Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo XX

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Libro III - Titolo XIX Concordato ecclesiastico



TITOLO XX.

Della Prescrizione.


CAPO I.

Disposizioni Generali.

2219. La prescrizione è un mezzo per acquistare un diritto o per essere liberato da un’obbligazione, mediante il decorso d’un determinato tempo, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

Leg. 3, ff. de usurpationibus et usucapionibus.

2220. Non si può rinunciare preventivamente al diritto di prescrizione: si può però rinunciare alla prescrizione già acquistata.

(La prescrizione è stata stabilita per prevenire l’incertezza delle proprietà. Leg. 1, ff. de usurpationibus et usucapionibus. Sotto quest’aspetto essa è una legge d’ordine pubblico, alla quale non deve potersi derogare per mezzo di convenzioni particolari. Leg. 38, ff. de pact., leg. 27, ff. de regul. juris.)

2221. La rinuncia alla prescrizione è espressa o tacita. La rinuncia tacita risulta da un fatto il quale fa supporre l’abbandono di un diritto acquistato.

2222. Quegli che non può alienare, non può rinunciare alla prescrizione acquistata.

2223. I giudici non possono supplire ex officio alla non opposta prescrizione.

V. Leg. unic. cod. ut quæ des. advocat.

2224. La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, ed anche avanti il tribunale d’appello, eccetto che, attese le circostanze, si debba presumere che la parte che non l’ha opposta, vi abbia rinunciato.

Leg. 6, §. 1, cod. de appellationibus et consultationibus.

2225. I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o il proprietario vi rinunci.

2226. Non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio.

Leg. 9, leg. 45, in pr. ff. de usurpationibus et usucapionibus.

2227. Il demanio, gli stabilimenti pubblici ed i comuni sono assoggettati come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.

Leg. 2, ff. de acquirenda vel amittenda possessione. — Contr. l. 18, l. 24, §. 1, ff. de usurp. et usucap.; l. 2, cod. commun. usucap.


CAPO II.

Del Possesso.

2228. Il possesso è la detenzione di una cosa che si trova in nostro potere, o il godimento d’un diritto che esercitiamo noi stessi, o per mezzo di un altro che ritiene la cosa o esercita il diritto in nome nostro.

Leg. 1, in pr. et §. 9, ff. de adquirenda vel amittenda possessione.

2229. Per indurre la prescrizione, è necessario un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà.

Leg.7, cod. de adquirenda et retinenda possessione. Leg. 6, in pr. de adquirenda vel amittenda possessione; l. 4, §. 22 et 23, ff. de usurpationibus et usucapionibus.

2230. Si presume sempre che ciascuno possieda per sè stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si provi che siasi incominciato a possedere in nome altrui.

2231. Quando siasi cominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che si possieda collo stesso titolo, quando non siavi prova in contrario.

Leg. 3, §. 19, ff. de adquirenda vel amittenda possessione.

2232. Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza, non possono servire di fondamento nè per il possesso nè per la prescrizione.

Leg. 41, ff. de adquirenda vel amittenda possessione.

2233. Gli atti di violenza non possono egualmente servire di fondamento ad un possesso per indurre la prescrizione.

Il possesso atto a produrre la prescrizione non incomincia se non quando sia cessata la violenza.

Leg. 7, cod. de adquirenda et retinenda possessione.

2234. Il possessore attuale, il quale provi di avere anticamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio; salva la prova in contrario.

2235. Per compiere la prescrizione, può il possessore unire al proprio possesso quello del suo autore, qualunque sia la maniera con cui vi è succeduto, tanto a titolo universale o particolare, quanto a titolo lucrativo od oneroso.

Instit., lib. 2, tit. 6, §. 12, l. 14, l. 20, leg. 31, §. 5 et 6, ff. de usurpationibus et usucapionibus; leg. 2, §. 16 et 17, leg. 11, cod. de præscriptione longi temporis.


CAPO III.

Delle Cause che impediscono la prescrizione.

2236. Quelli che possiedono in nome altrui, non possono mai prescrivere, per qualunque decorso di tempo.

Il conduttore, il depositario, l’usufruttuario e tutti gli altri che ritengono precariamente la cosa altrui, non possono prescriverla.

Leg. 1, cod. communia de usucapionibus.

2237. Similmente non possono prescrivere gli eredi di coloro che ritenevano la cosa altrui in forza d’uno dei titoli enunciati nel precedente articolo.

Leg. 13, §. 1, ff. de adquirenda vel amittenda possessione.

2238. Ciò non ostante le persone indicate negli articoli 2236 e 2237 possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova immutato o per una causa proveniente da un terzo, o in forza dell’opposizioni fatte dalle medesime persone al diritto del proprietario.

2239. Quelli ai quali i conduttori, depositaerj ed altri possessori a titolo precario, hanno trasferita la cosa con un titolo traslativo della proprietà, possono prescrivere la stessa cosa.

2240. Non si fa luogo a prescrizione contro il proprio titolo, all’effetto di cangiare, riguardo a sè medesimo, la causa ed il principio del suo possesso.

Leg. 3, §. 19, ff. de adquirenda vel amittenda possessione; l. 19, §. 1, ff. eod. tit; l. 33, §. 1, ff. eod.; l. 33, §. 1, ff. de usurpationibus et usucapionibus; l. 2, §. 1, ff. pro hærede vel pro possessore; leg. 5, cod. de adquirenda et retinenda possessione.

2241. Ha luogo la prescrizione contro il proprio titolo ad effetto di acquistare colla medesima la liberazione dalla contratta obbligazione.


CAPO IV.

Delle Cause che interrompono o che sospendono il corso della prescrizione.


Sezione I.

Delle Cause che interrompono la prescrizione.

2242. La prescrizione può essere interrotta o naturalmente o civilmente.

2243. È interrotta naturalmente, quando il possessore è privato, per più d’un anno, del godimento della cosa, o dal precedente proprietario, o anche da un terzo.

Leg. 5, ff. de usurpationibus et usucapionibus, leg. 7, §. 5, cod. de præscriptione 30 vel 40 an.

2244. È interrotta civilmente in virtù d’una citazione giudiciale, d’un precetto o d’un sequestro intimato a quello a cui si vuole impedire il corso della prescrizione.

Leg. 7, §. 5, cod. de præscriptione 30 vel 40 annorum; l. 3, cod. de annuali except.

2245. La citazione avanti il giudice di pace per la conciliazione, interrompe la prescrizione, dal giorno della di lei data, quando è susseguita da un decreto a comparire in giudizio, notificato nei termini stabiliti dalla legge.

2246. La citazione giudiziale fatta anche avanti un giudice incompetente, interrompe la prescrizione.

2247. Si ha come non interrotta la prescrizione, e il decreto a comparire è nullo per difetto di forma,

Se l’attore ha receduto dalla domanda,

Se lascia trascorrere il termine per proseguire l’istanza,

Se venga rigettata la sua domanda.

2248. La prescrizione è interrotta, quando il debitore o il possessore riconosca il diritto di quello contro cui era incominciata.

Leg. 3, cod. de duobus reis constituendis.

2249. L’interpellazione fatta a norma degli antecedenti articoli, ad uno dei debitori solidarj, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi, interrompe la prescrizione contro gli altri, ed anche contro i loro eredi.

L’interpellazione fatta ad uno degli eredi d’un debitore solidario, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quand’anche il credito fosse ipotecario, se l’obbligazione non è indivisibile.

Questa interpellazione o ricognizione non interrompe la prescrizione, riguardo agli altri condebitori, che per quella parte cui è obbligato lo stesso erede.

Per interrompere la prescrizione intieramente, riguardo agli altri condebitori, è necessaria l’interpellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi.

Leg. 5, cod. de duobus reis stipulandi.

2250. L’interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto, interrompe la prescrizione contro il fidejussore.


Sezione II.

Delle Cause che sospendono il corso della Prescrizione.

2251. La prescrizione ha luogo contro qualunque persona, purchè queste non sia contemplata in qualche eccezione stabilita da una legge.

2252. La prescrizione non ha luogo contro i minori e gl’interdetti, salvo quanto è stabilito all’articolo 2287, ed eccettuati gli altri casi determinati dalla legge.

Leg. 3, cod. quibus non obiicitur longi temporis præscriptio.

2253. Non ha luogo fra i conjugi.

2254. La prescrizione corre contro la donna maritata, quantunque non sia separata di beni in forza del contratto di matrimonio o di atto giudiziale, riguardo ai beni amministrati dal marito, riservato però ad essa il regresso contro il medesimo.

Leg. 30, §. omnis, cod. de jure dotium.

2255. Ciò non ostante, la prescrizione non corre durante il matrimonio riguardo all’alienazione d’un fondo assoggettato al regime dotale a tenore dell’articolo 1561, del Titolo del Contratto del matrimonio e dei diritti rispettivi degli sposi.

2256. La prescrizione è parimenti sospesa durante il matrimonio,

1.° Nel caso in cui l’azione competente alla moglie non potesse essere promossa che dopo la scelta da farsi per l’accettazione o per la rinunzia alla comunione;

2.° Nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni proprj della moglie senza il di lei consenso, si è costituito garante della vendita, ed in tutti gli altri casi nei quali l’azione competente alla moglie si potesse rivolgere contro il marito.

2257. La prescrizione non corre,

Riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, sino a che la condizione siasi verificata;

Riguardo ad una azione per la garanzia del contratto, sino a che abbia avuto luogo l’evizione;

Riguardo ad un credito a tempo determinato, sino a che sia scaduto tal tempo.

L. 7, §. 4, cod. de praescriptione 30 vel 40 annorum. — L. 30, §. omnis, cod. de jure dotium. — Argum. ex l. 25, ff. de stipulatione servorum.

2258. La prescrizione non ha luogo contro l’erede beneficiato riguardo ai crediti che ha contro l’eredità. Essa corre contro un’eredità giacente, quantunque non gli sia deputato un curatore.

L. 22, §. 11, cod. de jure deliberandi.

2259. La prescrizione corre ancora durante i tre mesi per fare l’inventario, ed i quaranta giorni per deliberare.


CAPO V.

Del Tempo necessario per prescrivere.


Sezione I.

Disposizioni Generali.

2260. La prescrizione si calcola a giorni, e non ad ore.

[2261.]1 Essa si acquista spirato che sia l’ultimo giorno del termine.

L. 6 et l. 7, ff. de usurpationibus et usucapionibus. — L. 15, ff. de diversis temporibus praescriptionum.

2261. Nelle prescrizioni le quali si compiono in un dato numero di giorni, si computa qualunque giorno feriato.

In quelle che si compiono a mesi, si ritengono eguali tutti i mesi, quantunque composti di numero diseguale di giorni.2


Sezione II.

Della Prescrizione di trent’anni.

2262. tutte le azioni, tanto reali che personali, si prescrivono col decorso di trent’anni, senza che quegli che allega questa prescrizione sia tenuto ad esibirne un titolo, e senza che gli si possa opporre l’eccezione derivante da mala fede.

L. 3, cod. de praescriptione 30 vel 40 annorum.

2263. Il debitore d’una rendita può essere astretto a somministrare a proprie spese un nuovo documento al suo creditore o agli aventi causa da esso dopo vent’otto anni dalla data dell’ultimo documento.

2264. Le regole della prescrizione sopra altri oggetti diversi da quelli indicati nel presente titolo sono spiegate nei loro luoghi particolari.


Sezione III.

Della Prescrizione di dieci e di venti anni.

2265. Quegli che acquista in buona fede, e con giusto titolo un’immobile, ne prescrive la proprietà col decorso di anni dieci, se il vero proprietario abita nel circondario giurisdizionale del tribunale d’appello, nell’estensione del quale sia situato l’immobile; e col decorso di anni venti, se è domiciliato fuori del suddetto circondario.

L. 12, cod. de praescriptione longi temporis. — L. 7, cod. quibus non obiicitur longi temporis praescriptio. — l. 38, ff. de usurpationibus et usucapionibus. — L. unic., in fin., cod. de usucapione transformanda. — V. L. 12, ff. de usurpat. et usucap.; l. 7, §. 5, ff. pro empt.; l. 27, ff. de contrahend. empt.; l. 9, cod. de usucap. pro empt. — L. 2, §. 15, ff. pro empt.; l. 14, ff. eod. tit.; l. 5, ff. pro derelicto.

2266. Se il vero proprietario ha tenuto in diversi tempi il suo domicilio nel circondario giurisdizionale, e fuori di esso, è necessario per compiere il corso della prescrizione aggiungere a quanto manca ai dieci anni di presenza, un numero d’anni d’assenza, che sia il doppio di quello che manca per compiere i dieci anni di presenza.

2267. Un titolo nullo per difetto di forme non può servire di base alla prescrizione di dieci e di venti anni.

L. 27, ff. de usurpationibus et usucapionibus.

2268. La buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede deve somministrarne le prove.

2269. Basta che la buona fede sia esistita al tempo dell’acquisto.

L. 10, l. 15, §. 3, ff. de usurpationibus et usucapionibus. — V. l. 15, §. 2, ff. de usurpat. et usucap. l. 7, §. 4, ff. pro empt. — V. l. 3, §. 15, ff. pro empt.; l. 14, ff. eod. l. 5, ff. pro derelicto.

2270. Dopo dieci anni, l’architetto e gl’intraprenditori vengono liberati dalla garanzia delle opere in grande, che hanno fatte o dirette.

L. 8, cod. de operibus publicis.


Sezione IV.

Di alcune particolari prescrizioni.

2271. Si prescrivono col decorso di mesi sei le azioni dei maestri ed institutori di scienze ed altri per le lezioni che danno mensualmente.

Le azioni degli osti e dei trattori per l’alloggio e cibaria che somministrano;

Degli operaj e dei giornalieri per il pagamento delle loro giornate, somministrazioni e salarj.

2272. Si prescrivono col decorso di un’anno,

Le azioni dei medici, chirurghi, e speziali per le loro visite, operazioni e medicinali;

Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano, e delle commissioni che eseguiscono;

De’ mercanti per le merci che vendono ai particolari non mercanti;

Di quelli che tengono case di convitto per il prezzo della pensione dei loro convittori, e degli altri maestri per il prezzo dell’istruzione;

Dei domestici stipendiati ad anno per il pagamento del loro salario.

2273. L’azione dei patrocinatorj, per il pagamento delle loro spese ed onorarj, si prescrive col decorso di due anni, da computarsi dalla decisione delle liti, e dalla conciliazione delle parti, o dalla revoca di detti patrocinatori. Riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere soddisfatti dalle loro spese ed onorarj che fossero dovuti da tempo maggiore di cinque anni.

2274. La prescrizione ha luogo nei casi sopra enunciati, quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di consegne a credenza, di servigj e di lavori.

La prescrizione cessa di decorrere quando siavi stato un conto approvato, una scrittura od obbligazione, o una citazione giudiziale non perente.

2275. Non ostante, quelli cui fossero opposte tali prescrizioni, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, sul punto di accertare se la cosa siasi realmente pagata.

Il giuramento potrà essere deferito alle vedove ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi, se sono minori, affinchè dichiarino, se sappiano o no, che la cosa sia dovuta.

2276. I giudici ed i patrocinatori sono liberati dal rendere conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo la decisione delle medesime.

Gli uscieri, dopo due anni dall’esecuzione della commissione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati, sono pienamente liberati dal renderne conto.

2277. Si prescrivono col decorso di cinque anni,

Le annualità delle rendite perpetue, e delle vitalizie;

Quelle delle pensioni alimentarie;

Le pigioni delle case ed i fitti dei beni rurali.

Gli interessi delle somme imprestate, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi.

2278. Le prescrizioni di cui trattasi negli articoli della presente sezione, decorrono contro i minori e gl’interdetti, salvo loro il regresso contro i tutori.

2279. Riguardo ai mobili il possesso produce l’effetto stesso del titolo.

Ciò non ostante colui che ha perduto o a cui fu derubata qualche cosa, può ripeterla per il corso di tre anni, da computarsi dal giorno della perdita o del furto, da quello presso cui si trovi: salvo a questo il regresso contro quello da cui l’ha ricevuta.

Argum. ex l. 47, ff. de adquirenda vel amittenda possessione. — L. unica, §. cum autem, cod. de usucapione transformanda.

2280. Se l’attuale possessore della cosa derubata, o perduta, l’ha comprata in una fiera o mercato, ovvero all’occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il proprietario originario non può farsela restituire, se non che rimborzando il possessore del prezzo che gli è costata.

2281. Le prescrizioni incominciate all’epoca della pubblicazione del presente Codice saranno regolate a norma delle leggi anteriori.

Ciò non ostante le prescrizioni incominciate prima dell’epoca suddetta, e per cui, secondo le leggi anteriori, si richiederebbero ancora più di trent’anni, si perfezioneranno con il corso di trent’anni da computarsi dalla stessa epoca.

Monaco li 16. Gennajo 1806.

approvato

NAPOLEONE

Per ordine di S. M. l’Imperatore e Re

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,

LUOSI


Certificato conforme;

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,

LUOSI



Note

  1. Testo inserito dalle Aggiunte e variazioni del 3 settembre 1807.
  2. Testo soppresso dalle Aggiunte e variazioni del 3 settembre 1807.