato, diffusa e trasversale, chiedo che lei faccia per lo meno un minimo di richiesta, di segnalazione al Ministero delle finanze per vedere che cosa siano queste annotazioni del professor De Nova e del professor Gabrielli alla pagina 49 della loro relazione, in cui affermano esattamente il contrario di quello che dice il signore qui presente, perché dicono che quando i notai hanno fatto questi atti non hanno detto che bisognava pagare la registrazione o altro sul trasferimento, hanno detto che quelle imposte andavano imputate a quell’atto-quadro e quindi non si è pagato nulla, quindi c’è stata un’evasione prima con l’atto-quadro e dopo con i successivi atti di trasferimento, perché il notaio ha invocato questa clausola. C’è allora una volontà a delinquere in tutto questo, anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Io chiedo che la Presidenza faccia questi accertamenti; se non lo fa, lo farò io come senatore, attraverso interrogazioni, attraverso segnalazioni, attraverso denunce penali, attraverso tutto quello che mi è consentito fare.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, lei sa che in questa Commissione non ci siamo mai sottratti a forme di accertamento e di approfondimento delle ragioni delle questioni sollevate dai singoli parlamentari. Quella che lei sta ponendo è una questione nuova, una questione di cui si farà carico il Presidente e l’Ufficio di Presidenza per vedere i modi e i termini per approfondire questa vicenda.

MUSCO. Signor Presidente, vorrei fare alcune precisazioni in ordine a tali affermazioni. Ribadisco l’interpretazione e la lettura che ho dato prima. Ribadisco che non è possibile, sul piano fattuale, evadere le imposte sugli atti esecutivi portati a compimento, ma questa è una cosa, tra l’altro, che non riguarderebbe la liquidazione.

PRESIDENTE. L’osservazione del senatore Magnalbò riguarda l’imputazione della somma da corrispondere al fisco. Il notaio dava atto e doveva necessariamente, per essere più semplicistici, riscuotere l’imposta di registro. In realtà non la riscuoteva.

MAGNALBÒ. Nemmeno la riscuoteva, secondo quanto è scritto nella relazione. Ma allora accertiamolo!

MUSCO. Forse è opportuno accertarlo. Se volete, vi faccio fare la copia di tutti gli atti esecutivi in cui c’è lo stampone dell’ufficio del registro con l’imposta pagata.

MAGNALBÒ. A tassa fissa, sicuramente!

MUSCO. Dipende dall’atto. Noi dobbiamo seguire quello che la legge ci impone di fare, ci sono delle norme, non possiamo inventarci le tasse.

MAGNALBÒ. Allora chiediamo l’acquisizione di questi atti.

PRESIDENTE. Senz’altro; il dottor Musco ne può prendere benissimo nota, e farceli pervenire.

MUSCO. È una documentazione molto consistente.

MAGNALBÒ. Bastano questi due atti indicati dal professor Gabrielli nella sua relazione a pagina 49: l’atto del 26 luglio 1994 e l’atto del 7 settembre 1994. Per essi, si legge, i corrispettivi fissati "non vengono pagati con il presente atto, ma vanno imputati al corrispettivo complessivamente fissato per l’intero trasferimento". Questa è l’invocazione che il notaio fa per l’esenzione fiscale. Per questo atto, dottor Musco, è stata pagata una tassa fissa.

MUSCO. Avrebbe commesso un falso, perché l’atto-quadro non ha scontato neanche una lira di imposta, è stato registrato a tassa fissa.

MAGNALBÒ. È lì infatti che sta l’imbroglio, perché per l’atto-quadro hanno detto che non c’era trasferimento e poi, per gli altri atti, lo hanno reimputato.

MUSCO. Può darsi che debba avere una lettura diversa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per dare un po’ di ordine ai nostri lavori, siccome questo è un accertamento tecnico giustamente segnalato dal senatore Magnalbò e che ora mi incuriosisce molto più di quanto non possa incuriosire lui, potremmo svolgerlo non solo su quei due atti, per i quali avremmo già prova documentale per l’affermazione contenuta nel parere, ma a questo punto su tutti gli atti, perché vorrei vedere se questo trattamento era riservato solo a questi due atti oppure a tutti. Dottor Musco, la prego, ci faccia pervenire tutti gli atti; noi avremo il tempo e la pazienza di guardarceli.

MUSCO. Ne ho preso nota, onorevole Presidente.

CARUSO Antonino. Per tornare al contenzioso tributario, vorrei approfondire l’aspetto degli accertamenti INVIM.

MUSCO. Sostanzialmente il contenzioso fiscale riguarda le imposte indirette, non quelle dirette, perché Federconsorzi non conseguiva mai utili e quindi non esisteva un’imposizione fiscale diretta. Si tratta pertanto di trasferimenti che sono stati effettuati a seguito dell’atto-quadro. Sono gli accertamenti che gli ex uffici del registro, ora eliminati, effettuavano sul piano della congruità, perché non riconoscevano determinate spese incrementative o perché non ne riconoscevano il valore iniziale. Peraltro debbo far presente che il 30-40 per cento di tale contenzioso si conclude favorevolmente per la liquidazione.

PRESIDENTE. Ho presieduto per 15 anni una commissione tributaria provinciale e posso dare testimonianza che questi accertamenti venivano fatti "a stampone"; solitamente il ricorrente li vinceva perché la genericità non dava luogo a dialettica alcuna.

MUSCO. C’era anche un’altra ragione: ogni ufficio del registro doveva raggiungere determinati budget; quindi, era più facile fare degli accertamenti nei confronti delle procedure fallimentari che nei confronti dei privati.

CARUSO Antonino. Tra l’altro, mentre il contenzioso sull’INVIM è caratterizzato da variabili poco controllabili, i controlli dell’ufficio del registro sulla tassa di registro, trattandosi di atti successivi al 1992, quindi con l’entrata in vigore della norma che attribuisce il valore virtuale al bene trasferito, sono difficilmente contestabili. Cioè, si dovrebbe supporre che le parti abbiano previsto un prezzo inferiore a quello indicato dall’automatismo fiscale di accertabilità.

MUSCO. So, ma non perché ci fossi in quel momento, che tutti gli atti di trasferimento si cercava di farli "congrui" proprio per non sottostare ad un eventuale ulteriore accertamento da parte dell’ufficio del registro. Si è poi prodotta una situazione un po’ paradossale: essendosi stabilito da parte della liquidazione e della SGR un prezzo globale per tutti i beni che erano stati periziati ad un valore superiore, quando si è raggiunto il plafond di 2.100 miliardi ci si è posto il problema della cessione di tutti i restanti beni "per una lira". Per me si trattava di un falso problema dal quale la liquidazione non avrebbe subito effetti dannosi; una volta che l’atto-quadro ha previsto la cessione globale di tutti i beni, il trasferimento "ad una lira" poteva eventualmente creare effetti dannosi solo alla SGR: la realizzazione di quei crediti e di quei beni avrebbe infatti potuto portare delle plusvalenze significative. Quindi, ci sarebbe stata un’incidenza fiscale fortissima; non era una questione di fattibilità, ma di opportunità sulle modalità del completamento del trasferimento.

PRESIDENTE. Vorrei passare ad un’altra questione, cioè ai rapporti tra il tribunale fallimentare - segnatamente, il giudice delegato Norelli - il liquidatore e il commissario giudiziale che poi sono sfociati nelle pseudodimissioni dell’avvocato Caiafa, a seguito delle contestazioni avanzate dal tribunale fallimentare. Il tribunale ha contestato all’avvocato Caiafa numerosi addebiti, che poi esporrò in sintesi per aiutare i colleghi a conoscere quanto riportato in questo provvedimento, che lasciatemelo dire, è piuttosto anomalo per la maniera con cui è pervenuto a noi. Infatti, una volta effettuate le contestazioni all’avvocato Caiafa da parte del tribunale, forse mentre quest’ultimo si accingeva a assumere una decisione nei suoi confronti, intervenivano le dimissioni dello stesso e veniva data notizia alla nostra Commissione di un provvedimento interno del tribunale, caratterizzato da una motivazione abbozzata di cui non si capiscono bene le finalità. A noi sarebbe bastato il verbale della camera di consiglio per le contestazioni delle risposte. Invece ci è arrivato questo provvedimento in bozza; ciò ci fa immaginare, al di là delle giustificazioni dell’avvocato Caiafa, che nei rapporti tra quest’ultimo e Norelli possono emergere risvolti di natura diversa, valutabili in altra sede istituzionale. Vorrei pertanto conoscere quali sono stati i rapporti tra commissario giudiziale e liquidatore e quali sono state le inadempienze che hanno poi condotto a queste dimissioni "istituzionali".

Mi interessa conoscere i rapporti passati e attuali, non dico di tipo personale ma istituzionale, di lavoro, e la ragione per cui tutto ciò ha portato a quella relazione del dottor Musco al giudice Norelli, poi oggetto di contestazione da parte dell’avvocato Caiafa.

Se lei ritiene di dover rilevare questioni che debbono rimanere riservate possiamo passare in seduta segreta.

MUSCO. Non credo che quanto dirò abbia carattere di riservatezza. I rapporti tra il liquidatore, il commissario, il giudice ed il tribunale, sono stati sempre corretti e funzionali. In presenza di una procedura molto impegnativa, sino a qualche tempo fa, si rimaneva un giorno alla settimana in tribunale per svolgere un’attività di raccordo con il magistrato. Si è creato, perciò, un rapporto di collaborazione molto intenso e di stima reciproca. I rapporti tra il magistrato e i suoi collaboratori sono stati sempre di stima. Certo, ciò consentiva il nascere anche di un rapporto amicale, ma ciò non pregiudicava di mantenere distinto il piano amicale, che si crea con la frequentazione, e il piano professionale, che deve caratterizzare l’esecuzione di un mandato.

Detto ciò, io vorrei in un certo senso farmi carico del provvedimento che il tribunale ha assunto nei confronti del liquidatore cessato; quest’ultimo conosceva il mio punto di vista sulla esecuzione del concordato e sapeva che io avevo idee diverse: tra noi vi era scontro dialettico. Ciò non significa che l’uno avesse ragione e l’altro torto; vi sono però state delle decisioni assunte dal liquidatore cessato che a mio avviso hanno sottovalutato alcune problematiche; vi è stata una inadeguatezza che io ho ritenuto, per la funzione di vigilanza che mi conferisce il mandato, di segnalare al giudice e al tribunale. Ma ciò fa parte del mio dovere di ufficio. Il controllo, che è stato continuo sulla gestione della liquidazione della Federconsorzi, ha avuto concretezza attraverso suggerimenti, lettere e scambi di idee. Nel momento in cui gli scambi di idee e i suggerimenti non sono stati recepiti o perlomeno quando ho ravvisato che l’attività che si svolgeva era inadeguata alle problematiche che emergevano, ho ritenuto di dover fare una relazione al tribunale e al giudice delegato. Mi si dice che dal provvedimento che il giudice ha inviato alla Commissione emerga qualcosa della mia relazione; Presidente, io ho qui con me tale relazione, se lei ritiene, gliela posso consegnare.

PRESIDENTE. La ringrazio, perché della sua relazione abbiamo avuto conoscenza solo parziale. Indipendentemente dal contenuto globale della relazione, è giusto che i colleghi, che non hanno avuto modo di leggere la bozza di provvedimento, poi abortito ...

BUCCIERO. Quella cosa abnorme ...

PRESIDENTE. Sì, lo possiamo definire tale. Comunque sono abnormi anche le modalità, perché si tratta di atti interni. Sintetizzo i punti per chi non ha avuto la possibilità di leggere le contestazioni. Innanzitutto, l’avvocato Caiafa ha proposto di prendere in locazione, per le esigenze della liquidazione, un appartamento, diverso da quello attualmente utilizzato, attiguo al suo studio, di proprietà di sua moglie, tacendo al giudice delegato l’identità della proprietaria. Tra l’altro nella contestazione si poteva chiedere perché la liquidazione a suo tempo non aveva utilizzato un immobile della Federconsorzi.

Poi si contesta di avere come collaboratore di studio l’avvocato Fabio Monaco, già legato alla liquidazione, prima, da un rapporto di dipendenza e, da ultimo, da un contratto di collaborazione saltuaria con una retribuzione pari a 45 milioni annui; di avere depositato le disponibilità liquide su 34 conti correnti accesi in 20 diverse banche (in realtà, per quanto ci risulta, il numero dei conti è inferiore, circa 21, e le disponibilità pari a 140 miliardi); di non avere eseguito il piano di riparto approvato il 27 aprile 1999 (dall’ultimo rendiconto risultano ancora giacenti somme per oltre 76 miliardi); di aver accumulato un ritardo sistematico, oltre che nell’esecuzione del piano di riparto, anche in altre operazioni, in particolare l’azione finalizzata al recupero dei crediti (tra le tante vicende narrate c’era l’incarico ad un avvocato di recuperare a Ragusa un credito di 100 mila lire).

Ancora, si contesta una inadeguata utilizzazione della struttura che alla liquidazione costa lire 421.888.796 l’anno; inerzia nella ricerca di documentazione richiesta dall’Aima. Si tratta di un episodio molto complesso: l’Aima fece richiesta di pagamento alla Federconsorzi per circa 330 miliardi e 970 milioni; la questione appare essere stata sottovalutata, in quanto, da parte della liquidazione, non c’è stato nessuno sforzo per ritrovare una documentazione che potesse essere opposta all’Aima. Si trattava di una contribuzione comunitaria per la commercializzazione della soia. Alla Commissione risulta anche che il pubblico ministero di Roma sta procedendo per l’ipotesi di truffa per la questione Aima.

MUSCO. E’ stata archiviata circa cinque mesi fa per insussistenza della notizia di reato.

PRESIDENTE. Proseguendo nelle contestazioni, si cita inadeguata gestione formalistica e atomistica del contenzioso proposto contro la Federconsorzi da terzi, in particolare da ex dipendenti (si tratta della questione sollevata dal dottor Musco a proposito della mancanza di una visione strategica rispetto all’intero contenzioso; pareva cioè che la liquidazione assicurasse una rendita di posizione in modo che, più a lungo la situazione durava, meglio era per chi vi lavorava dentro e fuori); mancata elaborazione di una strategia di recupero dei crediti attraverso la parcellizzazione; assenza, insufficienza ed inadeguatezza di contributi propositivi: afferma il giudice che da parte della liquidazione non arrivava mai nessun proposito strategico per tentare di chiudere al meglio la liquidazione stessa; infine, erronea impostazione di questioni giuridiche.

Questi fatti hanno comportato una serie di addebiti al liquidatore e, mentre il giudice delegato stava proponendo al tribunale la destituzione, sono intervenute le dimissioni.

BUCCIERO. C’è una delibera, ma manca la pronuncia.

PRESIDENTE. Questo è un fatto anomalo: che differenza c’è tra delibera e pronuncia?

Su tutti questi problemi potremmo chiedere al nostro ospite una sua lettura, un approfondimento, anche rispetto a quanto scritto nella relazione che non abbiamo letto per intero, ma soltanto per la parte relativa alle contestazioni.

MUSCO. In un certo senso ho sollevato molte problematiche con la relazione depositata in tribunale. Con la indicazione dei fatti ho sottoposto al tribunale gli aspetti relativi al comportamento, senza risvolti di altro genere. Si tratta di comportamenti inopportuni che riguardavano la sensibilità del professionista e comportamenti inadeguati perché non veniva colta l’essenza delle problematiche oppure non venivano colti i provvedimenti da assumere.

PRESIDENTE. Purché tutto ciò non venga ricondotto alla ingenuità.

MUSCO. E’ un fatto di conoscenza della procedura dall’interno, è un dato oggettivo. Il liquidatore cessato ha dimostrato di avere un’esperienza esterna alle procedure fallimentari. Egli aveva una adeguata specializzazione in materia di lavoro. Il liquidatore cessato ha precedentemente seguito la liquidazione quale consulente per tutto il contenzioso in materia di lavoro; da qui nasce la sua nomina. Colgo l’occasione per fare una precisazione sulle nomine. Non vi è stata alcuna "duplicazione". Ritengo che il tribunale quando decida di conferire l’incarico ad un professionista fa le proprie valutazioni, tiene conto della attività svolta. E’ difficile immettere un professionista come liquidatore in una procedura estremamente complessa come quella della Federconsorzi. E’ difficile trovare un professionista che si possa dedicare quasi a tempo pieno a questa attività. Il liquidatore cessato è stato scelto perché aveva lavorato per due anni come consulente in materia di lavoro e quindi aveva conoscenza delle problematiche della Federconsorzi, era in costante contatto con il giudice per il contenzioso lavoro dal quale provenivano altre problematiche.

PRESIDENTE. Questo però in me aggrava il sospetto di incapacità, perché se l’avvocato Caiafa aveva questa specializzazione lavoristica non mi spiego come mai non abbia elaborato quella strategia che poi doveva suggerire lei, che specialista non era, di chiudere cioè al più presto il contenzioso proprio per quanto riguarda le cause di lavoro. Vorrei spiegarmi questa contraddizione.

CARUSO Antonino. Scorrendo velocemente gli allegati all’informativa del commissario giudiziale al tribunale, si legge di una cambiale agraria del valore di 5 milioni, scaduta nel 1989, in forza della quale era stata già avviata una procedura esecutiva immobiliare e per la quale i debitori avevano pagato in due riprese tre milioni e mezzo; estinta la procedura esecutiva immobiliare perché il legale della Federconsorzi non aveva partecipato all’udienza, viene reiterata al giudice delegato la richiesta di procedere, consolidando la cambiale agraria in titolo esecutivo avendo perso essa la sua connotazione cartolare, con decreto ingiuntivo, per poi procedere nel prosieguo ad un giudizio di espropriazione. E qui ci si chiede se ne vale la pena. Quindi non è un problema di incapacità o di impreparazione.

PRESIDENTE. Ma proprio per la materia lavoristica, da esperto del lavoro che aveva assistito la Federconsorzi come resistente alle citazioni dei dipendenti, avrebbe dovuto capire, quando poi è stato nominato liquidatore, più chiaramente che le cause di contenzioso sarebbero andate per le lunghe e avrebbero determinato un costo maggiore.

MUSCO. Faccio mia la sua considerazione.

CARUSO Antonino. L’esempio che ho citato è emblematico, non tanto sotto il profilo dell’incapacità o della impreparazione, quanto sotto il profilo della proposizione personale a questo tipo di fenomeni, vale a dire di fare le cause e non di chiuderle.

PRESIDENTE. Questo lo possiamo desumere da quel passo in cui si parla di erronea impostazione di questioni giuridiche. C’è qualcosa di più; quando lei scorrerà ancora il documento, vedrà che addirittura ci si dispera per un’azione di contenzioso per un qualcosa che era già prescritto, se non sbaglio.

MUSCO. Se lei me lo consente, signor Presidente, volevo precisare che ho cercato di chiarire, parlando della nomina, il passaggio da consulente in materia di lavoro a liquidatore (quando si è dimesso il professor Cataudella) quasi per un fatto logico, di conoscenza delle problematiche. Ho sentito affermare che ci sono dei nomi che si ripetono, anche adesso che è stato sostituito l’avv. Caiafa con il professor Gabrielli. Non è che si ripetono i nomi; il professor Gabrielli è l’unico che ha studiato le più importanti problematiche della Federconsorzi in occasione dell’esame dell’atto-quadro e conseguentemente il tribunale ha ritenuto opportuno nominare una persona che conoscesse l’insieme delle problematiche e non qualcuno che dovesse affrontare tutto ex novo.

Per ritornare al caso specifico di cui parlavamo prima, la gestione della liquidazione, dal mio punto di vista, era stata burocratizzata. Sostanzialmente non era intesa come liquidazione da esaurire per consunzione, e quindi da estinguersi in tempi brevi. Il liquidatore, anziché dare impulsi - perché la sua funzione è quella, fra l’altro, di proporre soluzioni che possano essere autorizzate - seguiva un altro iter: non presentava istanze, presentava informative. Non chiedeva, ma si limitava a dire: è arrivato questo atto, lo sottopongo alla attenzione. Il giudice delegato rimetteva al commissario giudiziale per il parere e questi era costretto a studiare tutte la problematica. A me quindi non arrivavano le questioni già risolte sulle quali poi dovevo esprimere il parere, ma questioni sulle quali ero costretto a studiare tutte le implicazioni ex novo. Si è arrivati poi ad uno stato di saturazione che ha portato a quello che sapete.

PRESIDENTE. Credo che la relazione sia illuminante sotto questo aspetto.

CARUSO Antonino. Volevo tornare su una questione, su cui ha già riferito il dottor Musco, che abbiamo esaminato nel quadro del contenzioso ordinario. Tra le cause del contenzioso ordinario abbiamo individuato quella promossa dall’avvocato Lettera e, per la verità, non ho compreso quale fosse la ragione di quel contenzioso. Ritorno sull’argomento, dottor Musco, perché esso è rievocato dalla decisione del TAR del Lazio che ha respinto il ricorso della Federconsorzi avverso l’annullamento di certi decreti ministeriali. Lei, in maniera mi sembra prudente, osserva il fenomeno da un punto di vista diverso da quello dell’avvocato Caiafa. Quest’ultimo dice: vengono meno 800 miliardi, ma chi se ne importa, tanto sono 800 miliardi della gestione contabile. Invece il dottor Musco affronta il problema da un’altra prospettiva e si chiede perché vengono meno questi 800 miliardi, non dimenticando che la Federconsorzi agiva in qualità di agente contabile e quindi con tutte le responsabilità del mandatario; e quindi prefigura una possibilità, come dire, di responsabilità e di conseguente risarcimento del danno con un aggravio nei confronti dei creditori che è facilmente quantificabile per l’importo stesso, cioè quello per il quale non è nutrita preoccupazione.

MUSCO. In effetti è una problematica molto interessante.

CARUSO Antonino. Mi chiedevo allora se può essere questo l’argomento che prima non ho capito del contenzioso avviato dall’avvocato Lettera, posto che l’avvocato Lettera aveva più volte ventilato tale questione anche alla nostra Commissione.

MUSCO. No, non è così. Questo è un contenzioso strano che è venuto fuori improvvisamente, da sei-otto mesi a questa parte. La Federconsorzi, nello svolgere attività per conto dello Stato come agente contabile, aveva l’obbligo della rendicontazione all’ex Ministero dell’agricoltura. Questi rendiconti venivano approvati dal Ministero e poi mandati alla Corte dei conti. Dopo non so quanto tempo e non so per quali ragioni, il Ministero dell’agricoltura ha assunto un provvedimento di revoca dell’approvazione dei rendiconti. Questo risale ad anni fa, quindi penso che sia stato lo stesso avvocato Lettera che ha fatto ricorso al TAR. L’avvocato Lettera, come legale rappresentante della Federconsorzi - perché era lui legittimato, la questione non interessava la liquidazione - ha proposto ricorso al TAR il quale ha respinto, circa un anno fa, il ricorso, dando per valido il decreto di revoca che quindi rimette in discussione i famosi rendiconti di non so quanti decenni fa.

A questo punto ci siamo giustamente domandati - se lo è domandato l’avvocato Lettera, se lo è domandato il Ministero delle politiche agricole, se lo sono domandato gli avvocati - se non ci trovassimo di fronte, diciamo così, ad un cane che si mordeva la coda. Siccome si tratta di gestioni per conto dello Stato, se non vengono approvati i rendiconti chi ne risponde? Ne risponde il liquidatore? Si sarebbe potuto individuare anche un comportamento di negligenza da parte della Federconsorzi nella formulazione dei rendiconti ed una responsabilità per negligenza nell’esecuzione del mandato. Quindi si doveva stare attenti o quanto meno ci si doveva costituire a nome della liquidazione per controbattere. Speriamo che tutto ciò trovi soluzione nei prossimi incontri che avremo al Ministero.

BUCCIERO. Non c’è un ricorso al Consiglio di Stato?

MUSCO. Sì, c’è la pronuncia del TAR ma non è passata in giudicato. Quello che voglio dire è che la nostra ottica, nell’assolvimento di una funzione abbastanza delicata, è quella della tutela dell’interesse dei creditori, e non può essere una tutela astratta; quindi occorre individuare gli effetti che produce sulla "massa" un qualsiasi avvenimento. Se non lo facciamo non riusciamo a tutelare i creditori. Questo è anche quello che nella sostanza, attraverso diversi episodi, si rimprovera al liquidatore sostituito.

PRESIDENTE. Ma quali sono le ragioni per le quali il Ministero ha revocato ciò che prima aveva approvato?

MUSCO. Non le conosco assolutamente, anche perché gli atti di causa ancora ci debbono pervenire.

BUCCIERO. Vorrei sapere se il dottor Musco conosce i soci di questa società Giglio che per anni è stata proprietaria dell’appartamento locato dalla liquidazione.

MUSCO. No, non li conosco.

BUCCIERO. Esiste una controrelazione dell’avvocato Caiafa?

MUSCO. Sì, l’avvocato Caiafa ha presentato al collegio delle deduzioni e, dopo che quest’ultimo aveva deciso, ma non aveva depositato il provvedimento, ha presentato le dimissioni con una lettera che non so se voi avete.

BUCCIERO. A me interessano le deduzioni fatte prima del 5 luglio.

MUSCO. Quelle sono state depositate, ma non le ho qui con me.

BUCCIERO. Forse sarebbe opportuno leggerle.

Infine, a proposito del contenzioso, vorrei sapere se c’erano uno o più avvocati che difendevano le varie parti.

MUSCO. Per la gran parte del contenzioso lavoro, i legali erano quattro e c’erano moltissime cause di lavoro. Per quanto riguarda invece il contenzioso generale, gli avvocati erano moltissimi, diversificati anche per territorio.

PRESIDENTE. Dottor Musco, vorrei sapere da lei se, a suo parere, la struttura a disposizione dell’organo di liquidazione è adeguata o no e, in quest’ultimo caso, se è inadeguata per eccesso o per difetto. Le faccio questa domanda perché dalle contestazioni che il tribunale fallimentare avanza all’avvocato Caiafa emerge più volte, quasi insistentemente, l’adeguatezza della struttura in termini di personale e mezzi informatici, per cui sembra quasi che vi sia stata una sottoutilizzazione di questa struttura. A suo parere, per i compiti affidati e per i limiti temporali entro i quali deve operare, la struttura è adeguata? E se non lo è, per quale motivo?

MUSCO. Si deve far riferimento alla valutazione dello stesso liquidatore che sovrintende alla struttura: io non ho compiti di gestione. In occasione della mia nomina ho trovato, a disposizione del commissario giudiziale, la presenza di una segretaria - che ho ritenuto superflua -. Il commissario giudiziale si può trovare spesso in posizione dialettica verso il liquidatore. E’ il liquidatore che deve valutare se la struttura è funzionale all’attività che svolge. La struttura della liquidazione è stata formata dal liquidatore; prima era più ampia, poi lo stesso liquidatore ha deciso che, per svolgere una attività congrua, per condurre la liquidazione nel migliore dei modi, occorreva una certa struttura per la quale ha chiesto la relativa autorizzazione al giudice delegato. Quindi, la struttura esistente è stata formata dal liquidatore secondo le sue richieste ed esigenze. Dopodiché si è visto che, per motivi forse diversi dall’inadeguatezza, essa non rispondeva tempestivamente alle esigenze della liquidazione: cioè alle richieste del giudice delegato, del commissario e dei creditori, per cui ci si è posti il problema se fosse inadeguata, sottoutilizzata o utilizzata anche per altri scopi.

