Codice di Procedura Penale (testo vigente)/Libro III

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Libro III

PROVE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 187.

Oggetto della prova

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilita' e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2. Sono altresi' oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

3. Se vi e' costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilita' civile derivante dal reato.

Art. 188.

Liberta' morale della persona nell'assunzione della prova

1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti.

Art. 189.

Prove non disciplinate dalla legge

1. Quando e' richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice puo' assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la liberta' morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalita' di assunzione della prova.

Art. 190.

Diritto alla prova

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

Art. 190-bis.

(Requisiti della prova in casi particolari).

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, (( anche se relativi al materiale porno-grafico di cui all'articolo 600-quater.l, )) 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda una testimone minore degli anni sedici.

Art. 191.

Prove illegittimamente acquisite

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 192.

Valutazione della prova

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L'esistenza di un fatto non puo' essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

Art. 193.

Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

Titolo II MEZZI DI PROVA Capo I TESTIMONIANZA

Art. 194.

Oggetto e limiti della testimonianza

1. Il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non puo' deporre sulla moralita' dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalita' in relazione al reato e alla pericolosita' sociale.

2. L'esame puo' estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonche' alle circostanze il cui accertamento e' necessario per valutarne la credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalita' della persona offesa dal reato e' ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

3. Il testimone e' esaminato su fatti determinati. Non puo' deporre sulle voci correnti nel pubblico ne' esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

Art. 195.

Testimonianza indiretta

1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.

2. Il giudice puo' disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.

3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.((161))

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

7. Non puo' essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non e' in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.


AGGIORNAMENTO (31)

La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio n. 24 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo.


AGGIORNAMENTO (168)

La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008 n. 305 (in G.U. 1a s.s. 6/8/2008 n. 33) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalita' di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalita' non siano state osservate.

Art. 196.

Capacita' di testimoniare

1. Ogni persona ha la capacita' di testimoniare.

2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneita' fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio puo' ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

Art. 197.

Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

1. Non possono essere assunti come testimoni:

(( a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;

b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ));

c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonche' il difensore che abbia svolto attivita' di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter.

Art. 197-bis.

(Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone).

1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone e' assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio. ((155))

4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non puo' essere obbligato a deporre sui fatti per i quali e' stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilita' ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilita' in ordine al reato per cui si procede o si e' proceduto nei suoi confronti.

5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3. ((155))


AGGIORNAMENTO (155)

La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 21 novembre 2006, n. 381 (in G.U. 1a s.s. 29/11/2006, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione «per non aver commesso il fatto» divenuta irrevocabile.

Art. 198.

Obblighi del testimone

1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verita' alle domande che gli sono rivolte.

2. Il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita' penale.

Art. 199.

Facolta' di astensione dei prossimi congiunti

1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

2. Il giudice, a pena di nullita', avvisa le persone predette della facolta' di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi e' legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell'imputato;

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.

Art. 200.

Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

((b) gli avvocati, gli investigatoriprivati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai ;))

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Art. 201.

Segreto di ufficio

1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.

Art. 202

(( (Segreto di Stato).

1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non da' conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorita' giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non e', in ogni caso, precluso all'autorita' giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non puo' piu' opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria non puo' ne' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. ))

Art. 203.

Informatori della polizia giudiziaria

e dei servizi di sicurezza

1. Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche' il personale dipendente dai servizi >per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati >come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate.

(( 1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne assunti a sommarie informazioni )).

Art. 204

Esclusione del segreto


1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale ((nonche' i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale)). Se viene opposto il segreto, la natura del reato e' definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

(( 1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

1-ter. Il segreto di Stato non puo' essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

1-quater. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualita' di Autorita' nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorita' giudiziaria competente. ))

2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza e' data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 205.

Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato

1. La testimonianza del Presidente della Repubblica e' assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.

2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuita' e la regolarita' della funzione cui sono preposti.

3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessita'.

Art. 206.

Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici

1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame e' trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia, all'autorita' consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 comma 3.

2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.

Art. 207.

Testimoni sospettati di falsita' o reticenza

Testimoni renitenti

1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove gia' acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' proceda a norma di legge.

2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

Capo II ESAME DELLE PARTI

Art. 208.

Richiesta dell'esame

1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.

Art. 209.

Regole per l'esame

1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se e' esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.

2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne e' fatta menzione nel verbale.

Art. 210.

