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CODICE CIVILE


TITOLO PRELIMINARE

DELLA PUBBLICAZIONE, DEGLI EFFETTI, E DELL’APPLICAZIONE
DELLE LEGGI IN GENERALE
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ARTICOLO PRIMO

Le leggi hanno esecuzione in tutto il territorio italiano in forza della promulgazione fatta dal Re.

(Concord. L. 1, §. 2, ff. de aedilit. edict. L. 9. Cod. de leg. Nov. 2, 32 et 48)

Sono osservate in qualunque parte del Regno, dal momento in cui può esserne conosciuta la promulgazione.

La promulgazione fatta dal Re dovrà ritenersi conosciuta nel dipartimento in cui risederà il verno, un giorno dopo quello della promulgazione; ed in ciascuno degli altri dipartimenti dopo lo stesso termine, coll’aggiunta di altrettanti giorni, quante decine di miriametri (circa sessanta miglia comuni) sarà distante il capoluogo di ciaschedun dipartimento , dalla città dove sarà stata fatta la promulgazione.

Novell 66, cap. 1.

2. La legge non dispone che per l’avvenire, essa non può avere effetto retroattivo.

L. 7, cod de legibus. - Nov. 115, cap. 1, — Leg 27, cod de usuris.

3. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio.