Codice di Procedura Penale (testo vigente)/Libro IV

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Libro IV

MISURE CAUTELARI Titolo I MISURE CAUTELARI PERSONALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 272.

Limitazioni alle liberta' della persona

1. Le liberta' della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.

Art. 273.

Condizioni generali di applicabilita' delle misure

1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

(( 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 )).

2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilita' o se sussiste una causa di estinzione del reato

ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

Art. 274.

Esigenze cautelari

1. Le misure cautelari sono disposte:

((a) quando sussistono specifiche ed iderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile anche di ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;))

b) quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

((c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o da suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si peocede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni)).

Art. 275.

Criteri di scelta delle misure


1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari e' condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalita' del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione sia stata o che si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non puo' essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate. (180) (181) (182) (185) ((190))

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta' non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non puo' essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'eta' di settanta anni. (181a)

4-bis. Non puo' essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non e' possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unita' operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unita' operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non puo' comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MAGGIO 1993, N. 139, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 LUGLIO 1993, N. 222.



AGGIORNAMENTO (180)

La Corte Costituzionale, con sentenza 07 - 21 luglio 2010, n. 265 (in G.U. 1a s.s. 28/7/2010, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".


AGGIORNAMENTO (181)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 maggio 2011, n. 164 (in G.U. 1a s.s. 18/5/2011, n. 21), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".


AGGIORNAMENTO (181a)

La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le modifiche al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilita' di utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.


AGGIORNAMENTO (182)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".


AGGIORNAMENTO (185)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile 2012 - 3 maggio 2012, n. 110 (in G.U. 1a s.s. 9/5/2012, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".


AGGIORNAMENTO (190)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 29 marzo 2013, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 3/4/2013, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".

Art. 275-bis.

(( (Particolari modalita' di controllo). ))

(( 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione e' trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 e' tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. ))

Art. 276.

Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave, tenuto conto dell'entita', dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti e' stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, puo' disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

(( 1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere )).

Art. 277.

Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

1. Le modalita' di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

Art. 278.

Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure

1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione (( della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e )) della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.PERIODO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332.

Art. 279.

Giudice competente

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

Capo II MISURE COERCITIVE

Art. 280.

(( (Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive).

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare)).

Art. 281.

Divieto di espatrio

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Il giudice da' le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identita' validi per l'espatrio.

2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. ((54))


AGGIORNAMENTO (54)

La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1994, n. 109 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1994, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale."

Art. 282.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.

Art. 282-bis.

(Allontanamento dalla casa familiare).


1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione puo' prescrivere determinate modalita' di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' altresi' ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se e' revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, ((600,)) 600-bis, 600-ter, 600-quater, ((600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,)) 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

Art. 282-ter.

(( (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).))

((1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.))

Art. 282-quater.

(( (Obblighi di comunicazione). ))

(( 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. ))

Art. 283.

Divieto e obbligo di dimora

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un piu' efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non e' sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalita' del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora puo' essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove e' ubicato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fissera' la propria abitazione. Il giudice puo' prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorita' di polizia gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorita' le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

4. Il giudice puo', anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto e' possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.

6. Dei provvedimenti del giudice e' data in ogni caso immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

Art. 284.

Arresti domiciliari


1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ((ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta)). ((181a))

2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivita' lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme piu' rapide le relative notizie.


AGGIORNAMENTO (181a)

La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le modifiche al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilita' di utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

Art. 285.

Custodia cautelare in carcere

1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria.

2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione della liberta', se non per il tempo e con le modalita' strettamente necessarie alla sua traduzione.

3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale.

Art. 285-bis.

(( (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri).


1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di eta' non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo' disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano)). ((181a))


AGGIORNAMENTO (181a)

La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le modifiche al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilita' di utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

Art. 286.

Custodia cautelare in luogo di cura

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermita' di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacita' di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedalie7ro, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non puo' essere mantenuto quando risulta che l'imputato non e' piu' infermo di mente.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

Art. 286-bis.

(Divieto di custodia cautelare).

1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 231)).

((2. Con decreto del Ministro della sanita', da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275.)) ((106))


AGGIORNAMENTO (106)


La L. 12 luglio 1999, n. 231, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima." Capo III MISURE INTERDITTIVE

Art. 287.

Condizioni di applicabilita' delle misure interdittive

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Art. 288.

Sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la liberta' sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

Art. 289.

Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura puo' essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. (( Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65)).

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

Art. 290.

Divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali o imprenditoriali

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumita' pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

Capo IV FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Art. 291.

Procedimento applicativo

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonche' tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.

1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332.

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.

((2-bis. In caso di necessita' o urgenza il pubblico ministero puo' chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.))

Art. 292.

Ordinanza del giudice

1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e' disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice.

2-bis. L' ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione dello ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell' ufficio e, se possibile, l' indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.

2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonche' (( all'articolo 327-bis )).

Art. 293.

Adempimenti esecutivi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facolta' di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore. ((83))

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.


AGGIORNAMENTO (83)

La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 giugno 1997, n. 192 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1997, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede la facolta' per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa".

Art. 294.

Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. PERIODO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332. (82) (101)

1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o della sua notificazione.

1-ter. L' interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne da' atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

((4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita' indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato tempestivo avviso del compimento dell' atto.))

4-bis. Quando la misura cautelare e' stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puo' precedere l'interrogatorio del giudice.


AGGIORNAMENTO (82)

La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1997, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia".


AGGIORNAMENTO (101)

La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 febbraio 1999, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1999, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere."

Art. 295.

Verbale di vane ricerche

1. Se la persona nei cui confronti la misura e' disposta non viene rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonche' dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4.

((3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte)).

Art. 296.

L a t i t a n z a

1. E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.

2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale e' stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito e' notificato al difensore.

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa e' stata dichiarata.

4. La qualita' di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento e' stato emesso.

5. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.

Art. 297.

Computo dei termini di durata delle misure

1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo.

2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone e' notificata a norma dell'articolo 293.

3. Se nei confronti di un imputato sono emesse piu' ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benche' diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all' imputazione piu' grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma. (144) ((182))

4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303 comma 4. (18)

5. Se l'imputato e' detenuto per un altro reato o e' internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui e' notificatal'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.


AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 1 marzo 1991 n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1991, n. 133, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comma 4 del presente articolo , deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale.


AGGIORNAMENTO (144)

La Corte costituzionale con sentenza 24 ottobre 3 novembre 2005, n. 408 (in G.U. 1a s.s. 09/11/2005, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano gia' desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.


AGGIORNAMENTO (182)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 233 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura."

Art. 298.

Sospensione dell'esecuzione delle misure

1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.

2. La sospensione non opera quando la pena e' espiata in regime di misure alternative alla detenzione.

Capo V ESTINZIONE DELLE MISURE

Art. 299.

Revoca e sostituzione delle misure

1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.

2. Salvo quanto previsto dall' art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose.

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando e' richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.

3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.

3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere puo' assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione e' basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli gia' vatutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra piu' grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' piu' gravose.

4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e' presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.

4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non e' in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalita', accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualita' personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al piu' presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta e' pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere e' basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, ((comma 4-bis)), ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giomi dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, e' sospeso il termine previsto dal comma 3.

((4-quater. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3)).

Art. 300.

Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze

1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, e' disposta l'archiviazione ovvero e' pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.

2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e' applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 312.

3. Quando, in qualsiasi grado del processo, e' pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata e' dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa.

4. La custodia cautelare perde altresi' efficacia quando e' pronunciata sentenza di condanna, ancorche' sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia gia' subita non e' inferiore all'entita' della pena irrogata.

5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c).

Art. 301.

Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie

1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 292 comma 2 lettera d), non ne e' ordinata la rinnovazione.

2. La rinnovazione e' disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per piu' di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308. (55)

((2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento e' richiesto il compimento di atti di indagini all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non puo' avere durata superiore a trenta giorni.

2-ter. La proroga della medesima misura e' disposta, per non piu' di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su dichiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misera era stata disposta e previ interrogatorio dell'imputato)).


AGGIORNAMENTO (55)

La Corte costituzionale 26 maggio-8 giugno 1994, n. 219 (G.U. 1a s. s. 15/6/1994, n. 25) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura."

Art. 302.

Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294. Dopo la liberazione, la misura puo' essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorche', valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 294 commi 3, 4 e 5. (82) ((118))


AGGIORNAMENTO (82)

La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1997, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari".


AGGIORNAMENTO (118)

La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo-4 aprile 2001, n. 95 (in G.U. 1a s.s. 11/04/2001, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis. "

Art. 303.

Termini di durata massima della custodia cautelare.

1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine e' imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti.

b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;

1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d)dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi e' stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4. (90)

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. ((142))

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non puo' superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.



AGGIORNAMENTO (1)

Il D:P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori di anni sedici."


AGGIORNAMENTO (15)

Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dal D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento."


AGGIORNAMENTO (90)

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 652 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorche' e' intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione."

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "la sospensione di cui al comma 3 non puo' comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento e' anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data."


AGGIORNAMENTO (142)

La Corte costituzionale con sentenza del 7 - 22 luglio 2005 n. 299 (in G.U. 1a s.s. 27/07/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento e' regredito.

Art. 304.

Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di assistenza uno o piu' imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e' disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi. (63)

6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 (( senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) )) e i termini aumentati della meta' previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea. (63) (90)

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b). (63)


AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 1 marzo 1991, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1991, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il comma 2 del presente articolo , deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, fermo restando il limite previsto dall'articolo 304, comma 4, del medesimo codice.


AGGIORNAMENTO (63)

La L. 8 agosto 1995, n. 332 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che "per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge."


AGGIORNAMENTO (90)

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 652 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4 del medesimo D.L."

Art. 305.

Proroga della custodia cautelare

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando e' disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia.La proroga e' disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza e' soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall'areticolo 311.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero puo' altresi' chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi ((o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4)), rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. La proroga e' rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la meta'.

Art. 306.

Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure

1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.

2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.

Art. 307.

Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

(( 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare )).

(( 1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente )).

2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, e' tuttavia ripristinata:

a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274;

b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b).

3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'articolo 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 (( o nell' ipotesi prevista dal comma 2 lettera b) )), (( stia per darsi )) alla fuga. Del fermo e' data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo e' stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.

5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lettera a).

Art. 308.

Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.

2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche al di la' di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1.

((2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303)).

3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.

Capo VI IMPUGNAZIONI

Art. 309.

Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.

3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali e' stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.

4. La richiesta di riesame e' presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonche' tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. (90) ((90a))

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso e' notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale puo' annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero puo' confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. (71)


AGGIORNAMENTO (71)

La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede la possibilita' di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice."


AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 310.

A p p e l l o

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell 'appello e' dato immediato avviso all' autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell' udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare e' sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva. ((71))


AGGIORNAMENTO (71)

La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede la possibilita' di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice."

Art. 311.

Ricorso per cassazione

(( 1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso puo' essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309. ))

2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Il ricorso e' presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facolta' di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.

5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.

Capo VII APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA

Art. 312.

Condizioni di applicabilita'

1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza e' disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 comma 2.

PMT114 PMP118

Art. 313.

Procedimento

1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosita' sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo 294.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell'articolo 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosita' sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72.

3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 e' equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.

Capo VIII RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Art. 314.

Presupposti e modalita' della decisione

1. Chi e' stato prosciolto con sentenza irrevocabile perche' il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. (102)

2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura e' stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilita' previste dagli articoli 273 e 280. (102)

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.

4. Il diritto alla riparazione e' escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione e' stato affermato che il fatto non e' previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione e' altresi' escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima. (76)((160))


AGGIORNAMENTO (76)

La Corte Costituzionale con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 310 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1996, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a cusa di erroneo ordine di esecuzione."


AGGIORNAMENTO (102)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo-2aprile 1999, n. 109 (in G.U. 1a s.s. 07/04/1999, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che chi e' stato prosciolto con sentenza irrevocabile perche' il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare";

Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida".


AGGIORNAMENTO (160)

La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 20 giugno 2008, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 25/06/2008, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione.

Art. 315.

Procedimento per la riparazione

((1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314;

2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire un miliardo)).

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.


AGGIORNAMENTO (89)

La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 446 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo , nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziche' dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 312, comma 3, del presente codice di procedura penale, e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento e' stato pronunciato.

Titolo II MISURE CAUTELARI REALI Capo I SEQUESTRO CONSERVATIVO

Art. 316.

Presupposti ed effetti del provvedimento

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

Art. 317.

Forma del provvedimento. Competenza

1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile e' emesso con ordinanza del giudice che procede.

2. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro e' ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.

3. Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.

4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non e' piu' soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili e' eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato puo' proporre incidente di esecuzione.

Art. 318.

Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo

1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 319.

Offerta di cauzione

1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalita' con cui la cauzione deve essere prestata.

2. Se l'offerta e' proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.

3. Il sequestro e' altresi' revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.

Art. 320.

Esecuzione sui beni sequestrati

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4.

2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Capo II SEQUESTRO PREVENTIVO

Art. 321.

Oggetto del sequestro preventivo

1. Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca.

((2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui e' consentita la confisca.))

3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Art. 322.

Riesame del decreto di sequestro preventivo

1.((Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice)) l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 322-bis.

(Appello).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. (90) ((90a))

2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.


AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 323.

Perdita di efficacia del sequestro preventivo

1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorche' soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo.

2. Quando esistono piu' esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.

3. Se e' pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando e' stata disposta la confisca delle cose sequestrate.

4. La restituzione non e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

Capo III IMPUGNAZIONI

Art. 324.

Procedimento di riesame

1. La richiesta di riesame e' presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta e' presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta e' proposta dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non abbia gia' dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame, in composizione collegiale, decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. (90) ((90a))

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprieta', rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.


AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli

articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma

1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 325.

Ricorso per cassazione

1. ((Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322- bis e 324)), il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1, comma 1, ((contro il decreto di sequestro emesso dal giudice)) puo' essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.

PARTE SECONDA