PRESIDENTE. Il problema è dunque il seguente: se il mio cervello non mi guida, la mia mano non si muove nella direzione in cui il cervello comanda di andare. Occorre vedere le decisioni di chi sovrintende alla struttura; se esse non sono orientate verso un fine e vi è inadeguatezza ad assumere decisioni, la struttura non sarà operativa.

Un’altra domanda: il decreto che revoca il provvedimento che poneva a carico della massa i compensi corrisposti agli ex commissari governativi è dovuto ad una sua iniziativa?

MUSCO. No, è un provvedimento autonomo del magistrato a seguito di un’istanza avanzata dal liquidatore. Io non propongo istanze, ma esprimo pareri.

PRESIDENTE. Il giudice le ha richiesto un’opinione?

MUSCO. Sì, e ritengo che abbia adeguatamente provveduto. Anche qui bisogna andare un po’ indietro. La nomina dei primi commissari governativi avvenne con un provvedimento che non regolava i compensi. Quando fu nominato l’avvocato D’Ercole il decreto ministeriale stabilì per lo stesso e per i coadiutori compensi mensili rispettivamente di 15 milioni di lire e di 5 milioni di lire, senza precisare a carico di chi dovessero porsi. Ora, siccome i beni della Federconsorzi risultano ceduti, il realizzo di questi non può avere che per destinazione i creditori ed il pagamento dei costi del realizzo. Esistono interpretazioni dottrinarie diverse relativamente ai costi che la società debitrice sostiene dopo l’omologazione: alcuni affermano che tali costi sono a carico della stessa società debitrice. Ma non si sa come possa pagarli. Altri affermano che, se tali costi sono sostenuti nell’interesse della massa, devono andare a carico della massa. Non si capisce quindi perché si dovrebbe pagare il commissario governativo con i soldi dei creditori. In un certo periodo il tribunale, quando ancora c’era un rapporto collaborativo con l’avvocato Lettera, emanò un provvedimento con il quale decretava che il compenso per il commissario governativo, potendosi intravedere un interesse della massa, doveva andare a carico di quest’ultima.

PRESIDENTE. E questo fu deciso con un provvedimento del 1994.

MUSCO. Esatto. Poi è subentrato un particolare atteggiamento dell’avvocato Lettera, che riteneva, di non dover fare solo il commissario governativo della Federconsorzi, ma di dover fare il commissario giudiziale, il liquidatore e forse anche il presidente del Tribunale. Egli assunse un atteggiamento particolarmente originale. Questo è il cosiddetto "peccato d’origine" contenuto nella sentenza di omologazione del tribunale: l’aver assegnato alla Federconsorzi in persona del legale rappresentante l’attività esecutiva della liquidazione. Si è venuto a creare così una conflittualità inopportuna. Quando il tribunale prese atto del rapporto conflittuale e del conflitto di interessi che si stava manifestando - l’avv. Lettera non voleva firmare gli atti, voleva fare a modo suo eccetera - revocò l’incarico alla Federconsorzi come liquidatrice (la dizione iniziale è: "Nomina la stessa debitrice, nella persona del legale rappresentante, per l’esecuzione ..."), e nominò un autonomo liquidatore, sospendendo il precedente provvedimento che autorizzava il pagamento dei compensi al commissario. Quindi, con un provvedimento specifico, fu interrotto quel costo a carico della liquidazione. Ma un anno e mezzo fa è stata avanzata una richiesta di compenso, da parte di un avvocato che aveva assolto la funzione di commissario governativo, in base alle tariffe dei liquidatori e dei curatori fallimentari. E’ una richiesta ritenuta non fondata, perché carente nei presupposti nella nomina che non era stata presa dal tribunale. Ho espresso, quindi, un parere negativo ed il giudice ha ritenuto necessario per il riconoscimento della pretesa il ricorso ad un giudizio ordinario. L’avvocato ha iniziato un giudizio ordinario nei confronti della liquidazione e non del Ministero che lo aveva nominato. A questo punto il tribunale ha ritenuto che il provvedimento assunto nel 1994 pregiudicasse o potesse pregiudicare la posizione della liquidazione e potesse stimolare tutti gli altri commissari succedutisi nel tempo a proporre giudizi per ottenere compensi. Una eventuale soccombenza avrebbe comportato il pagamento di onorari per almeno 100 miliardi. Quindi l’atto è stato revocato. Il giudice Norelli, in presenza della Commissione parlamentare che indaga sulla Federconsorzi e sul concordato, ha ritenuto di sottoporre alla Commissione stessa i provvedimenti più significativi del concordato.

PRESIDENTE. Non volevo dire questo. Pensavo che questo potesse essere allegato ad una lettera nella quale si comunica questo provvedimento, senza indicarci nel provvedimento.

I destinatari del provvedimento non siamo noi, noi abbiamo interesse a leggere il provvedimento.

Vorrei sapere se, attualmente, c’è la prospettiva di una chiusura della liquidazione nel breve periodo, alla fine del calcolo globale tra ciò che si ricava e il beneficio finale dei creditori nel loro complesso.

MUSCO. Nel concordato deve essere tutelata la massa dei creditori e non il singolo creditore o le iniziative di singoli. Se andrà in porto il processo di cartolarizzazione, ritengo che i pagamenti possano aggirarsi attorno al 60 per cento. Ciò dipende dal rating che sarà assegnato ai crediti in portafoglio. La realizzazione della cartolarizzazione non può considerarsi operazione parallela a quella compiuta con SGR. In ogni caso, ritengo che sia necessario tenere presente sempre gli interessi dei creditori.

PRESIDENTE. Mi riferisco ad una forfettizzazione dei crediti.

Se potessimo avere un dato attendibile sulla cartolarizzazione, potremmo vedere facilmente quanto si ricaverà da quest’ultima e quanto dalla liquidazione e alla fine potremmo stabilire se la situazione era tale da comportare inevitabilmente il crollo di Federconsorzi. Cioè, se la Federconsorzi aveva tutti questi beni al sole, costituiti da crediti, da beni immobili, da partecipazioni e così via, poteva trattarsi di una crisi di liquidità invece che di una situazione di fallimento?

MUSCO. Il mio parere è che l’insolvenza di Federconsorzi era eclatante e irreversibile. Federconsorzi ogni anno doveva rivalutare i cespiti per pareggiare il conto economico e questo significava che perdeva ogni anno centinaia di miliardi. Non era in grado di ridurre i debiti; riusciva a stento a pagare gli interessi sulla esposizione e siccome gli assets di Federconsorzi, oltre la realtà immobiliare, erano rappresentati per gran parte dai crediti verso l’erario e verso i Cap, a loro volta insolventi, Federconsorzi risultava carente di cash flow. I quattromila miliardi di debito oggi sarebbero diventati ottomila e quindi non si può fare un confronto con quanto è stato ricavato.

PRESIDENTE. Lei come giudica il risultato della gestione SGR? Quali sono stati i punti di debolezza e come giudica il prezzo pagato da SGR?

MUSCO. Le rispondo da tecnico, non certo come commissario. Io ritengo che l’operazione SGR sia stata la soluzione ideale per il buon fine del concordato Federconsorzi. C’è la falsa convinzione che, se si fosse coltivata la soluzione della liquidazione ordinaria si sarebbe realizzato di più. Posso convenire anch’io, però si sarebbero sostenuti costi che avrebbero dimezzato il ricavato. Qual è stato il motivo per cui l’operazione SGR non è stata congrua? A mio avviso perché la soluzione doveva essere: i 2.150 miliardi debbono essere pagati in 18 mesi; con quei soldi si pagano i creditori e si chiude. Invece è stata lasciata aperta la valvola del pagamento; nel frattempo sono intervenute anomalie che hanno interferito sulla cessione, come le azioni giudiziarie, e quindi i creditori hanno subito un danno. Se fossero stati pagati tutti nel 1994 i creditori avrebbero preso il 40 per cento a valori del 1994; oggi prenderanno il 56 o il 58 per cento, ma ai valori di oggi, che sono riconducibili grosso modo al 42-43 per cento di allora.

Dal mio punto di vista la cessione globale è stata la soluzione migliore, perché la liquidazione ordinaria avrebbe comportato costi enormi e tempi lunghissimi. Si possono formulare tutte le opinioni, ma io, da tecnico, astrattamente, ritengo che l’operazione attuata debba ritenersi quella più idonea.

PRESIDENTE. E sulla determinazione del prezzo che allora SGR offrì di 2.150 miliardi?

MUSCO. Le mie idee sul prezzo: i 3.900 miliardi di valutazione che dà il commissario giudiziale nella propria perizia includono crediti verso diversi consorzi agrari, crediti verso il Ministero dell’agricoltura, che ammontavano allora a circa mille miliardi, la cui esigibilità veniva data a zero lire. Quando SGR o chi per SGR fece una valutazione dei cespiti, tale valutazione tenne conto dell’attualizzazione dei valori essendo presente la preoccupazione di non lasciare al tribunale una liquidazione ordinaria che non avrebbe sicuramente beneficiato i creditori. Ma ognuno poi su questo punto ha dei propri convincimenti.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, ringrazio il dottor Musco per la disponibilità dimostrata, per le curiosità che ha stimolato e per la competenza con la quale egli ci ha risposto. Dichiaro conclusa l’audizione e avverto che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 28 settembre, alle ore 14, per procedere all’audizione dei magistrati della sezione fallimentare del tribunale di Roma.

I lavori terminano alle ore 14,20.