Codice Penale militare di pace/Libro terzo/Titolo II

Libro terzo - Titolo II: Dell'esercito della giurisdizione militare

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Libro terzo - Titolo II: Dell'esercito della giurisdizione militare
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Capo I - Della giurisdizione militare

Art. 262. Unicità della giurisdizione militare.

La giurisdizione militare è unica per tutte le Forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.


Art. 263. Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari.

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi "dai militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato".


Art. 264. Connessione di procedimenti1.

Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.

Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragione di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

Il ricorso ha effetto sospensivo2.


Capo II - Effetti della connessione dei procedimenti sulla competenza dei tribunali militari

[Art. 265. Proscioglimento di alcuno degli imputati.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile)


[Art. 266. Effetti della connessione sulla competenza dell'autorità giudiziaria militare e su quella dell'Alta Corte di giustizia.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile)


Art. 267. Giurisdizione militare italiana in territorio estero.

Presso i corpi di spedizione all'estero, l'esercizio della giurisdizione militare italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.


[Art. 268. Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile)


Note

  1. Così sostituito dall'art. 8, legge 23.3.1956, n. 167.
  2. L'art. 13, secondo comma, c.p.p., così disciplina, ora, la connessione fra i reati militari: "Fra i reati comuni e i reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 16, comma terzo. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario".