Codice di Napoleone il grande/Titolo preliminare

Titolo preliminare

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Nomi dei redattori Libro I


CODICE CIVILE




TITOLO PRELIMINARE

DELLA PUBBLICAZIONE, DEGLI EFFETTI, E DELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE.




ARTICOLO PRIMO

Le leggi hanno esecuzione in tutto il territorio italiano in forza della promulgazione fatta dal Re.

(Concord. L. 1, §. 2, ff. de aedilit. edict. L. 9. Cod. de leg. Nov. 2, 32 et 48.)

Sono osservate in qualunque parte del Regno, dal momento in cui può esserne conosciuta la promulgazione.

La promulgazione fatta dal Re dovrà ritenersi conosciuta nel dipartimento in cui risederà il governo, un giorno dopo quello della promulgazione; ed in ciascuno degli altri dipartimenti dopo lo stesso termine, coll’aggiunta di altrettanti giorni, quante decine di miriametri (circa sessanta miglia comuni) sarà distante il capoluogo di ciaschedun dipartimento, dalla città dove sarà stata fatta la promulgazione.

Novell 66, cap. 1.

2. La legge non dispone che per l’avvenire, essa non può avere effetto retroattivo.

L. 7, cod. de legibus. — Nov. 115, cap. 1. — Leg. 27, cod. de usuris.

3. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio.

I beni immobili, ancorchè posseduti da stranieri, soggiacciono alle leggi del Regno.

Gl’Italiani tuttochè residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi che risguardano lo stato e la capacità delle persone.

4. Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di negata giustizia.

Argum. ex Novell. 115, cap. 1.

5. È proibito ai giudici di pronunziare in via di disposizione generale o di regolamento nelle cause di loro competenza.

Argum. ex leg. 12, §. 1, cod. de legibus.

6. Le leggi che interessano l’ordine pubblico o il buon costume, non possono essere derogate da particolari convenzioni.

Leg. 28, in pr. leg. 38, ff. de pactis. leg. 20, in pr. de religiosis et sumptibus funerum. leg. 1, §. 9, ff. de magistratibus conveniendis, leg. 15, §. 1, ff. ad legem falcidiam: leg. 45, §. 1, de diversis regulis juris.