Codice Penale militare di pace/Libro primo/Titolo VII

Libro primo - Titolo VII: Delle misure amministrative di sicurezza

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Libro primo - Titolo VII: Delle misure amministrative di sicurezza
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Art. 74. Norma generale.

Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del comma precedente, la pena di morte1 preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare s'intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale. Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la disposizione dell'articolo 230, n. 1 del codice penale.


Art. 75. Divieto di soggiorno.

Oltre che nei casi indicati nell'articolo 233 del codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.


Art. 76. Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza.

Durante il servizio alle armi, è sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un manicomio giudiziario, o in un riformatorio giudiziario, ovvero della confisca.

Alla cessazione del servizio alle armi, o durante l'esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, il Ministro della giustizia può revocare la misura di sicurezza applicata dal giudice, o, quando trattisi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra non detentiva.


Note

  1. Pena soppressa per i delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra (art. 1, primo comma, D.L. 22.01.1948, n. 21). L'art. 1 della legge 13.10.1994, n. 589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.