Esame di persona imputata

in un procedimento connesso

1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, (( comma 1, lettera a), )) nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente (( e che non possono assumere l'ufficio di testimone )), sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.

2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio.

4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facolta' di non rispondere.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli (( 194, 195 , 498, 499 e 500 )).

(( 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilita' dell'imputato. Tuttavia a tali persone e' dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e se esse non si avvalgono della facolta' di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497. )) (96)


AGGIORNAMENTO (96)

La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998 n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non ne e' prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri, gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero".

Capo III CONFRONTI

Art. 211.

Presupposti del confronto

1. Il confronto e' ammesso esclusivamente fra persone gia' esaminate o interrogate, quando vi e' disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.

Art. 212.

Modalita' del confronto

1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.

2. Nel verbale e' fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro e' avvenuto durante il confronto.

Capo IV RICOGNIZIONI

Art. 213.

Ricognizione di persone. Atti preliminari

1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilita' del riconoscimento.

2. Nel verbale e' fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.

3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 e' causa di nullita' della ricognizione.

Art. 214.

Svolgimento della ricognizione

1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il piu' possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove e' possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.

3. Nel verbale e' fatta menzione, a pena di nullita', delle modalita' di svolgimento della ricognizione. Il giudice puo' disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.

Art. 215.

Ricognizione di cose

1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.

2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

Art. 216.

Altre ricognizioni

1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro puo' essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

Art. 217.

Pluralita' di ricognizioni

1. Quando piu' persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.

2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di piu' persone o di piu' oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

Capo V ESPERIMENTI GIUDIZIALI

Art. 218.

Presupposti dell'esperimento giudiziale

1. L'esperimento giudiziale e' ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.

2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto e' possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalita' di svolgimento del fatto stesso.

Art. 219.

Modalita' dell'esperimento giudiziale

1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procedera' alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice puo' designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.

2. Il giudice da' gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.

3. Anche quando l'esperimento e' eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto.

4. Nel determinare le modalita' dell'esperimento, il giudice, se del caso, da' le opportune disposizioni affinche' esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumita' delle persone o la sicurezza pubblica.

Capo VI PERIZIA

Art. 220.

Oggetto della perizia

1. La perizia e' ammessa quando occorre svolgere indagini o

acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze

tecniche, scientifiche o artistiche.

2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualita' o la professionalita' nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche.

Art. 221.

Nomina del perito

1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia e' dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.

2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a piu' persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessita' ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

Art. 222.

Incapacita' e incompatibilita' del perito

1. Non puo' prestare ufficio di perito, a pena di nullita':

a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da infermita' di mente;

b) chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;

c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

d) chi non puo' essere assunto come testimone o ha facolta' di astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;

e) chi e' stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

Art. 223.

Astensione e ricusazione del perito

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.

2. Il perito puo' essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.

3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione puo' essere presentata fino a che non siano esaurite le formalita' di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.

4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.

Art. 224.

Provvedimenti del giudice

1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.

2. Il giudice dispone la citazione del perito e da' gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. ((75))


AGGIORNAMENTO (75)

La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1996, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1996, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla liberta' personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge."

Art. 224-bis

(( (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla liberta' personale).


1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia e' necessario compiere atti idonei ad incidere sulla liberta' personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi e' il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullita':

a) le generalita' della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;

b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

d) l'avviso della facolta' di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;

e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potra' essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalita' di compimento.

3. L'ordinanza di cui al comma I e' notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonche' alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrita' fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entita'.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignita' e del pudore di chi vi e' sottoposto. In ogni caso, a parita' di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.

6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma I non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice puo' disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica e' consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

7. L'atto e' nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non e' assistita dal difensore nominato )).

Art. 225.

Nomina del consulente tecnico

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facolta' di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.

3. Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a) , b) , c) , d).

Art. 226.

Conferimento dell'incarico

1. Il giudice, accertate le generalita' del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilita' previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verita' e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali".

2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.

Art. 227.

Relazione peritale

1. Concluse le formalita' di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.

2. Se, per la complessita' dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, puo' chiedere un termine al giudice.

3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovra' rispondere ai quesiti e dispone perche' ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.

4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessita', il termine puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche piu' volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per risposta ai quesiti, anche se prorogato, non puo' superare i sei mesi.

5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito puo' chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.

Art. 228.

Attivita' del perito

1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine puo' essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.

2. Il perito puo' essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonche' a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attivita' materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.

3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.

4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione e' rimessa al giudice, senza che cio' importi sospensione delle operazioni stesse.

Art. 229.

Comunicazioni relative alle operazioni peritali

1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui iniziera' le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito da' comunicazione senza formalita' alle parti presenti.

Art. 230.

Attivita' dei consulenti tecnici

1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali e' fatta menzione nel verbale.

2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.

3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita' non puo' ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita' processuali.

Art. 231.

Sostituzione del perito

1. Il perito puo' essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non e' accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.

2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza e' trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.

3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puo' essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.

4. Il perito e' altresi' sostituito quando e' accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali gia' compiute.

Art. 232.

Liquidazione del compenso al perito

1. Il compenso al perito e' liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.

Art. 233.

Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia

1. Quando non e' stata disposta perizia, ciascuna parte puo' nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.

((1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, puo' autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non e' intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione e' disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puo' proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127)).

((1-ter. L'autorita' giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone)).

2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici gia' nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta' previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.

Capo VII DOCUMENTI

Art. 234.

Prova documentale

1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso e' per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non e' possibile recuperarlo, puo' esserne acquisita copia.

3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralita' in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

Art. 235.

Documenti costituenti corpo del reato

1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.

Art. 236.

Documenti relativi al giudizio sulla personalita'

1. E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonche' delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalita' dell'imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualita' morali di questa.

2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilita' di un testimone.

Art. 237.

Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato

1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.

Art. 238.

(Verbali di prove di altri procedimenti).

1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.

2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata.

(( 2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.

3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell' atto e' >divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione e' ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503. ))

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 , 2-bis e 4 del presente articolo.(96)


AGGIORNAMENTO (96)

La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998 n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210 del c.p.p. rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale".

Art. 238-bis.

(( (Sentenze irrevocabili).

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3)).

Art. 239.

Accertamento della provenienza dei documenti

1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento e' sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.

Art. 240.

(Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).

1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne' in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non puo' essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.

4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. ((167))

5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi da' esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. ((167))

6. Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel quale si da' atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonche' delle modalita' e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti. ((167))



AGGIORNAMENTO (167)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 aprile -11 giugno 2009, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 17/06/2009, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 4 e 5 del presente articolo nella parte in cui non prevedono per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, dello stesso codice.

Ha dichiarato inoltre l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo, nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l'attivita' di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti.

Art. 241.

Documenti falsi

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsita' di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.

Art. 242.

Traduzione di documenti

Trascrizione di nastri magnetofonici

1. Quando e' acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se cio' e' necessario alla sua comprensione.

2. Quando e' acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268 comma 7.

Art. 243.

Rilascio di copie

1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, puo' autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.

TITOLO III MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Capo I ISPEZIONI

Art. 244.

Casi e forme delle ispezioni

1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose e' disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorita' giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorita' giudiziaria puo' disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica (( , anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. ))

Art. 245.

Ispezione personale

1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato e' avvertito della facolta' di farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. L'ispezione e' eseguita nel rispetto della dignita' e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi e' sottoposto.

3. L'ispezione puo' essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorita' giudiziaria puo' astenersi dall'assistere alle operazioni.

Art. 246.

Ispezione di luoghi o di cose

1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilita' del luogo in cui e' eseguita l'ispezione e' consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e puo' far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

Capo II PERQUISIZIONI

Art. 247.

Casi e forme delle perquisizioni

1. Quando vi e' fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, e' disposta perquisizione personale. Quando vi e' fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, e' disposta perquisizione locale.

(( 1-bis. Quando vi e' fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorche' protetto da misure di sicurezza, ne e' disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. ))

2. La perquisizione e' disposta con decreto motivato.

3. L'autorita' giudiziaria puo' procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

Art. 248.

Richiesta di consegna

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorita' giudiziaria puo' invitare a consegnarla. Se la cosa e' presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorita' giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare (( presso banche atti, documenti e corrispondenza nonche' dati, informazioni e programmi informatici. )) In caso di rifiuto, l'autorita' giudiziaria procede a perquisizione.

Art. 249.

Perquisizioni personali

1. Prima di procedere alla perquisizione personale e' consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facolta' di farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. La perquisizione e' eseguita nel rispetto della dignita' e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi e' sottoposto.

Art. 250.

Perquisizioni locali

1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilita' del luogo, con l'avviso della facolta' di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia e' consegnata e l'avviso e' rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

3. L'autorita' giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, puo' disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Puo' inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore e' trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.

Art. 251.

Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali

1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non puo' essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.

2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorita' giudiziaria puo' disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

Art. 252.

Sequestro conseguente a perquisizione

1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.

Capo III SEQUESTRI

Art. 253.

Oggetto e formalita' del sequestro

1. L'autorita' giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l'autorita' giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

4. Copia del decreto di sequestro e' consegnata all'interessato, se presente.

Art. 254.

Sequestro di corrispondenza

(( 1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni e' consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato. ))

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorita' giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli (( o alterarli )) e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

Art. 254-bis.

(( (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni).

1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, puo' stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformita' dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilita'. In questo caso e', comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali. ))

Art. 255.

Sequestro presso banche

1. L'autorita' giudiziaria puo' procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.

Art. 256.

Dovere di esibizione e segreti

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorita' giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se cosi' e' ordinato, (( nonche' i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, )) e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorita' giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.

Art. 256-bis

(( (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorita' giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza). ))


(( 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l'autorita' giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto piu' possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.

2. L'autorita' giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attivita', l'autorita' giudiziaria puo' avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorita' giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa e' trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinche' vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorita' estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato.

5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorita' giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa. ))

Art. 256-ter

(( (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). ))


(( 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa e' sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorita' giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa. ))

Art. 257.

Riesame del decreto di sequestro

1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 258.

Copie dei documenti sequestrati

1. L'autorita' giudiziaria puo' fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi e' mantenuto, puo' autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.

2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorita' giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.

4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorita' giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

Art. 259.

Custodia delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando cio' non e' possibile o non e' opportuno, l'autorita' giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.

2. All'atto della consegna, il custode e' avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorita' giudiziaria nonche' delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. (( Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode e' altresi' avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria. )) Al custode puo' essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta e' fatta menzione nel verbale. La cauzione e' ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

Art. 260.

Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate

Cose deperibili (( . Distruzione di cose sequestrate ))

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L'autorita' giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'; in tali casi, la custodia degli originali puo' essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorita' giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

(( 3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. ))

Art. 261.

Rimozione e riapposizione dei sigilli

1. L'autorita' giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identita' e l'integrita' con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si e' resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorita' giudiziaria. L'autorita' giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.

Art. 262.

Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate

1. Quando non e' necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorita' giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine puo' imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro e' mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

(( 3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non piu' soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne e' stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato. ))

4. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.

Art. 263.

Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate

1. La restituzione delle cose sequestrate e' disposta dal giudice con ordinanza se non vi e' dubbio sulla loro appartenenza.

2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non puo' essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

3. In caso di controversia sulla proprieta' delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

((4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.))

5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione ((o respinge la relativa richiesta)), gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.

6. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione.

Art. 264.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))

Art. 265.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))

Capo IV INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Art. 266.

Limiti di ammissibilita'

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;

((f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale)).

2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa.

Art. 266-bis.

(( (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonche' a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e' consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra piu' sistemi)).

Art. 267.

Presupposti e forme del provvedimento

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione e' data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

((1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.))

2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non puo' essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle operazioni. Tale durata non puo' superare i quindici giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni. (24)


AGGIORNAMENTO (24)

Il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con decreto motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano

sufficienti indizi."

Art. 268.

Esecuzione delle operazioni

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni e' redatto verbale.

2. Nel verbale e' trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero puo' disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero puo' disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facolta' di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

Scaduto il termine, il giudice dispone l' acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7. ((163))


AGGIORNAMENTO (163)

La Corte costituzionale con sentenza 8-10 ottobre 2008 n. 336 (in G.U. 1a s.s. 15/10/2008, n. 43) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate."

Art. 269.

Conservazione della documentazione

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu' soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non e' necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

3. La distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione e' redatto verbale.

Art. 270.

Utilizzazione in altri procedimenti

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorita' competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresi' facolta' di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

Art. 270-bis

(( (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). ))


(( 1. L'autorita' giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

2. Terminate le intercettazioni, l'autorita' giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi e' pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando e' necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorita' giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

6. Non e' in ogni caso precluso all'autorita' giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non puo' piu' opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria non puo' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. ))

Art. 271.

Divieti di utilizzazione

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.

2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.