Codice Penale militare di pace/Libro terzo/Titolo I
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Art. 261. Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale.
Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:
- al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare della Repubblica;
- al segretario, il cancelliere.
Art. 261 bis. Procedimenti riguardanti i magistrati.
Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d'appello si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:
a. dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli; b. dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona; c. dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma.